CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 49762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli avverso la ordinanza in data 23/06/2023 del medesimo Tribunale, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. :324 cod. proc. pen., nel procedimento a carico, tra gli altri, di CECERO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il decreto emesso dal Pubblico ministero in data 10 maggio 2023 e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico -ministero presso il Tribunale di Napoli procede per diverse ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica, riciclaggio, furti di autovetture, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei detti reati. Nel decreto di perquisizione locale, personale ed informatica emesso in data 10 maggio 2023, il Pubblico ministero, indica per ciascun indagato le condotte oggetto di investigazione, le cose da acquisire al procedimento per esigenze dimostrative dei fatti contestati, le indagini (anche di carattere tecnico) da effettuare sulle cose avvinte al procedimento in esecuzione del decreto di perquisizione e conseguente sequestro. 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame reale proposto dall'indagato ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta dalla difesa avverso il decreto di sequestro probatorio, argomentando circa il difetto della indicazione, in imputazione, dei fatti a ciascuno contestati ed altresì l'omessa indicazione, nel decreto impugnato, della necessità di astringere le cose sequestrate al procedimento per esigenze dimostrative dei fatti contestati. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il giudice che procede, articolando a motivo unico della impugnazione la inosservanza delle disposizioni processuali contenute nel testo dell'articolo 253 del codice di rito vigente, avendo egli disposto il sequestro di cose (specificamente indicate nel corpo motivazionale del decreto) pertinenti ai reati (indicati per titolo e per condotte riferibili a ciascuno) per cui si procede, per evidenti ed esplicitate ragioni dimostrative (analisi ed accertamenti tecnici) dei fatti contestati. 2. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2.1. I motivi di ricorso denunziano la inosservanza della legge processuale conseguente alla omessa analisi dei fatti per cui si procede e delle necessità probatorie poste a fondamento del provvedimento di sequestro. Tale omissione si è tradotta nella apparente argomentazione circa la identificazione dei tratti salienti del fatto tipico; a tanto adde l'apparenza della motivazione sul ravvisato difetto delle necessità probatoria che devono sostenere il vincolo reale. Il decreto di sequestro probatorio impugnato in sede di riesame recava infatti (come non mai nel panorama nazionale osservato con la lente dei ricorsi di legittimità) precisa indicazione, sia dei fatti penalmente illeciti per i quali sono in corso indagini preliminari, che delle necessità di acquisire le cose (individuate) al procedimento per la dimostrazione dei fatti-reato per cui si procede. 2.2. Questa Corte ha già più volte affermato il principio in base al quale perfino l'utilizzazione di formule sintetiche o prestampate (e non è certamente il caso di specie) non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di sequestro probatorio, quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 7160, del 7/11/2018; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Rv. 259949; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012). Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte hanno dovuto, più di una volta, chiarire come il decreto di sequestro probatorio, anche se ha ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; che conferma Sez. U., n. 5876, 28/1/2004, Ferazzi, Rv. 226712-01). Tuttavia, proprio esaltando tali principi, deve riconoscersi che il Pubblico ministero ha, con il provvedimento all'esame, indicato esplicitamente le necessità probatorie (dimostrazione dei fatti per cui si indaga) sottese al vincolo reale imposto, richiamando la necessità di svolgere verifiche tecniche esplicitamente riferite. Appare pertanto esplicita, nel caso di specie, la descrizione delle necessità di astringere le cose oggetto di sequestro agli atti del procedimento, per esigenze di indagine attinenti alla dimostrazione delle ipotesi astrattamente ritenute. 2.3. Quanto a fumus commissi delicti, non è certamente questa la sede per vagliare la fondatezza dell'ipotesi di accusa o la sussistenza di indizi di colpevolezza, tali da collegare un soggetto ad un fatto nella qualità di suo autore, occorrendo qui solo di verificare l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato per cui si procede ad indagini preliminari (tra le tante, Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Rv. 283032; Sez. 3, n. 3465, del 3/10/2019, Rv. 278542), il che è esplicitamente indicato nella parte motiva del decreto di sequestro. 3. Alla luce dei principi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, che tenga conto dei principi espressi in questa sede rescindente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di c