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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 51464/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato cui agli artt. 624, 625 n.2 cod pen, riducendo la pena inflitta a mesi di otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato che, dopo aver ricevuto il rifornimento di benzina per un quantitativo corrispondente a 25 euro, si allontanava in auto dal distributore di carburante senza pagare il dovuto.

All'imputato era stata contestata l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento perché, dopo aver ricevuto il rifornimento di carburante, aveva consegnato all'addetto una carta bancomat contraffatta, riuscendo così ad allontanarsi mentre l'addetto al rifornimento tentava di eseguire le operazioni elettroniche di pagamento.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, per i seguenti motivi.

3. Con il primo, lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

Alla luce della novella legislativa di cui al d.lgs.150/122, che ha previsto la perseguibilità a querela dei furti monoaggravati, doveva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, mancando un valido atto di querela.

Inoltre, la sentenza impugnata aveva violato il principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, attenendosi ad un compendio probatorio del tutto incerto, basato sul riconoscimento fotografico da parte della persona offesa non sottoposto ad un accurato vaglio di attendibilità.

4. Con il secondo motivo, contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, attesa la grossonalità dello strumento utilizzato.

5. Con il terzo motivo, deduce il ricorrente vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato come furto aggravato e non come insolvenza fraudolenta.

6. Con il quarto motivo, si duole della applicazione della recidiva, in quanto il fatto verificatosi, di minima gravità, non era idoneo a rafforzare il giudizio di aumento della proclività a delinquere.

7. Con il quinto e sesto motivo, si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della eccessività della pena inflitta.

Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, con il quale si deduce la mancanza di una valida querela nonchè la violazione del principio dell'aldilà del ragionevole dubbio in ordine alla valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito, è manifestamente infondato.

Risulta infatti una rituale denuncia - querela presentata dal titolare della stazione di rifornimento di carburante ove il Trifirò ha commesso il fatto (foglio 14 del fascicolo processuale di primo grado, consultato attesa la natura processuale dell'eccezione).

2. Quanto al dedotto vizio di motivazione e alla lamentata violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, va innanzi tutto ricordato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso argomentativo coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze.

E va altresì rimarcato che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204).

Ciò posto, deve sottolinearsi che è del tutto inconsistente il riferimento alla mancanza di valore probatorio del riconoscimento fotografico dell'imputato: risulta infatti dal compendio motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado che il riconoscimento è stato operato dalla persona offesa che aveva subito il furto e che ha reso una deposizione giudicata coerente, lineare e credibile: sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la persona offesa aveva visto l'imputato qualche giorno prima dell'avvenuto riconoscimento e lo aveva pure inseguito nell'immediatezza del fatto.

Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano infatti alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Stesse considerazioni valgono per il riconoscimento effettuato dagli operanti di PG, giudicato attendibile con motivazione incensurabile in quanto coerente e non manifestamente illogica (sez.2, n. 42041 del 27/6/2019, Impolito, Rv.277013),ed atteso il tenore delle critiche opposte, riguardanti la irritualità del riconoscimento in quanto non eseguito mediante foto di raffronto, circostanza puntualmente smentita dalla Corte territoriale che ha osservato, sul punto, come " la metodologia indicata dalla difesa come idonea - verificazione delle foto di raffronto, previa descrizione dei soggetti identificati - è stata eseguita nel caso di specie".

3. Sono parimenti manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, citata nella sentenza impugnata, ha qualificato come delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non come insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca .di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento "invito domino"( Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, Rv. 257243 - 01 ; Sez. 5 n. 3018 del 09/10/2019 , Rv. 278148 - 01).

E' pienamente congrua, inoltre, la motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla dedotta grossolanità del falso della carta di credito offerta in pagamento: le argomentazioni evidenziano la piena idoneità del mezzo a ingannare la persona offesa, attesa la repentinità della fuga dell'imputato subito dopo aver consegnato la carta, che usualmente viene immediatamente adoperata senza essere esaminata dal destinatario del pagamento (cosa di fatto avvenuta).

4. Anche i motivi in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

Parimenti in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità è il giudizio espresso dai giudici di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 -01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01).

Nel caso di specie la Corte territoriale sottolinea elementi di segno negativo, quali le modalità della condotta, senza che detta motivazione risulti configgente con i principi sopra evidenziati, né tantomeno manifestamente incongrua o illogica.

5. Del tutto generico, e pertanto inammissibile, il motivo sul trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente lamenta in modo aspecifico, la "eccessività" .

Sul punto, va inoltre ricordato che la motivazione della Corte territoriale è pienamente conforme ai consolidati principi in tema di dosimetria della pena, per cui la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243- 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, la pena inflitta, pari a mesi otto di reclusione, è al di sotto del medio edittale.

6. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 27 ottobre 2022, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato cui agli artt. 624, 625 n.2 cod pen, riducendo la pena inflitta a mesi di otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato che, dopo aver ricevuto il rifornimento di benzina per un quantitativo corrispondente a 25 euro, si allontanava in auto dal distributore di carburante senza pagare il dovuto. All'imputato era stata contestata l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento perché, dopo aver ricevuto il rifornimento di carburante, aveva consegnato all'addetto una carta bancomat contraffatta, riuscendo così ad allontanarsi mentre l'addetto al rifornimento tentava di eseguire le operazioni elettroniche di pagamento. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, per i seguenti motivi. 3. Con il primo, lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Alla luce della novella legislativa di cui al d.lgs.150/122, che ha previsto la perseguibilità a querela dei furti monoaggravati, doveva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, mancando un valido atto di querela. Inoltre, la sentenza impugnata aveva violato il principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, attenendosi ad un compendio probatorio del tutto incerto, basato sul riconoscimento fotografico da parte della persona offesa non sottoposto ad un accurato vaglio di attendibilità. 4. Con il secondo motivo, contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, attesa la grossonalità dello strumento utilizzato. 5. Con il terzo motivo, deduce il ricorrente vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato come furto aggravato e non come insolvenza fraudolenta. 6. Con il quarto motivo, si duole della applicazione della recidiva, in quanto il fatto verificatosi, di minima gravità, non era idoneo a rafforzare il giudizio di aumento della proclività a delinquere. 7. Con il quinto e sesto motivo, si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della eccessività della pena inflitta. Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con il quale si deduce la mancanza di una valida querela nonchè la violazione del principio dell'aldilà del ragionevole dubbio in ordine alla valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito, è manifestamente infondato. Risulta infatti una rituale denuncia - querela presentata dal titolare della stazione di rifornimento di carburante ove il Trifirò ha commesso il fatto (foglio 14 del fascicolo processuale di primo grado, consultato attesa la natura processuale dell'eccezione). 2. Quanto al dedotto vizio di motivazione e alla lamentata violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, va innanzi tutto ricordato che si verte in ipotesi di "doppia conforme", ove l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso argomentativo coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze. E va altresì rimarcato che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204). Ciò posto, deve sottolinearsi che è del tutto inconsistente il riferimento alla mancanza di valore probatorio del riconoscimento fotografico dell'imputato: risulta infatti dal compendio motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado che il riconoscimento è stato operato dalla persona offesa che aveva subito il furto e che ha reso una deposizione giudicata coerente, lineare e credibile: sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la persona offesa aveva visto l'imputato qualche giorno prima dell'avvenuto riconoscimento e lo aveva pure inseguito nell'immediatezza del fatto. Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano infatti alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Stesse considerazioni valgono per il riconoscimento effettuato dagli operanti di PG, giudicato attendibile con motivazione incensurabile in quanto coerente e non manifestamente illogica (sez.2, n. 42041 del 27/6/2019, Impolito, Rv.277013),ed atteso il tenore delle critiche opposte, riguardanti la irritualità del riconoscimento in quanto non eseguito mediante foto di raffronto, circostanza puntualmente smentita dalla Corte territoriale che ha osservato, sul punto, come " la metodologia indicata dalla difesa come idonea - verificazione delle foto di raffronto, previa descrizione dei soggetti identificati - è stata eseguita nel caso di specie". 3. Sono parimenti manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, citata nella sentenza impugnata, ha qualificato come delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non come insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca .di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento "invito domino"( Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, Rv. 257243 - 01 ; Sez. 5 n. 3018 del 09/10/2019 , Rv. 278148 - 01). E' pienamente congrua, inoltre, la motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla dedotta grossolanità del falso della carta di credito offerta in pagamento: le argomentazioni evidenziano la piena idoneità del mezzo a ingannare la persona offesa, attesa la repentinità della fuga dell'imputato subito dopo aver consegnato la carta, che usualmente viene immediatamente adoperata senza essere esaminata dal destinatario del pagamento (cosa di fatto avvenuta). 4. Anche i motivi in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Parimenti in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità è il giudizio espresso dai giudici di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 -01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). Nel caso di specie la Corte territoriale sottolinea elementi di segno negativo, quali le modalità della condotta, senza che detta motivazione risulti configgente con i principi sopra evidenziati, né tantomeno manifestamente incongrua o illogica. 5. Del tutto generico, e pertanto inammissibile, il motivo sul trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente lamenta in modo aspecifico, la "eccessività" . Sul punto, va inoltre ricordato che la motivazione della Corte territoriale è pienamente conforme ai consolidati principi in tema di dosimetria della pena, per cui la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243- 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, la pena inflitta, pari a mesi otto di reclusione, è al di sotto del medio edittale. 6. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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