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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08046/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; 'LO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda volta ad ottenere la rideternninazione della pena ex art.78 c.p., avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Considerato che avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato con atto sottoscritto in data 5 giugno 2022.

1.3. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 2.Ritenuto che il ricorso è dunque inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

CCc---}Z .-cc...n••:-rD e 2.£1.• Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bo'ni> L-(,) D E POSIíATA [OSCURATO:PERSONA],I,ER A 2 3 FEB

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; 'LO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda volta ad ottenere la rideternninazione della pena ex art.78 c.p., avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Considerato che avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato con atto sottoscritto in data 5 giugno 2022. 1.3. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 2.Ritenuto che il ricorso è dunque inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CCc---}Z .-cc...n••:-rD e 2.£1.• Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Bo'ni> L-(,) D E POSIíATA [OSCURATO:PERSONA],I,ER A 2 3 FEB
Sentenza Cassazione n. 08046/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris