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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06317/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uOito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 9-e- ha concluso chiedendo ,W.,0-2-L‘ Lee -é o H difensore c„,(Lt eEt-Lig- 32 , ecat 1, 0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia grave. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'articolo 612, comma 2, cod. pen. nonché degli articoli 192, 530 del codice di rito in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto; deduce altresì il travisamento della prova in ordine all'effettiva dimostrazione della minaccia e il vizio di contraddittorìetà e illogicità della motivazione; in particolare si era dedotto in appello che i due unici testimoni oculari del fatto avevano ognuno descritto una frase minacciosa sensibilmente diversa; l'uno "vieni fuori ti ammazzo" l'altro "ti faccio un culo così vieni fuori"; a fronte dì ciò, meramente assertiva e apodittica è la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello se sì considera il contesto in cui si sarebbero svolti i fatti e la circostanza che la stessa persona offesa ha riferito "ma sono cose che purtroppo sono abituato facendo questo lavoro., e è finita lì"; indi si evidenzia che l'espressione asseritamente pronunciata da Nebbioso possa piuttosto essere qualificata come minaccia semplice e non come condotta aggravata ai sensi del comma secondo dell'articolo 612 c.p.; non si può in altre termini ritenere che la persona offesa sia stata anche minacciata di morte sol perché stava svolgendo il suo lavoro; nel caso in esame non può sostenersi che la minaccia sia stata potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima tenuto conto di quanto riferito dalla stessa persona offesa e del comportamento dalla medesima assunto in quella circostanza che attestano che essa non fu neppure moralmente condizionata dalle parole dell'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 612 cod. pen. in ordine alla qualifica di minaccia aggravata e il vizio di mancanza di motivazione; la motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale si fonda su argomentazione apodittìca che non tiene conto del contesto in cui si inserì la condotta, nè delle circostanze che l'accompagnarono, sia oggettive che soggettive, essa si esaurisce in una mera petizione di principio e quindi si risolve in una mera motivazione apparente.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 dei 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile.

Entrambi i motivi di ricorso - con i quali si denuncia il travisamento della prova in ordine all'effettiva dimostrazione della minaccia, la illogicità e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento alla ritenuta gravità della minaccia - attraverso i vizi denunciati mirano in buona sostanza a una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, laddove peraltro la Corte di Appello aveva già chiarito, tra l'altro, che non vi è contrasto alcuno tra le due concordi dichiarazioni, riscontrandosi anzi esse a vicenda, dal momento che il teste Fedone, pur non ricordando esattamente le parole pronunciate dall'imputato in dialetto meridionale, ha confermato l'aggressione verbale posta in essere dallo stesso nei confronti della persona offesa, comprendente insulti e minacce tra le quali "ti faccio un culo così"; e aveva, la Corte territoriale, anche già saggiato la idoneità della minaccia ad incidere sulla libertà morale del destinatario, facendo espresso riferimento al contesto in cui si inserì, contrassegnato dal comportamento prepotente dell'imputato che pretendeva di entrare con la propria autovettura all'interno dell'area fieristica senza autorizzazione e che nel passare, forzando la sbarra posta all'ingresso, aveva pronunciata la minaccia in argomento all'indirizzo della persona offesa che nell'esercizio del proprio ruolo di controllore gli aveva negato l'accesso; persona offesa che si vedeva, quindi, costretta ad allertare le forze dell'ordine in conseguenza di quanto accaduto (ciò a ulteriore dimostrazione della gravità del fatto che ovviamente non può ritenersi scalfita dalla mera circostanza, riferita dalla persona offesa, secondo cui episodi spiacevoli si verificassero non di rado in considerazione del tipo di lavoro svolto).

Sicchè i motivi sono inammissibili perché oltre che portati esclusivamente sulla valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, si fondano su censure costituenti mera reiterazione di quelle svolte in appello e qui pedissequamente riproposte senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata che ha già fornito risposte esaurienti rispetto ad esse.

D'altronde, per giurisprudenza costante, la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, ai tenore delle espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Rv. 266055 - 01; Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015, Rv. 264341 - 01); e la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., in genere, è integrata anche in presenza da un mero comportamento che, considerate complessivamente le circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 Ud. (dep. 20/02/2020) Rv. 278740 - 01).5.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, dì una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uOito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 9-e- ha concluso chiedendo ,W.,0-2-L‘ Lee -é o H difensore c„,(Lt eEt-Lig- 32 , ecat 1, 0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia grave. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'articolo 612, comma 2, cod. pen. nonché degli articoli 192, 530 del codice di rito in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto; deduce altresì il travisamento della prova in ordine all'effettiva dimostrazione della minaccia e il vizio di contraddittorìetà e illogicità della motivazione; in particolare si era dedotto in appello che i due unici testimoni oculari del fatto avevano ognuno descritto una frase minacciosa sensibilmente diversa; l'uno "vieni fuori ti ammazzo" l'altro "ti faccio un culo così vieni fuori"; a fronte dì ciò, meramente assertiva e apodittica è la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello se sì considera il contesto in cui si sarebbero svolti i fatti e la circostanza che la stessa persona offesa ha riferito "ma sono cose che purtroppo sono abituato facendo questo lavoro., e è finita lì"; indi si evidenzia che l'espressione asseritamente pronunciata da Nebbioso possa piuttosto essere qualificata come minaccia semplice e non come condotta aggravata ai sensi del comma secondo dell'articolo 612 c.p.; non si può in altre termini ritenere che la persona offesa sia stata anche minacciata di morte sol perché stava svolgendo il suo lavoro; nel caso in esame non può sostenersi che la minaccia sia stata potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima tenuto conto di quanto riferito dalla stessa persona offesa e del comportamento dalla medesima assunto in quella circostanza che attestano che essa non fu neppure moralmente condizionata dalle parole dell'imputato. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 612 cod. pen. in ordine alla qualifica di minaccia aggravata e il vizio di mancanza di motivazione; la motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale si fonda su argomentazione apodittìca che non tiene conto del contesto in cui si inserì la condotta, nè delle circostanze che l'accompagnarono, sia oggettive che soggettive, essa si esaurisce in una mera petizione di principio e quindi si risolve in una mera motivazione apparente. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 dei 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso - con i quali si denuncia il travisamento della prova in ordine all'effettiva dimostrazione della minaccia, la illogicità e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento alla ritenuta gravità della minaccia - attraverso i vizi denunciati mirano in buona sostanza a una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, laddove peraltro la Corte di Appello aveva già chiarito, tra l'altro, che non vi è contrasto alcuno tra le due concordi dichiarazioni, riscontrandosi anzi esse a vicenda, dal momento che il teste Fedone, pur non ricordando esattamente le parole pronunciate dall'imputato in dialetto meridionale, ha confermato l'aggressione verbale posta in essere dallo stesso nei confronti della persona offesa, comprendente insulti e minacce tra le quali "ti faccio un culo così"; e aveva, la Corte territoriale, anche già saggiato la idoneità della minaccia ad incidere sulla libertà morale del destinatario, facendo espresso riferimento al contesto in cui si inserì, contrassegnato dal comportamento prepotente dell'imputato che pretendeva di entrare con la propria autovettura all'interno dell'area fieristica senza autorizzazione e che nel passare, forzando la sbarra posta all'ingresso, aveva pronunciata la minaccia in argomento all'indirizzo della persona offesa che nell'esercizio del proprio ruolo di controllore gli aveva negato l'accesso; persona offesa che si vedeva, quindi, costretta ad allertare le forze dell'ordine in conseguenza di quanto accaduto (ciò a ulteriore dimostrazione della gravità del fatto che ovviamente non può ritenersi scalfita dalla mera circostanza, riferita dalla persona offesa, secondo cui episodi spiacevoli si verificassero non di rado in considerazione del tipo di lavoro svolto). Sicchè i motivi sono inammissibili perché oltre che portati esclusivamente sulla valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, si fondano su censure costituenti mera reiterazione di quelle svolte in appello e qui pedissequamente riproposte senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata che ha già fornito risposte esaurienti rispetto ad esse. D'altronde, per giurisprudenza costante, la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, ai tenore delle espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Rv. 266055 - 01; Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015, Rv. 264341 - 01); e la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., in genere, è integrata anche in presenza da un mero comportamento che, considerate complessivamente le circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 Ud. (dep. 20/02/2020) Rv. 278740 - 01).5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, dì una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
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