CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25343-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 836 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 438/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2016 R.G.N. 1692/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 maggio 2016 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma delle sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto degli odierni controricorrenti ― dipendenti dell’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo anche: l’UNIVERSITA’), dapprima come lettori, poi come collaboratori ed esperti linguistici ― a percepire il trattamento economico corrispondente all’80% della retribuzione del professore associato a tempo definito anche per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato intervenuto tra le stesse parti; condannava l’UNIVERSITA’ al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione (nei limiti della prescrizione quinquennale per la sola posizione della BORTIGNON). 2. La Corte territoriale esponeva che: - i lavoratori avevano ottenuto, con sentenza del Pretore di Milano nr. 2760/1995, l’accertamento della nullità del termine apposto ai loro contratti di lavoro e del diritto ad una retribuzione corrispondente all’80% di quella del professore associato a tempo definito; il processo di appello si era estinto a seguito della conciliazione intervenuta tra le parti il 2 luglio 1996; - a fondamento della domanda i lavoratori avevano posto il giudicato nonché la identità delle mansioni svolte prima e dopo l’anno 1994, chiedendo accertarsi la esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato ed il diritto al mantenimento della qualifica di lettori e del trattamento economico fissato dal giudicato; - il Tribunale aveva escluso la esistenza del giudicato esterno, sul rilievo che la conciliazione del luglio 1996 aveva riguardato tutti i diritti azionati, sostituendosi alla sentenza. In ogni caso, aveva escluso l’efficacia per il futuro dell’eventuale giudicato, essendovi una sopravvenienza di diritto, la L. nr. 63/2004, che aveva modificato il regolamento dei rapporti di lavoro. 3.Il giudice dell’appello non condivideva tale valutazione. 4. Osservava che la conciliazione aveva recepito integralmente il contenuto della sentenza pretorile, conferendo ad essa la autorità di giudicato. 5. Neppure era rilevante la sopravvenienza della normativa istitutiva della F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 nuova figura del collaboratore linguistico di madre lingua straniera (L. nr. 236/1995 e L. nr. 63/2004), non applicabile ai rapporti di lavoro costituiti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Osservava inoltre che la salvaguardia dei trattamenti più favorevoli prevista dalla stessa legge nr. 63/2004 riguardava tanto quelli acquisiti prima della entrata in vigore della legge nr. 236/1995 che quelli derivanti dal giudicato. 6. Quanto alle sopravvenienze di fatto, il giudice dell’appello esponeva che l’Università non aveva contestato specificamente la allegazione degli originari ricorrenti di avere sempre svolto le stesse mansioni, dall’inizio del rapporto di lavoro. 7. Sulla base di tali conclusioni, osservava il giudice dell’appello, restava assorbito l’appello incidentale dell’UNIVERSITA’ nella parte in cui lamentava l’erroneità dei criteri con i quali il Tribunale aveva applicato il disposto dell’articolo 1 L. nr. 63/2004. 8. Infine, la Corte territoriale rigettava l’appello principale della lavoratrice BORTIGNON avverso l’accoglimento nei suoi confronti della opposta eccezione di prescrizione e l’appello incidentale dell’UNIVERSITA’ avverso il rigetto della medesima eccezione per le posizioni di tutti gli altri lavoratori. 9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro ragioni di censura, cui gli intimati hanno resistito con controricorso. L’INPS ha depositato procura alle liti. 10. Le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso l’UNIVERSITA’ ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 416 cod.proc.civ., censurando la sentenza per avere affermato che non erano state effettuate specifiche contestazioni alla allegazione dei lavoratori di avere svolto mansioni identiche nel corso del tempo, a far data dalla prima assunzione. 2.Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2909 cod.civ., deducendosi che, anche a voler F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 ammettere che le mansioni fossero rimaste invariate nel tempo, la sentenza Data pubblicazione 13/06/2022 sarebbe comunque censurabile per avere affermato che la conciliazione aveva conferito alla sentenza del Pretore la autorità di giudicato. Si aggiunge che non sarebbe comunque corretto riconoscere ad un’ipotetica giudicata efficacia ultrattiva nonostante il mutamento del contesto normativo (decreti legge da ultimo convertiti nella legge nr. 236/1995 e D.L. nr. 2/2004, conv. in L. nr. 63/2004). 3. Con la terza critica viene dedotta, in via gradata, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod.proc.civ., degli articoli 1230 e 2909 cod.civ., della legge nr. 236/1995; si censura la sentenza per non avere esaminato la questione della novazione del rapporto di lavoro derivante dal contratto stipulato dai lavoratori come collaboratori ed esperti linguistici e, comunque, avvenuta ope legis (legge nr. 236/1995). Per tali ragioni viene dedotto il vizio di omessa pronuncia anche in relazione alla statuizione di assorbimento del primo motivo di appello incidentale, con il quale l’UNIVERSITA’ aveva lamentato l’erroneità dei criteri adottati dal Tribunale per dare applicazione all’articolo 1 L. nr.63/2004. 4.La quarta critica addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2943 cod.civ. in relazione al rigetto della eccezione di prescrizione. 5.In via pregiudiziale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali l’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] ha conferito procura speciale. 6. Questa Corte (Cass SU 20 ottobre 2017 nr. 24876), in tema di procura alle liti conferita dalle Università statali ad avvocati del libero foro, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va assicurata continuità : « Ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 – come modificato dall'art. 11 della L. 3 aprile 1979 n. 103 - la facoltà per le Università statali di derogare, "in casi speciali" al "patrocinio autorizzato" spettante per legge all'Avvocatura dello F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione Data pubblicazione 13/06/2022 di una specifica e motivata deliberazione dell'ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d'amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell'incarico all'avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi - che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato - non ipotizzabile il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione». 7. Nell’arresto citato si è evidenziato che: - fino all'entrata in vigore della legge n. 168 del 1989 era pacifico in giurisprudenza che le Università statali avessero natura di Amministrazioni dello Stato, con conseguente applicazione del patrocinio «obbligatorio» della Avvocatura dello Stato; - all'esito della riforma introdotta dalla citata n. 168 del 1989, le Università sono enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio; - tuttavia, l'articolo 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, all’articolo 56, comma uno, dispone che : «Le università e gli istituti F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 superiori possono essere rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato nei Data pubblicazione 13/06/2022 giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato»; - si applica, dunque, il patrocinio autorizzato disciplinato dall'art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale l’avvocatura dello Stato può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da «disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto»; - il citato articolo 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 costituisce, infatti, la disposizione di legge che autorizza il patrocinio della avvocatura dello Stato; - ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, quando sia intervenuta la autorizzazione la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall'Avvocatura «in via organica ed esclusiva», come nel patrocinio obbligatorio, fatta salva l'ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni; - fuori dalla suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindicati possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto «in casi speciali» e previa adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza»; - quanto alla sussistenza del conflitto di interessi, si deve trattare di un documentato conflitto reale e non meramente ipotetico, il quale può verificarsi soltanto se nel giudizio si registri una divergenza degli interessi di cui gli enti configgenti sono portatori, il che presuppone che si tratti di interessi che, pur diversi, in qualche modo, siano tali da poter collidere; - la decisione da parte dell'Università di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio, invece, per essere valida presuppone: a) che si sia in presenza di un «caso speciale»; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell'Ateneo (i.e. del Rettore); c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza; d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi;F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 - laddove ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi del R.D. n. 1592 del Data pubblicazione 13/06/2022 1933, art. 12, il Rettore, nella qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, avendo la rappresentanza legale dell'Università, può direttamente prendere «i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza»; - né il regolamento dell'Università né lo Statuto possono validamente contenere disposizioni in contrasto con quelle delle suddette norme primarie; - nei casi in cui il mandato all'avvocato del libero foro sia stato rilasciato dal Rettore senza il vaglio dell'organo di vigilanza (e non ricorra un’ipotesi di urgenza) e non sussista un conflitto di interessi, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod.proc.civ. ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione. 8. Dalla applicazione dei richiamati princìpi nel presente giudizio, risulta la nullità della procura speciale conferita dal Rettore dell’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati del libero foro che hanno proposto ricorso in cassazione. 9. Quanto al conflitto di interessi, non si ravvisa la possibilità di un conflitto di interessi tra l’UNIVERSITA’ e l’INPS, che non è una amministrazione dello Stato (né può avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato). 10. Ed invero, le SU, nella citata sentenza nr.24876/2017, in un procedimento nel quale parimenti si discuteva della pretesa dei lettori di madre lingua alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva, hanno ipotizzato― ed escluso― la esistenza del conflitto di interessi soltanto nei rapporti con la Presidenza del Consiglio (parte convenuta per il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario) e non anche rispetto all’INPS, pure costituito in causa. 11. L’UNIVERSITÀ neppure ha prodotto apposita motivata delibera del rettore, approvata dall’organo di vigilanza, con la quale l’ente abbia deciso di non avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato; peraltro il difetto di ius postulandi degli avvocati del libero foro costituiti per l’UNIVERSITA’ è stato oggetto di specifica eccezione nella memoria depositata dalle parti F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25343/2016 Numero sezionale 836/2022 Numero di raccolta generale 19028/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 controricorrenti. 12. Alla suddetta nullità del mandato consegue la doverosa declaratoria di inammissibilità del ricorso. 13. L’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei lavoratori controricorrenti, liquidate in dispositivo. 14. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’INPS, per sostanziale assenza di attività difensiva dell’ente. 15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200 per esborsi ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale in data 9 marzo 2022 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .