CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36613/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] REGRESSO dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 22363 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22363del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S25 F205K) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P19 A794K) e Fabri- zio Siggia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H07 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - S Ü DT I [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 1658880155), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Brina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A02 B829B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gna n. 3459/2019, pubblicatain data 5 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. edi [OSCURATO:PERSONA]. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nonché nei confronti dei rispettivi pro- motori finanziari,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per otte- nere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’appro- priazione da parte di questi ultimi(e, in particolare, del primo) di somme versateal fine di effettuare investimenti finanziari. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Modena, il quale ha –tra l’altro – condannato le due banche convenute, in solido, a risarcire agli attori l’importo di € 350.000,00 (pari alla quota del 50% del danno dagli stessi subito, ritenendo sussistere il loro concorso colposo nella corrispondente misura) e ricono- scendoresponsabili, nei rapporti interni, i due istituti di credito nella proporzionedel 50% ciascuno. La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, hacondannato le due banche, in solido con il [OSCURATO:PERSONA] ed il Soave, al pagamento, a favore degli at- tori Seravalli, dell’intero danno patrimoniale da questi subito, per € 744.998,23,oltre alla somma di € 30.000,00 ciascuno (a titolo di danno non patrimoniale), con gli accessori, «detratto l’importo di € 382.962,33 già versato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione dell’impugnata sentenza»; in particolare, e per quanto ancora rileva nella presente sede, in parziale accoglimento dell’appello principale e incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha disposto che, «nei rap- porti interni con [OSCURATO:PERSONA] e per i relativi regressi, la responsabilità di essa [OSCURATO:PERSONA] va limitata al 10%,pari a quella ascritta al suo promotore [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedell’art. 2055 co. 2 e 3 c.c., con riferimento all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per il rigetto della domanda di regresso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. verso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A./Südti- rol Bank AG». Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 2055 co. 2 e 3 c.c. , con riferimento all’ art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per la limitazione dell’onere risarcitorio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a./[OSCURATO:PERSONA] AG al 10%». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sonoinfondati. 2.La società ricorrente precisa che non intende impugnare la sentenza di appello,né in relazione all’accertamento della con- corrente responsabilità dei promotori finanziari e delle rispet- tive società di intermediazione mobiliare preponenti, né in re- lazione alla quantificazione del risarcimento riconosciuto agli at- tori:essa contesta esclusivamente la graduazione della respon- sabilità nei rapporti interni tra le società di intermediazione mo- biliare, responsabili per le condotte illecite poste in essere dai rispettivi promotori finanziari ai sensi dell’art. 31, comma 3,del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: TUIF), in misura corrispon- dente a quella del grado di colpa ascrivibile a questi ultimi (cioè, per il 90% a carico della società di intermediazione mobiliaredi cui era promotore il [OSCURATO:PERSONA] e per il 10% a carico della società di intermediazione mobiliaredi cui era promotore il Soave, es- sendo stati i suddetti promotori finanziari ritenuti in tale pro- porzionalemisura, non contestata, responsabili per il danno ar- recatoagli attori). Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 A suo avviso, infatti, con la graduazione delle responsabilità delle società di intermediazione mobiliare nei termini indicati, sarebbe stato violato l’art. 2055 c.c., dal momento che, con riguardo alle medesime società di intermediazione mobiliare, quali soggetti oggettivamente responsabili per il fatto illecito commesso dal proprio promotore, non essendo configurabile alcuna colpa, non sarebbe neanche ipotizzabile una gradua- zione della colpa stessa . Di conseguenza, nei relativi rapporti interni fra le società di intermediazione mobiliarenon avrebbe potuto disporsi alcuna graduazione della responsabilità: questa avrebbe dovuto considerarsi imputabile e gravare in misura pa- ritaria su ciascuna delle due società condannate. In subordine,la ricorrente sostiene, poi, che , anche a prescin- deredalla possibilità di una graduazione della colpa delle so- cietà di intermediazione mobiliare, avrebbe dovuto, comunque, quanto meno negarsi l’azione di regresso tra le stesse, non es- sendo ammissibile il regresso, ai sensi dell’art. 2055, commi 2 e 3, c.c., in favore del corresponsabile che risponde per il fatto altrui a titolo di responsabilità oggettiva, nei confronti di altro corresponsabile parimenti incolpevole. 3.Si premette che, come del resto entrambe le parti ricono- scono, la responsabilità della società di intermediazione mobi- liare per i danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, delTUIF (« il soggetto che conferi- sce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale»),si fonda sull ’ esistenza del solo nesso di occasio- nalità necessaria tra l’attività del promotore finanziario e l’ille- cito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, secondo un meccanismo di imputazione della responsabilità di natura oggettiv a indiretta per fatto altruiriconducibile a quell o di cui all’art. 2049 c.c. (in Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 tal senso,tra le tante, cfr. : Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2020, Rv. 656687 –01; Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 17060 del 26/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015 , Rv. 637646 –01; Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014 , Rv. 633233 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014, Rv. 630645 –01; Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012 , Rv. 623354 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011 , Rv. 616355 –01; Sez. 1, Sentenza n. 21729 del 22/10/2010, Rv. 615475 –01; Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 24/07/2009, Rv. 609662 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 14578 del 22/06/2007 , Rv. 598802 –01). 3.1Q uesta Corte ha, peraltro, già in passato chiarito che la responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. espone il preponente al regresso, da parte degli obbligati in solidocon il soggetto effettivamente responsabile del fatto illecito, nella mi- sura determinata dalla gravità della colpa del preposto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16417 del 27/07/2011, Rv. 619443 –01: «la responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. espone il padrone od il committente, oltre che all’obbligo risar- citorio verso il danneggiato, anche all’azione di regresso di cui all’art. 2055, comma 2, c.c., proposta dai corresponsabili soli- dali del commesso, a nulla rilevando che tale responsabilità sca- turisca direttamente dalla legge e non dal fatto illecito, trattan- dosi di regresso nella misura determinata dalla gravità della colpa del domestico o commesso»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 300 del 15/01/1979, Rv. 396382 - 01) . Nella motivazione di Cass. n. 16417 del 2011, in particolare, è espressamente, e del tutto condivisibilmente , precisato che «l’obbligazione solidale risarcitoria del committente, tenuto ai sensi dell'art. 2049 c.c., ha la stessa estensione di quella del commesso, e pertanto è conforme a diritto la sua condanna, Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 nei confronti dei corresponsabili solidali del commesso, alla ri- petizione della parte di debito del commesso stesso». 3.2A tali principi intende darsi piena continuità e , anzi, questa Corte ritiene che essi sia no certamente applicabil i anche ne lla fattispecie qui in esame, cioè nell’ipotesi di responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 31, comma 3, del TUIF,laddove il fatto illecito sia imputabile a titolo di colpa a più promotori finanziari, sebbene in misura diversa, ai fini del regresso tra le società di intermediazione mobiliare che debbano rispettivamente rispon- dere del fatto di ciascuno di tali promotori e, comunque,lo siano in tutti i casi in cui sia possibile graduare, ai sensi dell’art. 2055, comma 2,c.c., la responsabilità del s oggett o che rispond e del fatto altrui, in misura corrispondente a quella del soggetto cui è direttamenteimputabile la condotta che ha causato il danno. 3.3È opportuno sottolineare che l’affermazione d e i p r incipi ap- pena esposti non può ritenersi in contrasto con l’indirizzo , anch’esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, se- condo il quale «in tema di responsabilità per illecito extracon- trattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell’evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gra- vità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei cor- responsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell’evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, ri- sultino per definizione estranei alla produzione del danno» (cfr. ad es.: Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 17763 del 05/09/2005, Rv. 584900 –01; Sez. 3, Sentenza n. 24802 del 08/10/2008 , Rv. 604941 –01; Sez . 3, Ordinanza n. 36902 del 16/12/2022 , Rv. 666287 –01). Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 Tale ultimo indirizzo (come del resto già espressamente e pun- tualmente rilevato nella motivazione di Cass. 16417 del 2011) deve,infatti, ritenersi applicabile esclusivamente con riguardo all’azione di regresso tra una pluralità disoggetti chiamati tutti a rispondere del fatto di altro (unico) soggetto, effettivo re- sponsabile del danno, e si giustifica perché , in siffatta ipotesi, effettivamente non sussiste la possibilità di graduarela colp a o , più in generale, la stessa responsabilità , tra coloro che sono chiamati a rispondere del fatto altrui,sulla base della misura di colui al qualeè direttamente imputabile la condotta colposa che ha causatoil danno, in quanto vi è un unico soggetto diretta- mente ed integralmente responsabile deldanno. Nel caso in cui, invece,vi siano più soggetti cui è effettivamente imputabile la condotta colposa che ha causato il danno(ovvero, se del caso,le distinte condotte colpose che hanno concorso a determinarlo), la graduazionedella responsabilità di quelli che siano eventualmente anch’essi chiamati a risponderne , ma in via indiretta,per il fatto d e i primi, a titolo oggettivo , è certa- mente possibile, proprio sulla base dellagraduazione operata o da operarsitra i responsabili diretti. 4. La disciplina così delineata risulta , a giudizio della Corte, l’unica realmente coerente con la ratio e la stessa lettera dell’art. 2055, commi 1 e2, c.c. ( « Se il fatto dannoso è impu- tabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarci- mento del danno»; «colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gra- vità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate»). Tali disposizion i ha nno lo scopo di regolare il regresso fra i coobbligati in solido nei confronti del danneggiato, in propor- zione alla effettiva responsabilità per il danno riconducibile a ciascuno di essi:lo dimostra il fatto che, quali criteri per la gra- duazione ai fini del regresso , nel secondo comma della Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 disposizione,non è richiamata solo la gravità della colpa, ma altresì l’entità delle conseguenze dannose. Deve,pertanto, ritenersi che la graduazione cui fa riferimento l’art. 2055, comma 2, c.c.,ai fini delle azioni di regresso tra i responsabili in solido del danno , abbia ad oggetto la misura della responsabilità (più che quella della sola colpa) e, quindi, essa possa e debba ammettersi,sia che si tratti di responsabi- lità imputabile esclusivamente in base al criterio della colpa, sia che si applichi un diverso criterio di imputazione legale, quanto meno nei casi in cui, anche se il criterio di imputazione legale della responsabilità non è la colpa (o non è esclusivamente la colpa), una graduazione delle diverse responsabilità sia effetti- vamente possibile. La possibilità di una graduazionecertamente deve ammettersi , in particolare,quando vi siano più responsabili diretti del danno, ai quali siano imputabili,ma con diverso grado, le condotte col- pose che lo hanno causato e, a maggior ragione, quando del fatto di ciascuno tali soggetti, direttamente responsabili, deb- bano a loro volta rispondere diversi soggetti, incolpevoli, a ti- tolo di responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui,in virtù delmero rapporto di preposizione. L’attribuzione, al soggetto che risponde per fatto altrui, ai fini delle azioni di regresso di cui all’art. 2055, comma 2, c.c., dell’onere risarcitorio nella sola misura determinata dalla gra- duazione della responsabilità di quello del cui fatto colposo è tenuto a rispondere (ferma, naturalmente, quella solidale per l’intero, nei confronti del danneggiato, e salva la possibile sus- sistenza anche di una responsabilità diretta del preponente), deve ritenersi conforme alla previsione della norma, in quanto taleè l’incidenza della responsabilità del soggetto tenuto per il fatto altrui, in base allo specialecriterio di imputazione legale applicabile nella fattispecie, nella determinazione del danno complessivo. Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 5.In definitiva, deve enunciarsi i l seguent e principi o di diritto: «ai fini delle azioni di regresso tra i soggetti responsabili in so- lido del risarcimento del dannonei confronti della vittima dell’il- lecito,ai sensi dell’art. 2055, comma 2, c.c., qualora il danno sia imputabile alla condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità di colui che risponda del fatto di unasola di quest e , a titolo oggettivo, si determina sulla base dellamisura di quella della persona direttamente responsabile del danno del cui fatto egli debba rispondere». 6.In applicazione di tale principio di diritto, poiché, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.risponde del fatto del suo promo- tore finanziario, [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del danno per il 90%, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] AG risponde del fatto del suo promotore finanziario, [OSCURATO:PERSONA],riconosciuto responsabile del danno per il solo 10%, sia la graduazionedella responsabilità, sia lo stesso diritto al re- gresso fra le due società preponenti, deve ritenersi corretta- mente determinato dalla corte d’appello in tale corrispondente misura. Ne consegue che entrambi i motivi del ricorso devono ritenersi infondati. 7.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, Ric. n. 22363/2020 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R.