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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11887/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un'alternativa lettura del compendio probatorio, non consentita in questa sede, e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte rilevato l'implausibilità della tesi difensiva fondata sulla scarsa illuminazione, a fronte del fatto che il ricorrente era stato invitato a fermarsi per l'eccessiva velocità e, dopo il segnale di «alt», aveva accelerato, costringendo un militare a fare un balzo all'indietro, per non essere investito; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un'alternativa lettura del compendio probatorio, non consentita in questa sede, e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte rilevato l'implausibilità della tesi difensiva fondata sulla scarsa illuminazione, a fronte del fatto che il ricorrente era stato invitato a fermarsi per l'eccessiva velocità e, dopo il segnale di «alt», aveva accelerato, costringendo un militare a fare un balzo all'indietro, per non essere investito; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11887/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris