CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 22308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 27440/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1580/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri udito il sostituto procuratore generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] uditoil difensor e del ricorrente compars o in udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3264/2003, il Tribunale penale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge in relazione alla commissione del reato di sottrazione di beni pignorati ( ex art. 388 c.p.), e lo ha altresì condannato, genericamente, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2.Instaurato il procedimento civile per la liquidazione dei danni, lo stessoTribunale di Firenze, con sentenza n. 1880/2006, ha condannato ilGhezzi al risarcimento dei danni in favore del Romiti per l’importo di 4.959,30euro, oltre accessori. 3.A seguito di istanza di revisione proposta dal Ghezzi, la Corte d’appello di Genova ha pronunciato sentenza n. 2507/2013 con la quale ha revocato la sentenza penale del Tribunale fiorentino, assolvendoil Ghezzi per insussistenza del fatto. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi impugnato la sentenza civile del Tribunale di Firenze n. 1880/2006 per revocazione, ai sensi dell’art.395,n. 2 e n. 4 c.p.c., per essere state dichiarate false le prove circa lasottrazione dei beni pignorati e per errore di fatto sulla presenza del Ghezziall’asporto dei beni staggiti, chiedendo, in sede rescissoria, che venisseaccertata l’insussistenza del diritto del Romiti al risarcimento deldanno. 5.Con sentenza n. 2486 del 28.06.2016, il Tribunale di Firenze ha dichiaratoinammissibile l’impugnazione per revocazione, condannando ilGhezzi al pagamento delle spese di lite ed altresì per responsabilità aggravataex art. 96 c.p.c..Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6. Con sentenza n. 1580 resa in data 12/08/2020, la Corte d’appellodi Firenze, pur rilevando l’ammissibilità della revocazione, l’ha dichiarata infondata, respingendo la domanda del Ghezzi e condannandoloal pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (masenza la condanna per responsabilità aggravata). 7. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente rilevato l’insussistenza dei presupposti per la revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., atteso che l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa avrebbe potuto essere rilevato anche sulla base della sola sentenza, e costituire pertanto motivodi tempestivo appello. 8.Quanto all’ipotesi di cui all’art. 395, n. 2 c.p.c., la corte fiorentina ha affermato che il Romiti, già costituito parte civile nel giudizio sfociato nella sentenza penale del 2003, non era stato citato nel giudiziodi revisione, in violazione degli artt. 636 e 601 c.p.p., e non vi aveva pertanto partecipato, con la conseguenza che, prevalendo la formulazione ‘speciale’ dell’art. 639 c.p.p. (secondo cui “ la corte di appello quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimentodella richiesta di revisione […] ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimentoil carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione ”) su quella ‘generale’ dell’art.574, co. 4, c.p.p. (secondo cui “ l’impugnazione dell’imputato controla pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effettialla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato ”), correttamente la Corte d’appello di Genova aveva limitato l’ordine di restituzione a quanto Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri pagatoper le spese processuali (e non anche di quanto statuito a titolo risarcitorio), attesa l’inopponibilità della sentenza di revisione nei confronti della parte civile non costituita e quindi non messa in condizione di eccepire, nel dibattimento di revisione, l’inammissibilità dellastessa revisione richiesta, in riferimento al risarcimento disposto. 9.Ciò posto, secondo la Corte d’appello di Firenze, avendo il Ghezzi ottenutola revisione della sentenza penale di condanna in carenza di contraddittorio con la parte civile, lo stesso non avrebbe potuto ottenere tout court , in sede civile, la revocazione della sentenza di condannaal risarcimento dei danni sul presupposto di detta revisione, per l’evidente carenza dei presupposti richiesti per la revocazione in ragionedell’inopponibilità della sentenza penale di revisione. 10.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. 11.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. 12.Avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., con ordinanza interlocutoria n. 4782 del 22/02/2024, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo ai fini della discussione in udienzapubblica. 13. Il sostituto procuratore generale ha depositato le proprie conclusioniper iscritto, instando per il rigetto del ricorso. 14.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 395 n. 2 c.p.c., omessa applicazione dell’art. 336 co. 2 c.p.c. e 574 c.p.p., oltre all’erroneaapplicazione degli artt. 636 e 639 c.p.p. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere, sulla base del combinato disposto delle norme Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri richiamate,che la sentenza di assoluzione emanata in esito al giudizio direvisione estende i suoi effetti anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni emessa in un separato giudizio civile di liquidazionedel danno. Assume,al riguardo, il ricorrente che la sentenza di assoluzione per insussistenzadel fatto, anche se pronunciata ad esito del giudizio di revisione senza la partecipazione della parte civile, è comunque destinataa produrre i suoi effetti anche sulla dipendente sentenza civile di liquidazione del danno (nella specie, sulla sentenza n. 880/06 del Tribunale di Firenze), che è quindi destinata ad essere rimossa ed annullata, o tramite procedimento di revocazione (perché emessa in base a prove dichiarate false nel procedimento di revisione), o automaticamente,per il solo fatto della pronuncia di assoluzione. 2.Il motivo è inammissibile . 3.Osserva il Collegio come, sulla base dell’esame degli atti (ai quali laCorte di cassazione è legittimata ad accedere in caso di denuncia di erroresin procedendo : cfr. , ex plurimis , Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv. 654876 - 01 ), sia emerso come il Ghezzi abbia limitato l’oggetto della domanda introduttiva dell’odierno giudizio alla sola proposizione di un’azione di revocazione ex art. 395 nn. 2 e 4 c.p.c., senza che dal contesto complessivo della domanda originariamenteproposta sia poss ibile dedur re l’eventuale estensione dellapretesa del Ghezzi a un a diversa verifica dell’incidenza, per altra via,della pronuncia emessa in sede penale ( a seguito di revisione ) sulla sentenzacivile di liquidazione del danno (passata in giudicato ) . 4. Ciò posto, la censura in esame deve ritenersi inammissibile , atteso che l’odierno ricorrente, a fronte della statuizione di infondatezzaadottata dal giudice a quo sulla domanda di revocazione originariamente proposta, ha del tutto trascurato di fornire alcun Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri adeguatoriscontro, né l’allegazione di specifiche e mirate evidenze in ordine al preteso avvenuto riconoscimento ( o alla pretesa avvenuta dichiarazione) della falsità delle prove sulla base delle quali sarebbe stata pronunciata la sentenza in questa sede impugnata per revocazione(ai sensi dell’art. 395 n. 2 c.p.c.) . 5.Osserva al riguardo il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006,Rv. 588498). 6. S iffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi cheuna data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali , con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte. 7.È appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) . 8. R imane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01). 9.Con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 - 01) . 10.Nella violazione di tali principi dev e ritenersi incors o i l ricorrent e conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che lo stess o , nel dolersi della pretesa erroneità della pronuncia di infondatezza della propria domandadi revocazione , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea ecompleta indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’effettivo e incontrovertibile riconoscimento Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellafalsità delle prove sulle base delle quali sarebbe stata fondata la sentenza impugnata per revocazione) , con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto. 11. Con il secondo motivo, il ricorrente censura sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, dopo aver ritenuto infondata ladomanda di revocazione, erroneamente omesso di pronunciarsi sulla domandadi accertamento dell’insussistenza del credito del Romiti e di condannadello stesso alla restituzione delle somme riscosse, tanto a titolo di risarcimento danni, quanto a titolo di rimborso delle spese di litee di spese di esecuzione; e ciò, non già in conseguenza del (negato) effetto rescissorio della domanda di revocazione, bensì in via autonoma, quale effetto diretto dell'accoglimento della domanda di revisioneai sensi dell'art. 336 co. 2 c.p.c.. 12.Il motivo è infondato. 13. Osserva il Collegio (in conformità a quanto già osservato con riferimento al primo motivo d’impugnazione) come la pretesa originariamente avanzata dal Ghezzi attraverso l’instaurazione dell’odiernogiudizio sia stata dallo stesso limitata alla sola proposizione diun’azione di revocazione ai sensi dell’art. 395 nn. 2 e 4 c.p.c.. 14.In f orza di tale premessa , deve pertanto escludersi che il Ghezzi abbia mai associato, alla proposta domanda di revocazione, una diversa domanda fondata sull’accertamento della caducazione della sentenzacivile come effetto diretto dell’accoglimento della domanda di revisionein sede penale . 15. Varrà peraltro rilevare come il giudice d’appello abbia espressamentesottolineato che alla rilevata infondatezza dell’azione di Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri revocazione “ non può con tutta evidenza conseguire la fase c.d. rescissoria di giudizio sulla ritenuta insussistenza del credito, come prospettato e richiesto dall'appellante. L'accertamento ha carattere assorbentedi ogni altra eccezione e domanda di parte ”. 16. Deve pertanto ritenersi che la corte territoriale non abbia affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda del Ghezzi volta all'accertamento dell'insussistenza del credito del Romiti, avendola bensì ritenuta assorbita in forza delle considerazioni esposte in relazionealla ritenuta infondatezza dell’azione di revocazione. 17. Varrà, da ultimo, considerare come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabileil vizio di omesso esame di una questione (connessa ad unaprospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioniod eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Sez.1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 - 01). 18.Nella specie, la decisione della corte territoriale deve ritenersi tale da aver (quantomeno implicitamente) ritenuto di non dover decidere sulla domanda del Ghezzi volta all’accertamento dell’insussistenzadel diritto al risarcimento del danni in capo al Romiti, nonavendo quest’ultimo preso parte al giudizio di revisione penale che ‘avrebbe’riconosciuto la falsità delle prove illo tempore utilizzate ai fini della condanna penale del Ghezzi e, conseguentemente, ai fini della condannacivile di quest’ultimo al risarcimento in favore del Romiti. 19. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso.Udienzapubblica del 3 giugno 2024 – R.G. n. 27440/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 20.Non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatosvolto difese in questa sede. 21.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo