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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04955/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al calcolo della pena base per il reato più grave - rapina aggravata - è manifestamente infondato in quanto come chiarito dalla Corte d'appello a pagina 2 della sentenza impugnata la pena deve ritenersi congrua stante la gravità del fatto commesso (rapina in banca mediante l'utilizzo di un taglierino) e i precedenti penali anche specifici annoverati dal ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato stante il divieto previsto all'art. 69, comma 4, cod. pen., per come correttamente individuato dai giudici del merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al calcolo della pena base per il reato più grave - rapina aggravata - è manifestamente infondato in quanto come chiarito dalla Corte d'appello a pagina 2 della sentenza impugnata la pena deve ritenersi congrua stante la gravità del fatto commesso (rapina in banca mediante l'utilizzo di un taglierino) e i precedenti penali anche specifici annoverati dal ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato stante il divieto previsto all'art. 69, comma 4, cod. pen., per come correttamente individuato dai giudici del merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04955/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris