CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2025 la Corte d'appello di Palermo ha rigettato le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 28 ottobre 2022 del Tribunale di Marsala, con la quale, a seguito di giudizio ordinario, gli stessi erano stati dichiarati responsabili di due contestazioni del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 dicembre 2016, e condannati alla pena di tre mesi di reclusione ciascuno, quale aumento per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 10 gennaio 2017 del medesimo Tribunale di Marsala, divenuta irrevocabile 1'11 aprile 2017. A entrambi gli imputati è stata addebitata l'omessa presentazione della dichiarazione annuale d'imposta relativa all'anno 2015 nonostante la percezione dei proventi derivanti dalla commissione dei reati di cui agli artt. 474, 648 e 648- ter cod. pen. (quest'ultimo ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA]), accertati con sentenza irrevocabile del 10 gennaio 2017 del Tribunale di Marsala, con una evasione di imposta di euro 69.745,00 per ciascuno degli imputati, sulla base del rilievo che l'art. 14, comma 4, I. n. 537 del 1993 ha stabilito la assoggettabilità a tassazione anche dei proventi derivanti da attività illecite, qualificandoli come "redditi diversi", con il conseguente obbligo per i percettori di presentare la relativa dichiarazione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, al quale ha premesso una eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU. 2.1. Si sottolinea, quanto alla rilevanza di tale questione, che a carico del ricorrente pendeva il procedimento penale relativo all'accertamento delle condotte da cui sarebbero scaturiti i proventi da dichiarare (di provenienza illecita), con la conseguenza che l'attuazione del comportamento omesso e oggetto della contestazione avrebbe comportato gravi ripercussioni sul diritto di difesa dell'agente in tale procedimento. Si rappresenta, poi, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, come la disposizione denunciata violi il diritto di difesa e il principio del giusto processo, nonché il diritto a un processo equo, stabilito dalla CEDU, ponendosi in aperto contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, concludendo con la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui non esclude la sussistenza del reato ove penda giudizio penale per fatti connessi alla produzione dei redditi oggetto della omessa dichiarazione. 22.2. Tanto premesso, con un unico motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento agli artt. 6 CEDU, 24, 53 e 111 Cost. e 54 cod. pen., per violazione del diritto di non autoincriminazione dell'agente, sottolineando l'erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il diritto di non auto incriminazione sarebbe recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche previsto dall'art. 53 Cost., che impone di dichiarare tutti i redditi prodotti ed effettivi, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, che opererebbe solamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato, in quanto nel caso di specie il procedimento penale a carico del ricorrente era già iniziato, posto che al tempo della commissione del reato, ossia il 30 dicembre 2016 (termine entro il quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa), era già stata emessa, nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura di Marsala, relativo ai reati di cui agli artt. 474, 648 e 648-ter cod. pen., ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente medesimo. L'adempimento dell'obbligo dichiarativo si sarebbe, dunque, tramutato in una condotta confessoria, inesigibile da parte di soggetto sottoposto a procedimento penale in ordine alla provenienza delle somme ritenute proventi da dichiarare. Il reato contestato non potrebbe, quindi, ritenersi accertato e ne dovrebbe comunque escludersi l'elemento soggettivo, in quanto l'intenzione del ricorrente non era quella di sottrarsi al pagamento delle imposte bensì di tutelare la propria posizione e salvaguardare le proprie prerogative difensive in un procedimento penale già incardinato. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia, anche nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e analogamente all'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU e un vizio della motivazione, con riferimento alla non corretta applicazione del già richiamato principio nemo tenetur se detegere, ribadendo come la presentazione della dichiarazione fiscale di cui le era stata contestata l'omissione avrebbe comportato una autodenuncia alla autorità fiscale, dichiarando redditi interamente coincidenti con i proventi illeciti oggetto di altro procedimento penale, all'epoca pendente; l'obbligo dichiarativo inadempiuto assumeva nel caso concreto contenuto inevitabilmente autoincriminante, perché la dichiarazione di tale redditi avrebbe comportato l'esplicita ammissione della percezione di proventi derivanti da reati per i quali la ricorrente era già sottoposta a procedimento penale. 3Tanto premesso, ha richiamato la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui l'imputato non può essere considerato una fonte necessaria di accusa (sentenza n. 267 del 1994), tanto che gli è riconosciuto il diritto al silenzio come parte integrante del diritto di difesa (sentenza n. 361 del 1998), che si estende a tutte le informazioni che possano essere utilizzate successivamente a fini accusatori (sentenza n. 111 del 2023), sottolineando come nel caso in esame fosse già pendente un procedimento a carico della ricorrente, con la conseguente inapplicabilità della giurisprudenza più restrittiva richiamata sul punto dalla Corte territoriale (si richiama la sentenza n. 53656 del 2018), e, in ogni caso, la configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. 3.2. Con un secondo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione del profitto e alla sua attribuibilità alla ricorrente, che la Corte territoriale aveva determinato in parti uguali tra i due concorrenti omettendo la necessaria indagine sul concreto arricchimento di ciascuno dei concorrenti, desumendo la percezione del profitto solamente dal concorso nel reato presupposto, per poi ripartirlo, in modo illogico e applicando un indebito criterio presuntivo, in parti uguali tra i due concorrenti. 3.3. Con un terzo motivo si lamenta una ulteriore violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio della motivazione, con riferimento al mancato accertamento della effettiva percezione da parte della ricorrente di un reddito imponibile personalmente attribuibile, integrante un presupposto oggettivo del reato di omessa dichiarazione, giacché anche tale circostanza era stata accertata, pur trattandosi di uno degli elementi dei fatto tipico, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, fondato sul concorso nei reati e sulla produzione di un profitto illecito, suddiviso in parti uguali tra i due concorrenti, senza considerare l'assenza di autonomia decisionale da parte della [OSCURATO:PERSONA], che agiva sulla base delle indicazioni provenienti dal marito, in posizione subordinata e meramente esecutiva, incompatibile con l'attribuzione di una quota di reddito imponibile, né il fatto che gli accertamenti fiscali erano stati tutto condotti sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea l'assenza di prove circa accordi tra i coniugi per la suddivisione dei proventi illeciti, che non consentiva di ritenerne provata la distribuzione in parti uguali, fondata su una indebita sovrapposizione di piani da parte dei giudici di merito, che avevano fatto derivare la percezione del profitto dalla sola partecipazione al reato. 3.4. Analoghe censure sono state formulate con il quarto motivo a proposito del superamento della soglia di punibilità, anch'essa desunta illogicamente dal solo concorso nel reato, disgiunta dall'accertamento dei proventi effettivamente conseguiti dalla ricorrente e, quindi, dei ricavi imponibili alla stessa attribuibili e, con essi, dell'imposta dalla stessa dovuta e non versata. 43.5. Infine, con un quinto motivo, ha prospettato anch'essa la illegittimità costituzione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, per le ragioni già esposte nel primo motivo e con argomenti sovrapponibili a quelli posti a fondamento dell'analoga eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Gli imputati hanno anche proposto, congiuntamente, un ulteriore ricorso, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 4.1. Con un primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., analogamente al secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e un vizio della motivazione, conseguente alla mancata considerazione dei motivi di gravame in ordine al superamento della soglia di punibilità, da giustificare per ciascun concorrente, mentre i giudici di merito si erano limitati, a fronte di proventi illeciti per complessivi 342.200,96, a determinare in 69.745,00 euro l'imposta evasa per ciascun concorrente, suddividendo in parti eguali quella dovuta, senza provvedere a una ricostruzione individualizzata del reddito imponibile. Tale aspetto era stato devoluto ai giudici del gravame, che, però, avevano disatteso la censura affermandone il carattere astratto e generico e richiamando il principio secondo cui in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento di ogni singolo concorrente soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali (si richiama la sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite), trascurando quanto esposto nell'atto d'appello a proposito della necessità di ricostruire le condotte di ciascuno dei concorrenti, in modo tale da consentire di determinare la quota di imponibile a ciascuno attribuibile e la correlativa imposta evasa, onde verificare per ciascuno il superamento della soglia di punibilità. La risposta fornita dai giudici del gravame, fondata sul richiamo ai principi affermati dalle Sezioni Unite, doveva ritenersi impropria e illogica, in quanto tali principi sono stati affermati con riferimento alla determinazione della quota di profitto del reato da assoggettare a confisca in caso di concorso nel reato, non applicabile a proposito della soglia di punibilità, che costituisce un elemento essenziale del reato da accertare nei confronti di ogni concorrente, accertamento che i giudici di merito avevano omesso senza neppure spiegarne le ragioni. 4.2. Con un secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento al computo dei termini di prescrizione del reato, contestato come commesso il 30 dicembre 2016, in quanto la disposizione che ha elevato i termini di prescrizione, ossia l'art. 1, comma 1, lett. d), I. n. 145 del 2018, che ha modificato l'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, è entrata in vigore il 1 gennaio 2019, successivamente alla commissione del reato contestato ai ricorrenti. 5CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati. 2. Deve, preliminarmente, essere disatteso il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata eccepita l'intervenuta estinzione del reato contestato a entrambi i ricorrenti anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, prescrizione che non sarebbe stata rilevata dalla Corte territoriale per un errore nella individuazione dei criteri di computo di tale termine. La disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (ora sostituita, senza innovazioni, dall'art. 93 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, recante il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei reati previsti dall'art. 2 all'art. 10 del citato d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. I), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella I. 14 settembre 2011, n. 148, è applicabile ai fatti successivi alla legge di conversione, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, ossia il 16 settembre 2011, dunque in data ben precedente all'accertata consumazione del reato avvenuta il 30 dicembre 2016, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione, pari a 10 anni, non era decorso al momento della pronuncia della sentenza, né è ancora decorso, giacché si compirà il 30 dicembre 2026. Ne consegue la manifesta infondatezza della eccezione preliminare di prescrizione sollevata con il secondo motivo del ricorso proposto congiuntamente dagli imputati. 3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sollevata da entrambi i ricorrenti, alla quale sono correlati l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il contrasto di tale disposizione con gli artt. 6 CEDU, 24, 53 e 111 Cost., è manifestamente infondata e, con essa, anche i suddetti motivi di ricorso (ossia l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente la violazione e l'errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento agli artt. 6 CEDU, 24, 53 e 111 Cost. e 54 cod. pen.; il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU e a un vizio della motivazione, con riferimento alla non corretta applicazione del già richiamato principio nemo tenetur se detegere, e il quinto motivo del medesimo ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). 6La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di rilevare la manifesta infondatezza di tale questione, sottolineando che il principio del nemo tenetur se detegere opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato e deve ritenersi recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche previsto dall'art. 53 Cost. (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 - 03; Sez. 3, n. 53656 del 03/10/2018, A., Rv. 275452 - 01). Deve aversi riguardo al principio di diritto secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, l'omessa presentazione della dichiarazione di redditi provenienti da attività illecita da parte del titolare di una ditta individuale determinata dall'esigenza di non fornire all'amministrazione prove a sé sfavorevoli, giacché, salvo specifiche previsioni di legge di segno contrario, il principio processuale del nemo tenetur se detegere non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale e quindi non giustifica la violazione di regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva (Sez. 3, n. 53137 del 22/09/2017, Cecchini, Rv. 271827 - 01). Anche se si tratta di principio espresso con riferimento al delitto di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con principio avente valenza generale, che il contribuente non può invocare a proprio favore il principio nemo tenetur se detegere, che ha valenza recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost. e che, comunque, opera solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori iniziati nei confronti di dichiaranti nell'ambito di un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere il procedimento volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 - 03). Nei ricorsi si sottolinea che il fatto che il diverso processo a carico dei ricorrenti fosse in corso di svolgimento nel momento in cui occorreva presentare la dichiarazione la cui omissione è stata contestata ai ricorrenti dimostrerebbe che i suddetti principi non sarebbero applicabili. L'esatta portata del principio di diritto, però, implica che, da un lato, il riferimento al procedimento in corso è relativo a quello - nel caso di specie - definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., dall'altro, che la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche declinabile in termini di "redditi diversi", non costituisce dichiarazione confessarla ma esplicazione del dovere che incombe su ogni cittadino di corrispondere quanto dovuto all'Erario sulla base di quanto percepito, seppure illegalmente; né tale dichiarazione, che non presuppone la necessità di indicare la causale dell'arricchimento che ha determinato il sorgere dell'obbligazione tributaria la cui dichiarazione è obbligatoria, può ritenersi assimilabile all'autodenuncia o alla 7dichiarazione confessoria in ordine a fatti di reato commessi che, tra l'altro, non stati neppure contestati dagli imputati nel distinto procedimento conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta definitiva. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e, con essa, anche dei motivi di ricorso alla stessa correlati. 4. I restanti motivi di ricorso, ossia il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso congiunto di entrambi gli imputati, possono essere esaminati unitariamente, essendo tutti relativi alla determinazione dei redditi conseguiti dai ricorrenti dalle condotte illecite agli stessi ascritte nell'altro procedimento penale a loro carico, giacché con essi si censura la parte della decisione che, sul presupposto dell'assenza di elementi che portino a determinare l'esatta consistenza dei redditi illeciti sottratti all'obbligo dichiarativo, questi sono stati quantificati attraverso una suddivisione in parti uguali tra ciascun ricorrente, così pervenendo a determinarne il valore in misura superiore, per entrambi, alla soglia di punibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Occorre dunque osservare che ai ricorrenti è contestata una omissione dichiarativa a fini irpef con una evasione d'imposta pari, per ciascuno di essi, a 69.745,00 euro, superiore alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro applicabile ratione temporis al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 loro contestato. Dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala si ricava che tale imposta è stata determinata sulla base dei redditi complessivamente conseguiti dai ricorrenti dalla attività illecita di commercio e contraffazione di orologi di valore dagli stessi posta in essere in concorso, pari a complessivi 343.200,96, e quindi a 171.600,48 euro per ciascuno, con la conseguente determinazione della relativa imposta dovuta, non dichiarata e non corrisposta, in misura superiore alla soglia di punibilità per entrambi. La Corte d'appello di Palermo, nel disattendere i motivi di gravame relativi alla determinazione dell'imposta evasa da ciascuno dei ricorrenti, ha, anzitutto, sottolineato il concorso paritario di entrambi gli imputati nella realizzazione delle condotte illecite loro ascritte (spiegando che la [OSCURATO:PERSONA] teneva i contatti con i potenziali clienti, procurati da [OSCURATO:PERSONA], e illustrando lo svolgimento dell'attività illecita e il pieno coinvolgimento nella stessa di entrambi i ricorrenti), ritenendo, di conseguenza, in assenza di elementi di segno contrario, di poter ripartire il profitto del reato in parti uguali tra i due concorrenti, richiamando al riguardo i principi affermati nella sentenza Massini delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01), e ritenendo, di conseguenza, superata per entrambi gli imputati la soglia di punibilità (suddividendo in misura paritaria tra essi l'imposta dovuta). 85. Ora, fermo il non contestato accertamento del concorso di entrambi i ricorrenti nelle condotte illecite generatrici dei redditi non dichiarati, risulta improprio il richiamo compiuto dalla Corte d'appello, e anche dai ricorrenti, ai principi affermati nella suddetta sentenza Massini, che attengono al profitto confiscabile, in via diretta o per equivalente, e ai criteri per la sua ripartizione nel caso di concorso di persone nel reato da cui tale profitto sia derivato. Nel caso in esame non si tratta di stabilire l'esatto ammontare del profitto illecito confiscabile, in via diretta o per equivalente (non essendo tra l'altro stati adottati provvedimenti di confisca), quanto, piuttosto, di determinare il reddito imponibile (anche se di provenienza illecita) e, sulla base di questo, l'imposta dovuta e non dichiarata, onde verificare il superamento della soglia di punibilità al momento della consumazione del reato (ossia alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni), che fa assumere rilevanza penale alla condotta. Ora, poiché i ricorrenti svolgevano assieme l'illecita attività d'impresa produttiva di reddito, questo va imputato per metà a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R. (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), trattandosi di attività d'impresa svolta in forma associata in relazione alla quale non risulta stabilita la misura di partecipazione agli utili e di cui non sono neppure note le quote di partecipazione, e dovendosi, di conseguenza, presumere uguali le quote e anche la misura di imputazione dei redditi. Risultano, pertanto, corrette la determinazione sia del reddito conseguito da ciascuno dei ricorrenti dalla attività illecita svolta in concorso da entrambi, ossia suddividendolo in parti uguali, sia dell'imposta da ciascuno evasa (calcolata sulla base di tale reddito), e, quindi, anche la affermazione del superamento da parte di entrambi della soglia di punibilità. Non rileva, poi, la determinazione del profitto confiscabile, non essendo, come osservato, stati adottati provvedimenti di confisca, né in via diretta né per equivalente (che, peraltro, in assenza di allegazioni circa il pagamento, totale o parziale, dell'imposta dovuta, risulta pari a quest'ultima, come determinata in base al criterio di suddivisione dei redditi in parti uguali anzidetto). 6. I ricorsi devono, dunque, essere rigettati, a cagione della infondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo del ricorso congiunto di entrambi gli imputati, oltre che della inammissibilità per manifesta infondatezza degli altri motivi, nonché della questione di legittimità costituzionale prospettata da entrambi i ricorrenti. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 7 4 AGO. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doir. ssa [OSCURATO:PERSONA] raibito IO