CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17064/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAZZARA2055 GIANFRANCO;- intimati –avverso la sentenza n. 657/2019 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 98/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12442/2020Numero di raccolta generale 17064/2026Data pubblicazione 31/05/20261. La Corte d’Appello dell’Aquila, in riforma di sentenza delTribunale di Pescara, ha dichiarato il diritto dei docenti inepigrafe a vedersi riconosciuto ai fini giuridici ed economici ilperiodo svolto nella scuola paritaria; per l'effetto hacondannato il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e dellaRicerca a ricostruire la carriera di ciascuno, inserendo perintero detto periodo, oltre al pagamento di eventualidifferenze retributive in conseguenza di detta ricostruzione;ha condannato il Ministero a rifondere le spese di lite.2. La Corte territoriale ha ritenuto tale servizio valutabilein sede di ricostruzione della carriera. Premesso che la leggen. 62/2000 ha affermato che il sistema nazionale di istruzioneè costituito, oltre che dalle scuole statali, anche dalle scuoleparitarie, che svolgono analogo servizio pubblico, la Corte dimerito ha escluso che, sulla base di tale parificazione, possafarsi applicazione di un trattamento diverso, con laconseguente sussistenza del diritto al riconoscimento, a finigiuridici, previdenziali ed economici, della pregressa anzianitàprestata negli istituti scolastici paritari.3. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con unicoarticolato motivo; non si sono costituiti in questa sede idocenti intimati.Ragioni della decisione1. Il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli artt. 360, comma 6,485 d.lgs. n. 297/2024, e per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 d. l. n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001,e 1 legge n. 62/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,Numero registro generale 12442/2020c.p.c.; sostiene che, in base alla legge e alla contrattazione Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 17064/2026collettiva di settore, non è attribuibile punteggio per il servizio Data pubblicazione 31/05/2026pre-ruolo prestato in scuole paritarie.2. Il ricorso è fondato, per i motivi espressi da questa Cortecon pronunce rese in analoghe controversie, che si richiamanoanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. n.4038/2026, n. 10460/2024, n. 6514/2024, n. 33137/2023, n.32576/2023, n.7583/2022, n. 32386/2019).3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai finidell’inquadramento e del trattamento economico dei docentidella scuola statale, non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n.297/1994 il servizio pre-ruolo prestato presso le scuoleparitarie, in ragione della non omogeneità dello statusgiuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quellodella scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, inmancanza di una norma di legge che consenta ilriconoscimento, giustifica il differente trattamento del dettoservizio pre-ruolo.4. È stato, in particolare, rilevato che il legislatore, con lalegge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da unlato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole untrattamento equipollente a quello della scuola statale, sia inrelazione al valore del titolo di studio sia con riferimento allaqualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha intesoequiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente ela scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, néha voluto estendere alla scuola paritaria il regime inprecedenza vigente per la scuola pareggiata. Ai sensi dell’art.356, d.lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie perottenere il pareggiamento erano: ”a) che il numero e il tipodelle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuoleNumero registro generale 12442/2020statali; b) che le cattedre siano occupate da personale Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 17064/2026nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in Data pubblicazione 31/05/2026seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultatovincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno settedecimi in identico concorso generale o speciale presso scuolestatali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamentocorrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole dipari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b)dell’articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamentoeconomico iniziale pari a quello delle scuole statalicorrispondenti”.5. Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assolutaidentità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale,presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili daquelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e,quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriorecondizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletatanel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto dellavalutazione prescritta dall’art. 357 del T.U. che dovevariguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356. Anche inrelazione al trattamento economico doveva esserci pienasovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuolastatale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavanola rilevanza del servizio pre-ruolo riconosciuta dal citato art.485 d.lgs. n. 297/1994.6. Al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con lalegge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g)personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contrattiindividuali di lavoro per personale dirigente e insegnante cherispettino i contratti collettivi nazionali di settore” e, pertanto,Numero registro generale 12442/2020fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 17064/2026limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto Data pubblicazione 31/05/2026l’assimilazione del trattamento a quello del personale delcomparto scuola, perché i contratti collettivi nazionalirichiamati dall’art. 1, legge n. 62/2000 sono quelli «di settore»e non quelli disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001.7. Il superamento del previgente regime, fondato sulladistinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuolalegalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione diun’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima nonsono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti qualecondizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibileneppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti dellascuola paritaria della disciplina in precedenza dettata perl’insegnamento presso gli istituti pareggiati. Questa tesi èsmentita in radice dall’art. 1-bis, d. l. n. 250/2005 (conv. conlegge n. 27/2006), che, ai commi 6 e 7, ha espressamenteindicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuolepareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuoleparitarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui vienein rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematicheinerenti alla ricostruzione della carriera, perché ha affermatola perdurante vigenza dell’art. 360, comma 6, del T.U.,riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti atempo indeterminato della scuola pareggiata, la cuiapplicazione, però, è stata circoscritta al solo “personaledirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che siaassunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuolestatali in applicazione delle disposizioni vigenti”.8. Questo approdo non si pone in contrasto con la Clausola4 dell’[OSCURATO:PERSONA] recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, inNumero registro generale 12442/2020quanto la sussistenza di elementi differenziali che rendono Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 17064/2026non irragionevole la diversità di trattamento – riconosciuti Data pubblicazione 31/05/2026anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021- esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai finidel riconoscimento del servizio pre-ruolo, il principio di nondiscriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegatoalla direttiva 1999/70/CE.9. Ciò in quanto quest’ultima prevede che “per quantoriguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempodeterminato non possono essere trattati in modo menofavorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabiliper il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro atempo determinato, a meno che non sussistano ragionioggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di serviziorelativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere glistessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli atempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materiadi periodo di anzianità siano giustificati da motivazionioggettive”, laddove nel caso di specie il postulato dellacomparabilità risulta radicalmente escluso nel momento in cuivengano in rilievo rapporti che risultino non solo svolti alledipendenze di datori di lavoro diversi ma anche assoggettatiad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed allagestione, e quindi complessivamente non comparabili.10. È stato, al riguardo, rammentato che, ai sensi dellaclausola 3 del citato [OSCURATO:PERSONA], “il termine «lavoratorea tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore conun contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminataappartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto dellequalifiche/competenze”. Si deve, cioè, trattare di unNumero registro generale 12442/2020lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 17064/2026azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente Data pubblicazione 31/05/2026a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché lacomparabilità va esclusa qualora le prestazioni, seppurequalitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenzedi datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendalidistinte.11. Allegando l’equiparazione della scuola paritaria a quellastatale, ciò che in realtà la parte originaria ricorrente rivendicaè il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a terminedella scuola statale, i quali possono ottenere, una voltaassunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo. Questa equiparazione, che il legislatore ha esclusodettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale nonin contrasto con l’art. 3 Cost., non può essere invocatafacendo leva sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché èconsolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizial’orientamento secondo cui «poiché il principio di nondiscriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordoquadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamentotra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempoindeterminato che si trovano in situazioni comparabili, leeventuali differenze di trattamento tra alcune categorie dipersonale a tempo determinato non rientrano nell’ambito delprincipio di non discriminazione sancito da tale accordoquadro (sentenza del 22 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)»(Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42).12. Le conclusioni alle quali questa Corte è pervenutaquanto al rispetto del diritto UE hanno trovato conferma nellarecente pronuncia del 4 settembre 2025 in causa C – 543/23Numero registro generale 12442/2020con la quale la Corte di Giustizia ha statuito che: «La clausola Numero sezionale 2055/2026Numero di raccolta generale 17064/20264 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, Data pubblicazione 31/05/2026concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativaall’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempodeterminato, deve essere interpretata nel senso che essa nonosta a una normativa nazionale che non prevede il computo,ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzionedegli insegnanti al momento della loro assunzione a tempoindeterminato presso un’istituzione scolastica statale, deiperiodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnantinell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempoindeterminato in talune istituzioni scolastiche il cuifunzionamento e la cui organizzazione non rientrano nellacompetenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù ditale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre dettanormativa prevede che i periodi di servizio svolti dagliinsegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, inparticolare a tempo indeterminato, siano computati ai finidella determinazione della loro anzianità e della lororetribuzione».13. Conclusivamente il ricorso va accolto e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dellaazionata domanda concernente il riconoscimento del serviziopre-ruolo nelle scuole paritarie.14. La complessità della questione giuridica, sulla qualequesta Corte ha pronunciato in epoca successiva allaproposizione del ricorso, e il recente intervento della Corte diGiustizia giustificano l’integrale compensazione delle spesedell’intero processo.Numero registro generale 12442/2020 P.Q.MNumero di raccolta generale 17064/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata edecidendo nel merito rigetta le originarie domande.Compensa integralmente fra le parti le spese dell’interoprocesso.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 23 aprile2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]