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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 22984/2026

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ianza di Bari del 4/11/2025visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 4.11.2025, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato unarichiesta di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, diautorizzazione al lavoro, al fine di collaborare, in quanto socio del figlio, alla realizzazione dialcuni lavori presso un immobile.In particolare, il Magistrato di sorveglianza, nel disattendere la richiesta, ha osservatoche potesse “procedere alle incombenze il figlio dell’istante, socio della srl”.2.

Avverso il predetto decreto, il difensore d [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo,riqualificato come ricorso per cassazione, con cui ha chiesto la riforma del provvedimento,evidenziando che il figlio dell’istante non può occuparsi da solo dei lavori e che l’attività nonha carattere itinerante, sicché la polizia giudiziaria potrebbe procedere ad agevoli controlli diAndriolo, che peraltro durante l’esecuzione della misura non ha commesso violazioni e hadimostrato la sua piena partecipazione all’opera di rieducazione.3.

Con requisitoria scritta del 29.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che la motivazione posta asostegno del diniego allo svolgimento di attività lavorativa è meramente assertiva esostanzialmente inesistente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari deve essereriqualificato come opposizione.La originaria richiesta dell’interessato aveva ad oggetto la modifica delle modalità diesecuzione di una pena sostitutiva, su cui, ai sensi dell’art. 64, comma 1, L. n. 689 del 1981,il magistrato di sorveglianza provvede nelle forme di cui all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc.pen., e cioè a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.Avverso il provvedimento emesso senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.proc. pen. è esperibile opposizione.Di conseguenza, l’impugnazione della decisione del magistrato di sorveglianza è dariqualificarsi come opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispettodel principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis” (cfr.Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487 – 01; Sez. 3, n. 39515 del27/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460).Ne discende che gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Bari,affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, e 666 cod. proc.pen.

P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistratodi sorveglianza di Bari.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianza di Bari del 4/11/2025visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 4.11.2025, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato unarichiesta di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, diautorizzazione al lavoro, al fine di collaborare, in quanto socio del figlio, alla realizzazione dialcuni lavori presso un immobile.In particolare, il Magistrato di sorveglianza, nel disattendere la richiesta, ha osservatoche potesse “procedere alle incombenze il figlio dell’istante, socio della srl”.2. Avverso il predetto decreto, il difensore d [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo,riqualificato come ricorso per cassazione, con cui ha chiesto la riforma del provvedimento,evidenziando che il figlio dell’istante non può occuparsi da solo dei lavori e che l’attività nonha carattere itinerante, sicché la polizia giudiziaria potrebbe procedere ad agevoli controlli diAndriolo, che peraltro durante l’esecuzione della misura non ha commesso violazioni e hadimostrato la sua piena partecipazione all’opera di rieducazione.3. Con requisitoria scritta del 29.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che la motivazione posta asostegno del diniego allo svolgimento di attività lavorativa è meramente assertiva esostanzialmente inesistente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari deve essereriqualificato come opposizione.La originaria richiesta dell’interessato aveva ad oggetto la modifica delle modalità diesecuzione di una pena sostitutiva, su cui, ai sensi dell’art. 64, comma 1, L. n. 689 del 1981,il magistrato di sorveglianza provvede nelle forme di cui all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc.pen., e cioè a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.Avverso il provvedimento emesso senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.proc. pen. è esperibile opposizione.Di conseguenza, l’impugnazione della decisione del magistrato di sorveglianza è dariqualificarsi come opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispettodel principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis” (cfr.Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487 – 01; Sez. 3, n. 39515 del27/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460).Ne discende che gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Bari,affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, e 666 cod. proc.pen. P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistratodi sorveglianza di Bari.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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