Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 41390/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/04/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 6 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata applicata la custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla sua partecipazione alla ‘ndrangheta con compiti organizzativi, facendo parte del cd.

"direttorio" della cosca Piromalli, operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, ritenendo insussistente la gravità indiziaria.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione.

Premesso il contesto investigativo che ha consentito di accertare la esistenza ed operatività delle cosche Piromalli e Mole e dei relativi attuali assetti, il ricorrente censura il percorso argomentativo volto a negare la attuale partecipazione del Romagnosi - già condannato quale capo promotore della medesima consorteria mafiosa fino al 2018.

In particolare, censura l'esclusione del ruolo del predetto nell'ambito della estorsione "Sigilli" o in altre attività estorsive, avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine alla rilevanza delle conversazioni captate n. 52 e 53 del 9 febbraio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 83 e [OSCURATO:PERSONA] che documentava l'autorevolezza mafiosa del Romagnosi senior nell'autorizzare l'apertura di una attività imprenditoriale e, pertanto, il suo ruolo associativo.

Si censura, inoltre, la palese contraddizione in ordine alla ricostruzione delle dinamiche relazionali con la ex alleata cosca Mole con riferimento alla vicenda Cutrì e al ritenuto necessario riferimento, da parte di due esponenti della cosca, a [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non spiega come tale necessità si possa coniugare con la estraneità del Romagnosi al contesto associativo.

Si censura, infine, la ritenuta irrilevanza del riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] circa l'attualità del medesimo lavoro da egli fatto con il Romagnosi rispetto alla attualità della partecipazione associativa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il Tribunale non ha condiviso l'interpretazione delle emergenze captative avallata dalla ordinanza cautelare e in particolare: - ha riferito alcuni contenuti captativi alla passata partecipazione del Romagnosi alla cosca; - ha considerato solo ipotetico il coinvolgimento del Romagnosi nella vicenda Sigilli, escludendo qualsiasi altro coinvolgimento in altre vicende; - ha escluso rilievo alla vicenda Cutri in base alla considerazione secondo la quale quello dei colloquianti è solo un auspicio di ricevere consigli dal Romagnosi, senza che sia stato accertato che questi siano stati dati o che si siano rivelati decisivi per la risoluzione della vicenda. - ha escluso rilievo al riferimento del Messineo ritenendolo compatibile con il pregresso ruolo del Romagnosi.

3. Ritiene questa Corte che le valutazioni espresse dal Tribunale non solo non fanno buon governo dei principi in tema di partecipazione in associazione mafiosa, ma si prestano anche alle censure di contraddittorietà e apoditticità mosse dal ricorrente.

E' stato condivisibilmente affermato che, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221) e che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).

Infine, secondo il più autorevole recente orientamento, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021; Modaffari, Rv. 281889).4.

Cosicchè, rispetto ai principi di diritto richiamati erra il Tribunale laddove ritiene di dover individuare, a fondamento dell'accusa, l' effettivo ed efficace intervento del Romagnosi nelle vicende mafiose, essendo sufficiente la sua perdurante intraneità al sodalizio.

In ordine alla quale manifestamente illogica è la sua esclusione in relazione ai precisi riferimenti, provenienti da soggetti qualificati, che testimoniano la sua certa autorevolezza e consapevolezza nel vivente contesto mafioso in relazione alla esigenza di dirimere le emergenti questioni di indiscussa natura mafiosa.

Autorevolezza e ruolo al cui esercizio, evidentemente, non fa velo la sua condizione di sottoposto agli arresti domiciliari.

4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/04/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 6 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata applicata la custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione alla sua partecipazione alla ‘ndrangheta con compiti organizzativi, facendo parte del cd. "direttorio" della cosca Piromalli, operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe, ritenendo insussistente la gravità indiziaria. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Premesso il contesto investigativo che ha consentito di accertare la esistenza ed operatività delle cosche Piromalli e Mole e dei relativi attuali assetti, il ricorrente censura il percorso argomentativo volto a negare la attuale partecipazione del Romagnosi - già condannato quale capo promotore della medesima consorteria mafiosa fino al 2018. In particolare, censura l'esclusione del ruolo del predetto nell'ambito della estorsione "Sigilli" o in altre attività estorsive, avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine alla rilevanza delle conversazioni captate n. 52 e 53 del 9 febbraio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 83 e [OSCURATO:PERSONA] che documentava l'autorevolezza mafiosa del Romagnosi senior nell'autorizzare l'apertura di una attività imprenditoriale e, pertanto, il suo ruolo associativo. Si censura, inoltre, la palese contraddizione in ordine alla ricostruzione delle dinamiche relazionali con la ex alleata cosca Mole con riferimento alla vicenda Cutrì e al ritenuto necessario riferimento, da parte di due esponenti della cosca, a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non spiega come tale necessità si possa coniugare con la estraneità del Romagnosi al contesto associativo. Si censura, infine, la ritenuta irrilevanza del riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] circa l'attualità del medesimo lavoro da egli fatto con il Romagnosi rispetto alla attualità della partecipazione associativa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il Tribunale non ha condiviso l'interpretazione delle emergenze captative avallata dalla ordinanza cautelare e in particolare: - ha riferito alcuni contenuti captativi alla passata partecipazione del Romagnosi alla cosca; - ha considerato solo ipotetico il coinvolgimento del Romagnosi nella vicenda Sigilli, escludendo qualsiasi altro coinvolgimento in altre vicende; - ha escluso rilievo alla vicenda Cutri in base alla considerazione secondo la quale quello dei colloquianti è solo un auspicio di ricevere consigli dal Romagnosi, senza che sia stato accertato che questi siano stati dati o che si siano rivelati decisivi per la risoluzione della vicenda. - ha escluso rilievo al riferimento del Messineo ritenendolo compatibile con il pregresso ruolo del Romagnosi. 3. Ritiene questa Corte che le valutazioni espresse dal Tribunale non solo non fanno buon governo dei principi in tema di partecipazione in associazione mafiosa, ma si prestano anche alle censure di contraddittorietà e apoditticità mosse dal ricorrente. E' stato condivisibilmente affermato che, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221) e che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). Infine, secondo il più autorevole recente orientamento, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021; Modaffari, Rv. 281889).4. Cosicchè, rispetto ai principi di diritto richiamati erra il Tribunale laddove ritiene di dover individuare, a fondamento dell'accusa, l' effettivo ed efficace intervento del Romagnosi nelle vicende mafiose, essendo sufficiente la sua perdurante intraneità al sodalizio. In ordine alla quale manifestamente illogica è la sua esclusione in relazione ai precisi riferimenti, provenienti da soggetti qualificati, che testimoniano la sua certa autorevolezza e consapevolezza nel vivente contesto mafioso in relazione alla esigenza di dirimere le emergenti questioni di indiscussa natura mafiosa. Autorevolezza e ruolo al cui esercizio, evidentemente, non fa velo la sua condizione di sottoposto agli arresti domiciliari. 4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competent
Sentenza Cassazione n. 41390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris