CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00093/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4164-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4339/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata il 07/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. A seguito di espropriazione del proprio fondo sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RT), distinto al N.C. T. al foglio 4, part. n.196, di mq 4,143, e compreso in zona F6 Fieristica del PRG del Comune di [OSCURATO:PERSONA] , disposto sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel PPA adottato dal Comune con deliberazione consiliare n. 18 del 28 dicembre 2002, la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva alla Corte d’appello di Roma di determinare l’indennità di espropriazione, non avendo accettato l’indennità provvisoria, offerta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuta di ammontare irrisorio e formulata sul presupposto che l’area avesse destinazione meramente Agricola. 2. Nel giudizio di opposizione alla stima si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui rileva il giudizio avanti alla corte d’appello è stato istruito sulla base della consulenza tecnica d’ufficio affidata all’ingegner Ciampi che riteneva l’area espropriata avente natura di area edificabile. Come emerge dalla sentenza della corte d’appello oggetto del presente ricorso per cassazione, il valore venale dell’immobile espropriato era stato determinato alla data di emanazione del decreto di esproprio del 6 giugno 2008 in euro 58.499,16. Tuttavia tale valore era stato oggetto di censura con conseguenti osservazioni delle parti in causa. Nel corso del medesimo giudizio all’udienza del 13 giugno 2013 la società Fabi depositava, insieme alle note critiche del proprio consulente tecnico, la sentenza 2130 del 2013 pubblicata il 15 aprile 2013 con cui la medesima corte d’appello romana, pronunciando tra le stesse parti e definendo il giudizio n. 1710 del 2007 avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di occupazione della medesima particella 196, avevaritenuto la natura edificabile dell’area ed una virtuale indennità di espropriazione calcolata sulla base del valore venale indicato in euro 168.500. Detta sentenza n. 2130/2013 della Corte d’appello di Roma passava in giudicato formale il 5 marzo 2015 allorquando la Suprema corte di cassazione, all’esito del ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’inammissibilità del ricorso con l’ordinanza n.4529 del 2015, di cui la società Fabi dava atto nell’udienza immediatamente successiva del 24 giugno 2015, unitamente alla circostanza della notificazione di essa al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il giudizio per la determinazione dell’indennità di espropriazione veniva quindi definito dall’adita corte d’appello di Roma con la sentenza n. 4339 del 2016 che determinava l’indennità di espropriazione nella misura della virtuale indennità di espropriazione già stimata dalla stessa corte d’appello con la precedente sentenza 2130 del 2013 e sulla base della considerazione che essa esplicava efficacia di giudicato esterno. 4. Di detta pronuncia resa pubblica 7 luglio 2016 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 6 febbraio 2017 ed affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso avviato per la notifica il 3 marzo 2017la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 8. Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. ciov. la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. per essere la decisione stata assunta senza che risulti mai stata sollevata nel contraddittorio delle parti un’eccezione di giudicato esterno, essendosi la parte attrice limitata alla produzione documentale, con le note critiche ed unitamente alle perizie svolte nei 2 giudizi pendenti tra le medesime parti (n. 2553/2010 e n. 1710/2007), della sentenza n. 2130 del 2013 e dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 4529 del 2015, produzioni tutte finalizzate a confutare le risultanze della ctu svolta nel giudizio in questione, laddove riconosceva un importo più esiguo di quello riconosciuto dai ctu nominati nelle altre due sopra citate cause. 9. Contesta quindi il ricorrente che l’eccezione di giudicato esterno sia stata rilevata d’ufficio successivamente alla precisazione delle conclusioni e sia stata posta a fondamento della decisione senza provocare il contraddittorio delle parti sul punto e senza l’assegnazione alle medesime di un termine per eventuali osservazioni come previsto dall’articolo 101, secondo comma cod. proc. civ. . 10. La doglianza è inammissibile. 11. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che l'eccezione di giudicato, in relazione al suo rilievo pubblicistico, come tale non limitato all'interesse delle parti e sottratto, pertanto, al loro potere dispositivo, non solo «non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito» (Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170), ma prescinde da qualsiasi volontà della parte di avvalersene» (Cass. Sez. U n. 206 del 2001, cit., in motivazione, pag. 16, § 6.2; in senso conforme v. Cass. n. 9050 del 2001; n. 10977 del 2001; n. 5689 del 2003; n. 1416 del 2004). 12. L'eccezione di giudicato esterno non è quindi soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. 13. Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., la nullità del procedimento per la violazione delle preclusioni istruttorie (art. 183, sesto comma n.2, cod. proc. civ.) e per la violazione del principio del contraddittorio, nonché la conseguente nullità della sentenza in quanto fondata su documenti prodotti tardivamente ed inammissibili. 14. La censura è inammissibile in virtù dello stesso principio richiamato nella disamina del precedente primo motivo. 15. Il terzo motivo deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e segnatamente sulla determinazione dell’indennità di esproprio per averla la corte d’appello determinata sulla sola base del richiamo alla determinazione contenuta nella pronuncia n. 2130 del 2013 senza entrare nel merito dell’istruttoria svolta nel giudizio a mezzo della ctu dell’ing. Ciampi. 16.Tale richiamo alla pronuncia suddetta è, ad avviso della ricorrente, insufficiente a giustificare la decisione di merito per essere irrilevante la considerazione che il valore venale del bene espropriato costituisca l’antecedente logico per il calcolo dell’indennità di occupazione dal momento che in quel giudizio la determinazione dell’indennità di esproprio non era oggetto di causa. 17. La censura è inammissibile perchè non considera la ratio della riconosciuta rilevanza officiosa del giudicato esterno, e cioè scongiurare che sulla stessa questione controversa possano formarsi due conclusioni incompatibili, come sarebbe nel caso in cui una volta determinato in termini incontestati un valore rilevante inter partes, se ne possa sullo stesso formare un altro, privando le parti della certezza giuridica sullo stesso. 18. Peraltro risulta dalla sentenza impugnata che il valore dell’indennità si è formato, nell’ambito del giudizio concluso con l’ordinanza di questa Corte n. 4592/2015, per effetto della mancata contestazione del valore dell’indennità di espropriazione ivi accertato con riguardo alla medesima fattispecie. 19. Attesa l’inammissibilità di tutti i motivi, va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso e parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 7000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm