CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile la richiesta di remissione in termini proposta nell'interesse del Cucele in relazione alla sentenza n. 786/2021 che l'aveva dichiarato responsabile del reato di truffa, condannandolo alla pena di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, deducendo la violazione dell'art. 111Cost. e 175, comma 4, cod.proc.pen. nonché dell'art. 175 comma 1 con riguardo al termine di presentazione dell'istanza. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Preliminare è l'osservazione che, risultando il ricorrente giudicato in assenza ex art. 420bis cod.proc.pen., nella specie doveva trovare applicazione, per far valere la pretesa mancata conoscenza del processo, l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., giacché l'istituto di cui all'art. 175 cod.proc.pen. continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antec:edente all'entrata in vigore della legge n. 67/2014 (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Rv. 277240; Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017,Rv. 269665). 3.1 Quanto al primo motivo deve ulteriormente rilevarsi che l'istanza del ricorrente è stata proposta e decisa dal giudice dell'esecuzione ex art. 670, comma 3, cod.proc.pen., fisicamente coincidente con il giudice che ha emesso la sentenza in discussione, in capo al quale, nondimeno, non esisteva alcun obbligo di astensione. Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata, in fattispecie assimilabile a quella a giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse dei processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Rv. 270959; n. 18872 del 17/03/2016 ,Rv. 267021;Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009,Rv. 245 198). Inoltre il giudice, pur avendo dato atto della tardività dell'istanza (oggetto di censura del ricorrente) ha, comunque, scrutinato il merito della richiesta, disattendendola sulla base del rilievo, con cui la difesa non Si confronta, della notifica a mani proprie dell'imputato del decreto di citazione a giudizio. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis A fredo Mantovano