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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 06911/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la doglianza legata alla motivazione spesa nel giustificare la misura della pena irrogata appare immediatamente smentita dal tenore della sentenza gravata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive mentre le altre censure che emergono dallo sviluppo argomentativo del ricorso ( non coerenti al tenore letterale della rubrica inerente all'unico motivo prospettato), afftti alla tenuta motivazionale delle decisioni rese in ordine alla recidiva e al bilanciamento tra circostanze non trovano puntuale e specifico riscontro tra i motivi devoluti dal gravame di merito ( ne' la difesa ne ha indicato i tratti pretermessi dalla Corte del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la doglianza legata alla motivazione spesa nel giustificare la misura della pena irrogata appare immediatamente smentita dal tenore della sentenza gravata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive mentre le altre censure che emergono dallo sviluppo argomentativo del ricorso ( non coerenti al tenore letterale della rubrica inerente all'unico motivo prospettato), afftti alla tenuta motivazionale delle decisioni rese in ordine alla recidiva e al bilanciamento tra circostanze non trovano puntuale e specifico riscontro tra i motivi devoluti dal gravame di merito ( ne' la difesa ne ha indicato i tratti pretermessi dalla Corte del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 06911/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris