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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 33349/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso nonché la memoria inviata dal difensore con cui si rinuncia al ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 cc). 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di data 17 gennaio 2023 con cui il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'incidente di esecuzione contro il provvedimento per mezzo del quale in data 16 novembre 2022 la stessa autorità giudiziale aveva autorizzato la risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato tra la società ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli art.321 e 666 cod. proc. pen. nonchè all'art.56 d.

Igs 159/2011 sotto tre profili: - è stato indebitamente ritenuto non impugnabile il provvedimento 16 novembre 2022 in quanto non definitivo, confondendo il piano della esecutività (cioè la capacità di produrre effetti) con quello della definitività (che afferisce ai meccanismi evolutivi della vicenda incidentale); - il contratto di affitto di azienda ha effetti reali, provocando il trasferimento dei beni ed il loro uso in capo al conduttore per effetto della traditio; - il riferimento all'epoca dell'estensione del sequestro quale dies a quo per calcolare il termine semestrale previsto dall'art.56 del d.lgs.159/2011 è incongruo perché pone la parte alla mercé del pubblico ministero e di eventuali tentativi di recuperare un termine ormai spirato.

3. Pervenuto il parere del Procuratore Generale, che chiede l'annullamento del provvedimento in accoglimento del ricorso, è pervenuta anche la dichiarazione di rinuncia al ricorso in questione per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della intervenuta revoca del provvedimento impugnato a mezzo di successivo provvedimento della stessa autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso poiché il provvedimento impugnato è stato revocato con ordinanza di data 10 marzo 2023 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA].

All'intervenuta rinuncia al ricorso consegue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

Nulla va disposto in relazione alle spese, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (in tal senso, ex multis da ultimo Sez. 4, sent. 45618 del 11 novembre 2021 Rv. 282549 - 01).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2023 Ì [OSCURATO:PERSONA] gliere relatore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso nonché la memoria inviata dal difensore con cui si rinuncia al ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 cc). 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di data 17 gennaio 2023 con cui il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'incidente di esecuzione contro il provvedimento per mezzo del quale in data 16 novembre 2022 la stessa autorità giudiziale aveva autorizzato la risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato tra la società ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli art.321 e 666 cod. proc. pen. nonchè all'art.56 d. Igs 159/2011 sotto tre profili: - è stato indebitamente ritenuto non impugnabile il provvedimento 16 novembre 2022 in quanto non definitivo, confondendo il piano della esecutività (cioè la capacità di produrre effetti) con quello della definitività (che afferisce ai meccanismi evolutivi della vicenda incidentale); - il contratto di affitto di azienda ha effetti reali, provocando il trasferimento dei beni ed il loro uso in capo al conduttore per effetto della traditio; - il riferimento all'epoca dell'estensione del sequestro quale dies a quo per calcolare il termine semestrale previsto dall'art.56 del d.lgs.159/2011 è incongruo perché pone la parte alla mercé del pubblico ministero e di eventuali tentativi di recuperare un termine ormai spirato. 3. Pervenuto il parere del Procuratore Generale, che chiede l'annullamento del provvedimento in accoglimento del ricorso, è pervenuta anche la dichiarazione di rinuncia al ricorso in questione per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della intervenuta revoca del provvedimento impugnato a mezzo di successivo provvedimento della stessa autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso poiché il provvedimento impugnato è stato revocato con ordinanza di data 10 marzo 2023 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. All'intervenuta rinuncia al ricorso consegue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso. Nulla va disposto in relazione alle spese, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (in tal senso, ex multis da ultimo Sez. 4, sent. 45618 del 11 novembre 2021 Rv. 282549 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 9 maggio 2023 Ì [OSCURATO:PERSONA] gliere relatore
Sentenza Cassazione n. 33349/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris