CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; mentre, in accoglimento del gravame del P.G., ha revocato le attenuanti generiche concesse in primo grado, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la revoca delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda sesta pagina della sentenza); Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta il riconoscimento della recidiva, è generico perché privo di concrete ragioni a sostegno; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, si risolve in considerazioni in fatto che non riescono ad accedere al perimetro di giudizio di legittimità; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda sesta pagina della sentenza); vista la memoria trasmessa dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.