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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 33931/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8360/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 461/2022, depositata il 20/10/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - d’ora in avanti, [OSCURATO:PERSONA] - citava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento del compenso di euro 106.650,00 che asseriva le spettasse per i lavori di edificazione realizzati in esecuzione di un contratto di appalto stipulato il 18 maggio 2007, avente ad oggetto la realizzazione di 13 unità abitative.

A tal fine adduceva che: 1) detto importo, corrispondente a parte del corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’appalto, avrebbe dovuto esserle corrisposto in parte mediante denaro e in parte, quanto a euro 100.000,00, con trasferimento “in natura” di un’unità immobiliare, da individuarsi tra quelle edificate, o con accollo di mutuo da parte sua per l’eventuale eccedenza di valore dell’unità (art. 19 del contratto di appalto); 2) l’individuazione dell’immobile da permutare non era mai avvenuta; 3) data la sussistenza di una controversia relativa a reciproci inadempimenti, le parti avevano stipulato, il 18 febbraio 2009, una transazione generale al fine di definire qualsiasi contestazione tra di esse insorta: [OSCURATO:SOCIETA] si era riconosciuta debitrice nei confronti dell’attrice di euro 563.000,00, oltre a IVA, al lordo dei pagamenti già effettuati in corso d’opera (pari ad 456.350,01) e [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a far valere le sue ragioni creditizie nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] accettando a totale compenso dell’appalto la somma di euro 563.000,00, oltre a IVA; 4) nonostante numerosi solleciti [OSCURATO:SOCIETA] si era resa inadempiente all’obbligo di pagamento della somma di euro 106.650,00. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva che la transazione del 2009 non era una “transazione generale” comportante l’integrale monetizzazione del corrispettivo residuo derivante dall’appalto, bensì fissava solo il corrispondente valore a saldo del prezzo lasciando immutata la previsione originaria sulla permuta; aggiungeva che l’individuazione dell’immobile da offrire in permuta era già avvenuta e che la permuta non si era realizzata per fatto e colpa dell’attrice che, sebbene creditrice, non aveva ottenuto un mutuo per l’eccedenza di valore del bene; precisava che da una e-mail del 4 maggio 2012 spedita da un indirizzo intestato a “CDS Engineering” e destinata a “[OSCURATO:PERSONA]”, cui era stato allegato un documento non firmato dalla [OSCURATO:PERSONA] e con varie parti “in bianco” (quelle identificative dell’appartamento e posto auto da offrire in permuta), si evinceva che l’immobile era stato individuato.

Il Tribunale, con sentenza n. 2264/2020, riteneva che la scrittura transattiva del 18 febbraio 2009 fosse l’unico accordo vigente effettivamente tra le parti e che la e-mail del maggio 2012 e il relativo allegato potessero al più indicare uno scambio preliminare tra terzi mediatori rispetto a un possibile nuovo accordo, peraltro mai raggiunto tra le parti, giacché manchevole dei requisiti di identificazione precisa dell’oggetto edella bilaterale approvazione di entrambe le parti; pertanto, accoglieva la domanda attorea, ritenendo che con la transazione fosse sorto l’obbligo per [OSCURATO:SOCIETA] di pagare il corrispettivo dell’appalto interamente in denaro, senza lo scomputo parziale con la permuta dell’immobile.

La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza n. 461/22, resa pubblica il 20 ottobre 2022, oggi impugnata, ha accolto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, la sentenza di primo grado è stata riformata.

Ha ritenuto che le parti si fossero accordate con la transazione solo sulla misura del corrispettivo a seguito delle reciproche contestazioni, senza incidere sulle modalità di corresponsione del prezzo dell’appalto che prevedeva la permuta dell’immobile a parziale pagamento del corrispettivo, che un accordo in modifica si sarebbe dovuto adottare ove le parti avessero inteso sostituire il denaro alla permuta, che la e-mail del 3 maggio 2012 prodotta in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA], sebbene non provenisse e non fosse diretta a nessuna delle parti in causa, non fosse firmata dal rappresentante legale di Gruppo SAM né fosse inquadrabile nel canone che postula l’esame del “comportamento delle parti”e costituiva, comunque, elemento “di fatto” che consentiva di giustificare la ricostruzione della volontà delle parti come non modificativa, attraverso la transazione, degli accordi contrattuali assunti in sede di contratto di appalto.

Gruppo SAM ha proposto ricorso, formulando due motivi, illustrati con memoria.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da [OSCURATO:SOCIETA], pur intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per avere il giudice d’appello omesso di considerare, l ad dove ha affermato che la transazione del 18 febbraio 2009 era volta esclusivamente a porre fine alle reciproche contestazioni insorte circa la misura del corrispettivo dell’appalto, in relazione a presunti ritardi nella realizzazione dell'opera, lamentati dalla committente, e ad opere aggiuntive, di cui l'appaltatore rivendicava l'esecuzione, che: - all’articolo 6 del contratto di appalto originario del 18 maggio 2007 era previsto che «il termine di consegna delle opere in contratto viene stabilito entro e non oltre il mese di marzo 2008»; - all’articolo 19 del contratto era previsto il pagamento del saldo in 5 stati di avanzamento con svincolo della trattenuta a garanzia entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione delle opere, e che «a parziale copertura dei corrispettivi era stato pattuito che euro 100.000,00 sarebbero stati corrisposti a mezzo permuta da individuare in accordo con l’appaltatore entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto»; - con tali previsioni le parti avevano stabilito sia il termine ultimo per l’adempimento mediante pagamento in contanti e con permuta, sia il termine entro cui si sarebbe dovuto anticipatamente individuare il bene da trasferire a [OSCURATO:PERSONA] in parziale pagamento; - ambedue i termini erano scaduti ampiamente prima della data della transazione controversa (18 febbraio 2009); - i testi escussi avevano confermato che l’immobile da permutare non era stato individuato alla scadenza del termine contrattualmente previsto né anni dopo la firma della transazione del 18 maggio 2009.

La tesi della ricorrente è che, dunque, la transazione del 2009 avesse avuto carattere novativo dell’obbligazione preesistente, essendo desumibili, in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile con quella precedente.

2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, riferiti agli artt. 1197 cod.civ. (prestazione in luogo di adempimento), 1975 (transazione), 1230 (novazione oggettiva), 2702 (scrittura privata), 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’accordo transattivo si limitasse alle reciproche ragioni di pretendere l’uno per maggiori compensi e l’altro per penale ascrivibile a ritardi, nonostante che nella ricostruzione del fatto la Corte d’appello avesse richiamato la circostanza che le parti erano addivenute alla determinazione di definire attraverso una transazione generale qualsiasi contestazione tra di esse insorta.

Precisa la ricorrente che, come ribadito da Cass. 20/05/2020 n. 9206, si ha transazione "generale" quando le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, vale a dire quando l'accordo investeogni contrapposta pretesa rispetto ai rapporti in essere tra le parti, in senso “tombale”e novativo di ogni precedente accordo; e in tal senso avrebbero dovuto essere univocamente intese le seguenti espressioni: 1) «le parti sono ora addivenute alla determinazione di definire per transazione generale qualsiasi contestazione tra di esse insorta»; 2) «[OSCURATO:SOCIETA]. si riconosce debitrice nei confronti della medesima [[OSCURATO:PERSONA]] dell’importo di euro 563.000,00 oltre IVA al lordo dei pagamenti già effettuati in corso d’opera.

Dal canto suo [OSCURATO:PERSONA] rinuncia a far valere le proprie ragioni creditizie nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. accettando a totale compenso dell’appalto in oggetto la somma di euro 563 mila oltre Iva».

L’essersi riconosciuta [OSCURATO:SOCIETA] debitrice della somma di euro 563.000,00 identificherebbe in modo inequivoco e non quindi intendibile l’oggetto della prestazione di [OSCURATO:SOCIETA], ossia il pagamento del totale dovuto per l’appalto in euro 563.000,00, individuando il denaro come il mezzo di pagamento per tutti i lavori eseguiti e non solo per la definizione delle reciproche poste contese.

In aggiunta, l’avere, da parte sua, affermatoGruppo Sam di rinunciare a far valere le proprie ragioni creditizie nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], accettando a totale compenso dell’appalto in oggetto la somma di euro 563.000,00, implicherebbe l’intento di rinunciare a ragioni creditizie diverse rispetto a quelle esplicitate con riferimento alla somma di euro 563.000,00, escludendo, quindi, una differente prestazione in luogo di adempimento costituita dalla permuta precedentemente convenuta.

Anche l’elemento extratestuale, benché la c orte territoriale non lo abbia considerato ai fini di cui all’art. 1362, 2° comma, cod.civ., secondo la ricorrente, avrebbe finito per assumere rilievo, in contrasto con gli art. 2702 cod.civ., 115 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., in quanto perché uno scritto abbia valore di prova nel processo è necessario che possa attribuirsi con certezza al suo autore.

Pertanto, una parte processuale può produrre in giudizio un documento proveniente da un terzo, ma ha l’onere di provarne l’autenticità;altrimenti non può essere considerato neppure un semplice indizio, restando allegazione insuscettibile di valore probatorio sotto alcun profilo, considerato che l’art 2702 cod.civ., disciplinante l’efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legale, e l’art. 214 cod.proc.civ. sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo.

Parte ricorrente soggiunge che,se con la detta e- mail e soprattutto con il suo “incompleto” allegato le parti avessero voluto esprimere la volontà di addivenire a un pagamento con una permuta, avrebbero dovuto modificare l’accordo transattivo che non lo prevedeva.

Dunque, l’asserita efficacia probatoria del documento allegato alla e-mail del 3 maggio 2012 avrebbe tutt’al più indicato la volontà di modificare la transazione nella parte che prevedeva il pagamento solo mediante adempimento in denaro.

3. I due motivi - esaminati congiuntamente dato che attengono alla medesima questione - non meritano accoglimento, perché in parte si sostanziano in un tentativo di ottenere una rivalutazione del merito dei fatti di causa incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, e in parte sono infondati.

La società ricorrente offre un esito dell’interpretazione della volontà delle parti trasfusa nell’accordo transattivo diverso rispetto a quella cui è giunta la Corte d’appello; tale interpretazione , per quanto di per sé sostenibile , non rende implausibile ed erronea quella del giudice d’appello, che è pienamente giustificata sul piano della coerenza testuale, in quanto già la mera lettura del testo negoziale dimostra che la controversia che le parti intesero dirimere non riguardava la modalità con cui effettuare il pagamento del corrispettivo, ma i contrasti insorti tra le parti in ordine a taluni ritardi imputabili all’odierna ricorrente che avrebbero legittimato [OSCURATO:SOCIETA] ad avvalersi della clausola penale espressamente pattuita a siffatto scopo e l’odierna ricorrente ad avanzare richieste di denaro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per alcuni lavori aggiuntivi eseguiti; pertanto, è ragionevole trarne la conseguenza che con la transazione generalele parti avessero inteso dirimere definitivamente ogni controversia insorta in merito ai rapporti di dare/avere, cristallizzando, come ha affermato la corte territoriale, il corrispettivo dell’appalto in via definitiva.

Non si faceva riferimento invece alle modalità attraverso cui estinguere il pagamento che erano rimaste immutate, non essendo la questione relativa all’asserita mancata individuazione dell’unità immobiliare da permutare e quella della mancata stipulazione del mutuo da parte dell’odierna ricorrente entrate a far parte di detta transazione.

Chi, proponendo ricorso per cassazione, voglia denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta con il ricorso e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, onde, qualora di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata adottata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 27136; Cass. 28/11/2017 n.28319; Cass. 10/05/2018 n. 11254; Cass. 09/04/2021 n. 9461; Cass.03/07/2024 n. 18214).

Ciò che la Corte d'appello ad avviso della ricorrente non avrebbe esaminato – indipendentemente dal fatto che la censura sia stata formulata nel rispetto delle condizioni richieste dall’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. – è privo di decisività, perché non rende insostenibile la conclusione della corte territoriale.

Né la ricorrente ha ragione di dolersi fondatamente del rilievo che il giudice d’appello ha attribuito allo scambio di e-mail del maggio 2012.

Le sue censure sono eccentriche ed ultronee, oltre che inconferenti.

Questa Suprema Corte , invero, ha affermato che un documentoscritto non proveniente dalle parti in causa, ma da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, non può costituire prova piena, bensì assumesolo valore indiziario e può concorrere con altre circostanze a formare la base su cui si forma il libero convincimento del giudice (Cass. 27/04/1973 n. 159; Cass. 14/03/1975 n. 987; Cass.14/08/2001 n. 11105; Cass. 06/12/2019 n. 31974).

Pertanto, non può imputarsi alla Corte d’appello di avere erroneamente tratto da quello scambio di e-mail la conferma – avendolo ritenuto indicativo del fatto che dopo la transazione tra le parti fosse in corso una trattativa per la individuazione dell’unità immobiliare da permutare – che l’oggetto della transazione aveva riguardato esclusivamente la fissazione del quantum debeatur. 4.Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Rigettail ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8360/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 461/2022, depositata il 20/10/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - d’ora in avanti, [OSCURATO:PERSONA] - citava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento del compenso di euro 106.650,00 che asseriva le spettasse per i lavori di edificazione realizzati in esecuzione di un contratto di appalto stipulato il 18 maggio 2007, avente ad oggetto la realizzazione di 13 unità abitative. A tal fine adduceva che: 1) detto importo, corrispondente a parte del corrispettivo previsto per l’esecuzione dell’appalto, avrebbe dovuto esserle corrisposto in parte mediante denaro e in parte, quanto a euro 100.000,00, con trasferimento “in natura” di un’unità immobiliare, da individuarsi tra quelle edificate, o con accollo di mutuo da parte sua per l’eventuale eccedenza di valore dell’unità (art. 19 del contratto di appalto); 2) l’individuazione dell’immobile da permutare non era mai avvenuta; 3) data la sussistenza di una controversia relativa a reciproci inadempimenti, le parti avevano stipulato, il 18 febbraio 2009, una transazione generale al fine di definire qualsiasi contestazione tra di esse insorta: [OSCURATO:SOCIETA] si era riconosciuta debitrice nei confronti dell’attrice di euro 563.000,00, oltre a IVA, al lordo dei pagamenti già effettuati in corso d’opera (pari ad 456.350,01) e [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato a far valere le sue ragioni creditizie nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] accettando a totale compenso dell’appalto la somma di euro 563.000,00, oltre a IVA; 4) nonostante numerosi solleciti [OSCURATO:SOCIETA] si era resa inadempiente all’obbligo di pagamento della somma di euro 106.650,00. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva che la transazione del 2009 non era una “transazione generale” comportante l’integrale monetizzazione del corrispettivo residuo derivante dall’appalto, bensì fissava solo il corrispondente valore a saldo del prezzo lasciando immutata la previsione originaria sulla permuta; aggiungeva che l’individuazione dell’immobile da offrire in permuta era già avvenuta e che la permuta non si era realizzata per fatto e colpa dell’attrice che, sebbene creditrice, non aveva ottenuto un mutuo per l’eccedenza di valore del bene; precisava che da una e-mail del 4 maggio 2012 spedita da un indirizzo intestato a “CDS Engineering” e destinata a “[OSCURATO:PERSONA]”, cui era stato allegato un documento non firmato dalla [OSCURATO:PERSONA] e con varie parti “in bianco” (quelle identificative dell’appartamento e posto auto da offrire in permuta), si evinceva che l’immobile era stato individuato. Il Tribunale, con sentenza n. 2264/2020, riteneva che la scrittura transattiva del 18 febbraio 2009 fosse l’unico accordo vigente effettivamente tra le parti e che la e-mail del maggio 2012 e il relativo allegato potessero al più indicare uno scambio preliminare tra terzi mediatori rispetto a un possibile nuovo accordo, peraltro mai raggiunto tra le parti, giacché manchevole dei requisiti di identificazione precisa dell’oggetto edella bilaterale approvazione di entrambe le parti; pertanto, accoglieva la domanda attorea, ritenendo che con la transazione fosse sorto l’obbligo per [OSCURATO:SOCIETA] di pagare il corrispettivo dell’appalto interamente in denaro, senza lo scomputo parziale con la permuta dell’immobile. La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza n. 461/22, resa pubblica il 20 ottobre 2022, oggi impugnata, ha accolto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, la sentenza di primo grado è stata riformata. Ha ritenuto che le parti si fossero accordate con la transazione solo sulla misura del corrispettivo a seguito delle reciproche contestazioni, senza incidere sulle modalità di corresponsione del prezzo dell’appalto che prevedeva la permuta dell’immobile a parziale pagamento del corrispettivo, che un accordo in modifica si sarebbe dovuto adottare ove le parti avessero inteso sostituire il denaro alla permuta, che la e-mail del 3 maggio 2012 prodotta in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA], sebbene non provenisse e non fosse diretta a nessuna delle parti in causa, non fosse firmata dal rappresentante legale di Gruppo SAM né fosse inquadrabile nel canone che postula l’esame del “comportamento delle parti”e costituiva, comunque, elemento “di fatto” che consentiva di giustificare la ricostruzione della volontà delle parti come non modificativa, attraverso la transazione, degli accordi contrattuali assunti in sede di contratto di appalto. Gruppo SAM ha proposto ricorso, formulando due motivi, illustrati con memoria. Nessuna attività difensiva è stata svolta da [OSCURATO:SOCIETA], pur intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per avere il giudice d’appello omesso di considerare, l ad dove ha affermato che la transazione del 18 febbraio 2009 era volta esclusivamente a porre fine alle reciproche contestazioni insorte circa la misura del corrispettivo dell’appalto, in relazione a presunti ritardi nella realizzazione dell'opera, lamentati dalla committente, e ad opere aggiuntive, di cui l'appaltatore rivendicava l'esecuzione, che: - all’articolo 6 del contratto di appalto originario del 18 maggio 2007 era previsto che «il termine di consegna delle opere in contratto viene stabilito entro e non oltre il mese di marzo 2008»; - all’articolo 19 del contratto era previsto il pagamento del saldo in 5 stati di avanzamento con svincolo della trattenuta a garanzia entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione delle opere, e che «a parziale copertura dei corrispettivi era stato pattuito che euro 100.000,00 sarebbero stati corrisposti a mezzo permuta da individuare in accordo con l’appaltatore entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto»; - con tali previsioni le parti avevano stabilito sia il termine ultimo per l’adempimento mediante pagamento in contanti e con permuta, sia il termine entro cui si sarebbe dovuto anticipatamente individuare il bene da trasferire a [OSCURATO:PERSONA] in parziale pagamento; - ambedue i termini erano scaduti ampiamente prima della data della transazione controversa (18 febbraio 2009); - i testi escussi avevano confermato che l’immobile da permutare non era stato individuato alla scadenza del termine contrattualmente previsto né anni dopo la firma della transazione del 18 maggio 2009. La tesi della ricorrente è che, dunque, la transazione del 2009 avesse avuto carattere novativo dell’obbligazione preesistente, essendo desumibili, in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile con quella precedente. 2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, riferiti agli artt. 1197 cod.civ. (prestazione in luogo di adempimento), 1975 (transazione), 1230 (novazione oggettiva), 2702 (scrittura privata), 2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’accordo transattivo si limitasse alle reciproche ragioni di pretendere l’uno per maggiori compensi e l’altro per penale ascrivibile a ritardi, nonostante che nella ricostruzione del fatto la Corte d’appello avesse richiamato la circostanza che le parti erano addivenute alla determinazione di definire attraverso una transazione generale qualsiasi contestazione tra di esse insorta. Precisa la ricorrente che, come ribadito da Cass. 20/05/2020 n. 9206, si ha transazione "generale" quando le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, vale a dire quando l'accordo investeogni contrapposta pretesa rispetto ai rapporti in essere tra le parti, in senso “tombale”e novativo di ogni precedente accordo; e in tal senso avrebbero dovuto essere univocamente intese le seguenti espressioni: 1) «le parti sono ora addivenute alla determinazione di definire per transazione generale qualsiasi contestazione tra di esse insorta»; 2) «[OSCURATO:SOCIETA]. si riconosce debitrice nei confronti della medesima [[OSCURATO:PERSONA]] dell’importo di euro 563.000,00 oltre IVA al lordo dei pagamenti già effettuati in corso d’opera. Dal canto suo [OSCURATO:PERSONA] rinuncia a far valere le proprie ragioni creditizie nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. accettando a totale compenso dell’appalto in oggetto la somma di euro 563 mila oltre Iva». L’essersi riconosciuta [OSCURATO:SOCIETA] debitrice della somma di euro 563.000,00 identificherebbe in modo inequivoco e non quindi intendibile l’oggetto della prestazione di [OSCURATO:SOCIETA], ossia il pagamento del totale dovuto per l’appalto in euro 563.000,00, individuando il denaro come il mezzo di pagamento per tutti i lavori eseguiti e non solo per la definizione delle reciproche poste contese. In aggiunta, l’avere, da parte sua, affermatoGruppo Sam di rinunciare a far valere le proprie ragioni creditizie nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], accettando a totale compenso dell’appalto in oggetto la somma di euro 563.000,00, implicherebbe l’intento di rinunciare a ragioni creditizie diverse rispetto a quelle esplicitate con riferimento alla somma di euro 563.000,00, escludendo, quindi, una differente prestazione in luogo di adempimento costituita dalla permuta precedentemente convenuta. Anche l’elemento extratestuale, benché la c orte territoriale non lo abbia considerato ai fini di cui all’art. 1362, 2° comma, cod.civ., secondo la ricorrente, avrebbe finito per assumere rilievo, in contrasto con gli art. 2702 cod.civ., 115 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., in quanto perché uno scritto abbia valore di prova nel processo è necessario che possa attribuirsi con certezza al suo autore. Pertanto, una parte processuale può produrre in giudizio un documento proveniente da un terzo, ma ha l’onere di provarne l’autenticità;altrimenti non può essere considerato neppure un semplice indizio, restando allegazione insuscettibile di valore probatorio sotto alcun profilo, considerato che l’art 2702 cod.civ., disciplinante l’efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legale, e l’art. 214 cod.proc.civ. sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo. Parte ricorrente soggiunge che,se con la detta e- mail e soprattutto con il suo “incompleto” allegato le parti avessero voluto esprimere la volontà di addivenire a un pagamento con una permuta, avrebbero dovuto modificare l’accordo transattivo che non lo prevedeva. Dunque, l’asserita efficacia probatoria del documento allegato alla e-mail del 3 maggio 2012 avrebbe tutt’al più indicato la volontà di modificare la transazione nella parte che prevedeva il pagamento solo mediante adempimento in denaro. 3. I due motivi - esaminati congiuntamente dato che attengono alla medesima questione - non meritano accoglimento, perché in parte si sostanziano in un tentativo di ottenere una rivalutazione del merito dei fatti di causa incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, e in parte sono infondati. La società ricorrente offre un esito dell’interpretazione della volontà delle parti trasfusa nell’accordo transattivo diverso rispetto a quella cui è giunta la Corte d’appello; tale interpretazione , per quanto di per sé sostenibile , non rende implausibile ed erronea quella del giudice d’appello, che è pienamente giustificata sul piano della coerenza testuale, in quanto già la mera lettura del testo negoziale dimostra che la controversia che le parti intesero dirimere non riguardava la modalità con cui effettuare il pagamento del corrispettivo, ma i contrasti insorti tra le parti in ordine a taluni ritardi imputabili all’odierna ricorrente che avrebbero legittimato [OSCURATO:SOCIETA] ad avvalersi della clausola penale espressamente pattuita a siffatto scopo e l’odierna ricorrente ad avanzare richieste di denaro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per alcuni lavori aggiuntivi eseguiti; pertanto, è ragionevole trarne la conseguenza che con la transazione generalele parti avessero inteso dirimere definitivamente ogni controversia insorta in merito ai rapporti di dare/avere, cristallizzando, come ha affermato la corte territoriale, il corrispettivo dell’appalto in via definitiva. Non si faceva riferimento invece alle modalità attraverso cui estinguere il pagamento che erano rimaste immutate, non essendo la questione relativa all’asserita mancata individuazione dell’unità immobiliare da permutare e quella della mancata stipulazione del mutuo da parte dell’odierna ricorrente entrate a far parte di detta transazione. Chi, proponendo ricorso per cassazione, voglia denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta con il ricorso e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, onde, qualora di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata adottata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 27136; Cass. 28/11/2017 n.28319; Cass. 10/05/2018 n. 11254; Cass. 09/04/2021 n. 9461; Cass.03/07/2024 n. 18214). Ciò che la Corte d'appello ad avviso della ricorrente non avrebbe esaminato – indipendentemente dal fatto che la censura sia stata formulata nel rispetto delle condizioni richieste dall’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. – è privo di decisività, perché non rende insostenibile la conclusione della corte territoriale. Né la ricorrente ha ragione di dolersi fondatamente del rilievo che il giudice d’appello ha attribuito allo scambio di e-mail del maggio 2012. Le sue censure sono eccentriche ed ultronee, oltre che inconferenti. Questa Suprema Corte , invero, ha affermato che un documentoscritto non proveniente dalle parti in causa, ma da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, non può costituire prova piena, bensì assumesolo valore indiziario e può concorrere con altre circostanze a formare la base su cui si forma il libero convincimento del giudice (Cass. 27/04/1973 n. 159; Cass. 14/03/1975 n. 987; Cass.14/08/2001 n. 11105; Cass. 06/12/2019 n. 31974). Pertanto, non può imputarsi alla Corte d’appello di avere erroneamente tratto da quello scambio di e-mail la conferma – avendolo ritenuto indicativo del fatto che dopo la transazione tra le parti fosse in corso una trattativa per la individuazione dell’unità immobiliare da permutare – che l’oggetto della transazione aveva riguardato esclusivamente la fissazione del quantum debeatur. 4.Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo [OSCURATO:SOCIETA] svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigettail ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della rico
Sentenza Cassazione n. 33931/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris