CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI I050ZE37 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. Il motivo con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche si connota ( a una parte per il mancato confronto con la motivazione con la quale si e iidenzia l'irrilevanza della rivendicata collaborazione tradottasi nell'indicare lo stupefricente nascosto, siccome offerta nel contesto di una perquisizione ormai in ccno che quindi avrebbe comunque condotto al rinvenimento dello stupefacente in sede domiciliare; dall'altra anche per il mancato confronto con la valorizzazione della quantità della droga contestata, così che è ultronea ogni altra disquisizion a anche sull'altro elemento - pure valorizzato dai giudici ma contestato dalla difes;1- della esistenza di plurime condanne per reati della stessa specie. Laddove ci:corre evidenziare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi deil'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decis alle (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02; Eass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).Anche il secondo motivo è inamnni5;sibile a fronte di esplicita e articolata motivazione che valorizza in presenza di una pena finale non superiore al medio edittale sia la gravità del fatto per il qual: tativo detenuto e con connesso pericolo di diffusività sia la capacità a delinqueie per reiterazione della medesima condotta. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitih, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere pr)fili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi. Così deciso in Roma il 14