CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1983
Cassazione n. 06021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 04/07/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 474 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile. Difatti in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340). E nel caso in esame le valutazioni compiute dalla corte di merito in ordine al numero di oggetti contraffatti ed al valore degli stessi esclude implicitamente un giudizio positivo tale da fondare la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.. Peraltro deve essere sottolineato altresì che richiesta era stata formulata solo genericamente con l'atto di appello senza l'indicazione di alcuno specifico elemento positivo atto a fondare la concessione dell'invocato beneficio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Es ensore