CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 31 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro preventivo dei trattori stradali ed autocarri motrici diproprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali beni utilizzati per commettere i reati contestati dicui all’art. 40 lett. b) e c) d.lgs. n. 504/1995, all’art. 40 lett. d) d.lgs. n. 504/1995, agli artt. 48 e525 cod. pen. ed all’art. 648 ter 1 cod. pen., ed il sequestro preventivo finalizzato allaconfisca diretta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro672.670,81 o, in subordine, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalentedella somma di euro 672.670,81 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Il Tribunale del riesame di Venezia, accogliendo parzialmente l’istanza di riesameproposta nell’interesse del predetto [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto del Giudice perle indagini preliminari limitatamente ai trattori stradali ed agli autocarri motrici di proprietàdella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rigettando nel resto l’istanza di riesame.3. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione ilDissegna, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto laviolazione di legge ed il vizio di motivazione, perché meramente apparente ed illogica inrelazione alla configurabilità del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter. 1 cod. pen.L’ordinanza impugnata ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’utilizzare il gasoliosottratto per alimentare autovetture di sua proprietà, lo avrebbe reimmesso nel circuitoimprenditoriale, utilizzando il carburante per rifornire autocarri, motrici e trattori stradaliappartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in modo da ostacolare l’identificazione dellaprovenienza delittuosa del gasolio, con attività non soltanto volta a mutare la proprietà delbene, ma anche idonea a farlo “sparire”, perché consumato dai veicoli nei quali venivaoccultato.Ad avviso del ricorrente, invece, non è corretto ritenere che il gasolio sarebbe “sparito”perché consumato, in quanto il consumo fa parte della natura stessa del bene. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai perso la disponibilità del bene, né vi sarebbe stata alcuna condotta idoneaa travisare l’origine del carburante, la sua natura fisica o giuridica, essendosi operatosoltanto un reimpiego diretto del profitto del reato, sparito per effetto del suo naturale utilizzo.4. In data 29/12/2025 il ricorrente ha presentato motivi nuovi.4.1. Con il primo di questi ha insistito sulla prospettata violazione di legge delprovvedimento impugnato in relazione alla configurabilità del reato di autoriciclaggio perl’assenza di una condotta successiva ed autonoma e successiva al reato presupposto,trattandosi invece di mera utilizzazione ex comma 4 (ora comma 5) dell’art. 648-ter.1 cod.pen.Il ricorrente insiste, così, nell’assunto secondo cui il gasolio sottratto non è statooggetto di alcuna attività ulteriore rispetto al reato di “furto”, difettando qualsiasi operazionedi valorizzazione economica, cessione a terzi, rivendita, reinvestimento o altro, ed è statoinvece soltanto utilizzato nel modo più diretto, per l’alimentazione dei veicoli, secondo ladestinazione tipica del bene, non potendosi, invece, confondere il mero consumo del benecon un’attività dissimulatoria.4.2. Con il secondo motivo aggiunto, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione degli artt. 15Cost. e 191 cod. proc. pen. per essersi fondata la valutazione del fumus commissi delictianche su conversazioni estratte da dispositivi elettronici sottoposti a sequestro probatorio inviolazione delle garanzie previste dalla legge e dalla Costituzione, essendo stato effettuato ilsequestro dei telefoni cellulari in modo onnicomprensivo, senza alcuna delimitazionedell’oggetto dell’apprensione, senza indicazione di dati specificamente ricercati e senzaalcuna perimetrazione temporale del vincolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamente infondati ocomunque non consentiti nella presente sede.Va premesso, infatti, che in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso percassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che talevizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n.49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608-01).1.1. Nella fattispecie, la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcunmodo ritenersi mancante o, comunque, inidonea a rendere comprensibile il percorso logicoseguito dal giudice nel riconoscere il fumus del reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter. 1 cod. pen., atteso che, invece, da questa emergono con chiarezza gli estremi perriconoscere il fumus sia dei reati presupposti che del reato di autoriciclaggio.1.1.1. Invero, nella perquisizione effettuata venivano rinvenute cinque agende delcoindagato Galescu lon (uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di coordinatore e referentedei reati commessi a Campalto, via [OSCURATO:PERSONA] 15) relative agli anni 2023, 2024 e 2025 incui, secondo la prospettazione accusatoria, Galescu annotava l'inserimento di JET A-1,sottratto da quello prelevato dai depositi fiscali, nelle cisterne contenenti gasoliodaconsegnare ai distributori stradali, segnando altresì i nomi dei correi che avevano ritirato ilJET A-1 e lo avevano estratto dalla autobotte prima della consegna, per consentirne lasuccessiva miscelazione da parte del Galescu. Veniva altresì rinvenuto un prospettodenominato "Campalto", recante -secondo gli inquirenti- date e nomi di chl aveva sottrattogasolio da consegnare ai distributori stradali acquirenti, lo aveva stoccato e lo aveva poiutilizzato per fare rifornimento alle motrici aziendali. Veniva anche rinvenuta un'agenda delcoindagato [OSCURATO:PERSONA], avente analogo contenuto. Gli inquirenti interpretavano in talmodo le agende rinvenute raffrontando il loro contenuto con le annotazioni di poliziagiudiziaria relative alla visione delle immagini di sorveglianza per l'anno 2025, analizzando idocumenti di trasporto rilevanti (e-DAS).1.1.2. Già il giudice di prime cure aveva riconosciuto la sussistenza del fumus deipredetti delitti in ragione dell'esame dei telefoni cellulari degli indagati, nei quali erano staterinvenute alcune chat intercorsefra costoro, relative agli anni 2023, 2024 e 2025, dalle qualiemergeva il ruolo verticistico del [OSCURATO:PERSONA], che impartiva direttive ai correi relative all'attivitàcriminosa sopra descritta;tali conversazioni erano state utili anche per fornire riscontro aquanto annotato nelle predette agende.Il GIP quantificava poi il profitto ottenuto da Dissegnain seguito alla commissione dei predettireati; egli, attraverso la miscelazione del JET A-1 conil gasolio, ometteva il versamento di un accisadi importo pari ad € 120.840,62 (cifra ottenutamoltiplicando l'importo dell'accisa del gasolio, pariad € 0,6174 per litro, per il numero di litri digasolio sottratti e sostituiti con il JET A-1, esente daimposta); inoltre, rifornendo i mezziaziendali, otteneva un profitto pari ad € 551.830,19 (cifra ottenuta moltiplicando € 1,718,prezzo medio del gasolio al litro, per ilnumero di litri sottratti dalle cisterne pari a 321.205). Inparticolare, quando il prodotto viene immesso in consumo, come nel caso di destinazionedel gasolio per autotrazione agli impianti stradali di distribuzione del carburante, l’accisaviene assolta al momento dell’estrazione dal deposito fiscale; quando, invece, il carburante èdestinato ad altro deposito fiscale, oppure ad usi esenti (quali l’utilizzo del JET A-1, oveimpiegato per la navigazione aerea diversa da quella privata da diporto o per usi didattici),l’uscita del prodotto dal deposito non comporta il pagamento dell’accisa (il trasporto vieneeffettuato ”in sospensione di imposta”). 1.1.3. Emerge dal provvedimento impugnato che gli autisti delle società riconducibili alDissegna, sotto la direzione di quest’ultimo, usciti dai depositi fiscali ove avevano riempito lecisterne, anziché dirigersi verso gli acquirenti di carburanti, si dirigevano in Mestre, pressoun’area di sosta di cui era conduttore lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ed in tale luogo, protetto da murodi cinta, estraevano il quantitativo di JET A-1 o di gasolio da autotrazione che avevanoprelevato dai depositi di partenza, destinandolo ad usi diversi, tra i quali anche lamiscelazione del JET A-1 con il gasolio.Secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, pertanto, nel caso in esame, lasottrazione di JET A-1 dalle cisterne riempite presso i depositi fiscali per trasferirlo incontenitori da 1000 litri integra il fumus del reato di sottrazione all’accertamento di cui all’art.40 lett. b), d. lgs. n. 504/1995 perché, viaggiando il JET A-1 in sospensione d’imposta, lasottrazione dello stesso impedisce al deposito destinatario di svolgere la funzione diaccertamento dell’accisa.1.1.4. La miscelazione di JET A-1, previamente sottratto, con il gasolio, effettuata dagliindagati sia rifornendo con esso i mezzi aziendali alimentati a gasolio, sia inserendolo incisterne contenenti il gasolio da consegnare ai distributori stradali, inoltre, integra il fumusdel reato di cui all’art. 40, lett. b) e c) che punisce chi sottragga il prodotto esente alpagamento dell’accisa o lo destini ad un uso soggetto ad imposta o ad imposta superiore,diporto.1.1.5. Infine, il gasolio ed il JET A-1 sono prodotti qualitativamente diversi, dei quali nonè ammessa la miscelazione, atteso anche che solo per il gasolio era stata assolta l’accisa,mentre il JET A-1 viaggiava in sospensione: da qui il fumus del reato di autoriciclaggioravvisato nella sottrazione di gasolio dalle cisterne riempite dal deposito fiscale per rifornire imezzi aziendali e nella miscelazione del JET A-1 previamente sottratto con il gasolio,effettuata dagli indagati rifornendo i mezzi aziendali.1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, con l’unico motivo posto a sostegno delricorso, al quale si ricollega anche il primo motivo aggiunto poi presentato dalla difesa, ilDissegna non contesta la sussistenza dei reati presupposti, bensì soltanto il fumus del delittodi autoriciclaggio posto a fondamento del sequestro, assumendo di essersi limitato ad unconsumo che fa parte della natura stessa del carburante, perché il ricorrente non ne avrebbemai perso la disponibilità, nel difetto di alcuna condotta idonea a travisarne l’origine la suanatura fisica o giuridica, essendosi operato soltanto un reimpiego diretto del profitto delreato, sparito per effetto del suo naturale utilizzo.Si tratta di argomentazioni manifestamente infondate, in quanto emerge dall’ordinanzaimpugnata che il [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato ad usare il carburante sottratto per alimentarevetture di sua proprietà, ma in un luogo protetto da mura di cinta lo ha estratto dalle cisterneappena riempite presso il deposito fiscale (che funge da sostituto d’imposta per lariscossione delle accise) per trasferirlo in contenitori da 1000 litri e miscelarlo con gasolio,così da utilizzarlo rifornendo mezzi delle sue società (e, pertanto, soggetti diversi dallapersona fisica del ricorrente), per di più dopo aver provveduto ad una non consentitamiscelazione tra il gasolio ed il JET A-1 che ostacola irrimediabilmente l’individuazione dellaprovenienza del prodotto.1.3. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, intema di autoriciclaggio, la clausola di esclusione della punibilità attualmente prevista dall'art.648-ter.1, comma quinto, cod. pen. opera nel solo caso in cui l'agente utilizzi o goda in mododiretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compiere su di essi alcunaoperazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro delittuosaprovenienza (Sez. 2, n. 25348 del 14/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288326-01; Sez. 2, n. 13795 del07/03/2019, Sanna, Rv. 275528-02).2. E’ inammissibile anche il secondo motivo aggiunto presentato dalla difesa, con ilquale, senza alcuna connessione funzionale con il motivo originario, è stata dedotta laviolazione degli artt. 15 Cost. e 191 cod. proc. pen. per essersi fondata la valutazione delfumus commissi delicti anche su conversazioni estratte da dispositivi elettronici sottoposti asequestro senza alcuna delimitazione dell’oggetto dell’apprensione, senza indicazione di datispecificamente ricercati e senza alcuna perimetrazione temporale del vincolo. Invero, nonpuò esservi dubbio sul fatto che i motivi nuovi di impugnazione, per poter essere scrutinati,devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investitidall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di unaconnessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014,Sabbatini, Rv. 260666-01; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343-01).3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]