CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 9 dicembre 2021, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Palmi, emessa in data 15 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna di questa in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento oggettivo del reato, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla materiale disponibilità delle chiavi di accesso); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata declaratoria di non doversi procedere in relazione all'intervenuta prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità in quanto, a fronte della permanenza del reato in contestazione, anche evincibile dalla motivazione del provvedimento impugnato (si veda la pag. 4 sul carattere permanente della condotta), si prospettano deduzioni generiche (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495) che, pur attenendo a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, presuppongono un giudizio di fatto, introdotto per la prima volta in Cassazione e precluso in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così