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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23418/2026

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ocatoGiuseppe Schiratti-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 403/2024depositata il 14/10/2024.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto reclamo avverso lasentenza del Tribunale di Gorizia del 20 giugno 2024, con la quale è stataaperta la liquidazione giudiziale della reclamante (su ricorso di DEASocietà Cooperativa con funzioni consortili), deducendo ricorrere ipresupposti dell’impresa minore, allegando i dati risultanti dai bilanci ededucendo che, essendo la società in liquidazione dal 2013, essa fosse deltutto inattiva.2.

La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il reclamo.

Per quanto quirileva, il giudice del reclamo– fermo il credito dell’istante per € 101.861,14– ha ritenuto provato, ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, ilsuperamento dell’esposizione debitoria della reclamante alla luce dellostato passivo redatto e rendicontato dal curatore, nonché dellainattendibilità della documentazione contabile prodotta, accertando unpassivo complessivo di € 546.551,73.3.

Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a tremotivi, cui resiste con controricorso l’originario creditore istante, il qualedeposita memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.

«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51,comma 10°, C.C.I.I. per violazione del principio del contraddittorio quantoall’acquisizione di un documento sul cui contenuto si fonda la sentenza»,avvenuto da una parte contumace (la curatela della liquidazionegiudiziale), in forma cartacea e non telematica.

Il ricorrente si duole delfatto che il documento non è stato acquisito in forma telematica, nonconsentendo il contraddittorio sul punto, atteso che dopo la produzione deln. 24242/2024 R.G.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/2026documento il giudice si sarebbe riservato la decisione, senza consentirealla parte reclamante di dedurre prova contraria.2.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili.

In primo luogo, è oneredel debitore provare di non aver superato alcuna delle soglie quantitativeai fini dell’assoggettamento alla liquidazione giudiziale.

Il documentoacquisito dal curatore, del quale era stata disposta la convocazione,rientra nell’attività istruttoria officiosa di cui all’art. 51, comma 10 CCII, alcui incombente istruttorio le parti hanno partecipato.3.

In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte exart. 360-bis n. 1, cod. proc. civ., il principio di non dispersione, o diacquisizione della prova - che opera anche per i documenti, prodotti conmodalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storicoin essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fontedi conoscenza per il giudice (Cass., Sez.

U., n. 4835/2023; Cass., n.7923/2024).

Parimenti, la produzione di documenti in formati difformi daquelli previsti dalla legge non determina alcuna nullità, salvo che vi siastata lesione del diritto della difesa (Cass., n. 29139/2021).4.

Infine, la violazione (anche in tesi) delle regole processuali noncomporta violazione del diritto di difesa, salvo che la parte che se ne dolgain sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processualeconcretamente derivatole dal mancato rispetto della legge processuale(Cass., n. 14374/2023), tale da avere in concreto recato nocumento(Cass., n. 3432/2016).

Nella specie, il ricorrente non ha dedotto unospecifico pregiudizio derivante dalla produzione del documento in formacartacea, proveniente da una parte non costituita che, pertanto, nonavrebbe potuto produrre quel documento in via telematica, né ha indicatouna vera impossibilità di contraddire sulla rappresentazione dei fatti.5.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,co.

I, lettera d); errore di individuazione del tempo di riferimento pern. 24242/2024 R.G.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/2026sussistenza dei requisiti quantitativi dell’impresa minore», nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto di accertare i requisiti perl’assoggettamento alla liquidazione giudiziale al momento dell’aperturadella liquidazione giudiziale, anziché al momento del computo del passivorisultante alla fine dell’ultimo esercizio del triennio.

Si duole, in particolare,il ricorrente, dell’accertamento condotto dalla Corte di merito sull’entitàdell’indebitamento alla data di apertura della liquidazione giudiziale(ricavata dallo stato passivo del fallimento), anziché alla data di chiusuradell’ultimo esercizio o della presentazione dell’istanza del creditore («allafine dell’esercizio antecedente l’istanza o alla data dell’istanza stessa»).6.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ., postoche – per principi consolidati in relazione alla dichiarazione di fallimento,ma sovrapponibili al caso dell’apertura della liquidazione giudiziale - ai finidell’esenzione del debitore dalla procedura liquidatoria maggiore permancato raggiungimento dei requisiti dimensionali, la valutazione vacondotta non solo al momento della presentazione della domanda, maanche al momento della dichiarazione di fallimento (Cass., n.21188/2021), data che in particolare cristallizza l’accertamento deirequisiti per l’assoggettamento alla procedura concorsuale, anche conriguardo all’esistenza dei debiti scaduti e non pagati (Cass., n.2223/2025).7.

Ciò vale, nello specifico, per il requisito di cui all’art. 2, comma 1,lett. d) CCII (già art. 1, secondo comma, lett. c) l.fall.), costituito da unindebitamento complessivo almeno pari a Euro cinquecentomila, che deveessere valutato con riferimento al momento della apertura della proceduraconcorsuale liquidatoria, non anche con riferimento al periodo di tempocorrispondente alla chiusura dei tre esercizi antecedenti la data di depositodell'istanza di fallimento (Cass., n. 3158/2018), in coerenza con ilprincipio della attualità dei requisiti dimensionali dell’impresa ai finidell’assoggettamento a procedura liquidatoria concorsuale.n. 24242/2024 R.G.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/20268.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudiziocostituito dall’ammontare dell’esposizione debitoria risultante al momentodell’apertura del procedimento.9.

Il motivo è inammissibile, sia per difetto di specificità, sia peromessa indicazione (oltre che per assenza) di decisività del viziodenunciato.10.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delcontroricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi,oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 24242/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatoGiuseppe Schiratti-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 403/2024depositata il 14/10/2024.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto reclamo avverso lasentenza del Tribunale di Gorizia del 20 giugno 2024, con la quale è stataaperta la liquidazione giudiziale della reclamante (su ricorso di DEASocietà Cooperativa con funzioni consortili), deducendo ricorrere ipresupposti dell’impresa minore, allegando i dati risultanti dai bilanci ededucendo che, essendo la società in liquidazione dal 2013, essa fosse deltutto inattiva.2. La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il reclamo. Per quanto quirileva, il giudice del reclamo– fermo il credito dell’istante per € 101.861,14– ha ritenuto provato, ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, ilsuperamento dell’esposizione debitoria della reclamante alla luce dellostato passivo redatto e rendicontato dal curatore, nonché dellainattendibilità della documentazione contabile prodotta, accertando unpassivo complessivo di € 546.551,73.3. Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a tremotivi, cui resiste con controricorso l’originario creditore istante, il qualedeposita memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51,comma 10°, C.C.I.I. per violazione del principio del contraddittorio quantoall’acquisizione di un documento sul cui contenuto si fonda la sentenza»,avvenuto da una parte contumace (la curatela della liquidazionegiudiziale), in forma cartacea e non telematica. Il ricorrente si duole delfatto che il documento non è stato acquisito in forma telematica, nonconsentendo il contraddittorio sul punto, atteso che dopo la produzione deln. 24242/2024 R.G.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/2026documento il giudice si sarebbe riservato la decisione, senza consentirealla parte reclamante di dedurre prova contraria.2. Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo, è oneredel debitore provare di non aver superato alcuna delle soglie quantitativeai fini dell’assoggettamento alla liquidazione giudiziale. Il documentoacquisito dal curatore, del quale era stata disposta la convocazione,rientra nell’attività istruttoria officiosa di cui all’art. 51, comma 10 CCII, alcui incombente istruttorio le parti hanno partecipato.3. In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte exart. 360-bis n. 1, cod. proc. civ., il principio di non dispersione, o diacquisizione della prova - che opera anche per i documenti, prodotti conmodalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storicoin essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fontedi conoscenza per il giudice (Cass., Sez. U., n. 4835/2023; Cass., n.7923/2024). Parimenti, la produzione di documenti in formati difformi daquelli previsti dalla legge non determina alcuna nullità, salvo che vi siastata lesione del diritto della difesa (Cass., n. 29139/2021).4. Infine, la violazione (anche in tesi) delle regole processuali noncomporta violazione del diritto di difesa, salvo che la parte che se ne dolgain sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processualeconcretamente derivatole dal mancato rispetto della legge processuale(Cass., n. 14374/2023), tale da avere in concreto recato nocumento(Cass., n. 3432/2016). Nella specie, il ricorrente non ha dedotto unospecifico pregiudizio derivante dalla produzione del documento in formacartacea, proveniente da una parte non costituita che, pertanto, nonavrebbe potuto produrre quel documento in via telematica, né ha indicatouna vera impossibilità di contraddire sulla rappresentazione dei fatti.5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2,co. I, lettera d); errore di individuazione del tempo di riferimento pern. 24242/2024 R.G.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/2026sussistenza dei requisiti quantitativi dell’impresa minore», nella parte incui la sentenza impugnata ha ritenuto di accertare i requisiti perl’assoggettamento alla liquidazione giudiziale al momento dell’aperturadella liquidazione giudiziale, anziché al momento del computo del passivorisultante alla fine dell’ultimo esercizio del triennio. Si duole, in particolare,il ricorrente, dell’accertamento condotto dalla Corte di merito sull’entitàdell’indebitamento alla data di apertura della liquidazione giudiziale(ricavata dallo stato passivo del fallimento), anziché alla data di chiusuradell’ultimo esercizio o della presentazione dell’istanza del creditore («allafine dell’esercizio antecedente l’istanza o alla data dell’istanza stessa»).6. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ., postoche – per principi consolidati in relazione alla dichiarazione di fallimento,ma sovrapponibili al caso dell’apertura della liquidazione giudiziale - ai finidell’esenzione del debitore dalla procedura liquidatoria maggiore permancato raggiungimento dei requisiti dimensionali, la valutazione vacondotta non solo al momento della presentazione della domanda, maanche al momento della dichiarazione di fallimento (Cass., n.21188/2021), data che in particolare cristallizza l’accertamento deirequisiti per l’assoggettamento alla procedura concorsuale, anche conriguardo all’esistenza dei debiti scaduti e non pagati (Cass., n.2223/2025).7. Ciò vale, nello specifico, per il requisito di cui all’art. 2, comma 1,lett. d) CCII (già art. 1, secondo comma, lett. c) l.fall.), costituito da unindebitamento complessivo almeno pari a Euro cinquecentomila, che deveessere valutato con riferimento al momento della apertura della proceduraconcorsuale liquidatoria, non anche con riferimento al periodo di tempocorrispondente alla chiusura dei tre esercizi antecedenti la data di depositodell'istanza di fallimento (Cass., n. 3158/2018), in coerenza con ilprincipio della attualità dei requisiti dimensionali dell’impresa ai finidell’assoggettamento a procedura liquidatoria concorsuale.n. 24242/2024 R.G.Numero registro generale 24242/2024Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 23418/2026Data pubblicazione 17/07/20268. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudiziocostituito dall’ammontare dell’esposizione debitoria risultante al momentodell’apertura del procedimento.9. Il motivo è inammissibile, sia per difetto di specificità, sia peromessa indicazione (oltre che per assenza) di decisività del viziodenunciato.10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delcontroricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi,oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori dilegge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 24242/2024 R.G.