CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il l'unico, promiscuo, motivo, relativo alla configurabilità nel caso di specie del reato di bancarotta fraudolenta documentale in luogo di quello di bancarotta semplice, è inammissibile, in quanto: - su un piano generale, il ricorso fa largamente uso di frammenti probatori o indiziari, sollecitando il giudice di legittimità a una inammissibile rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774); - le censure relative al periodo in cui la fallita non ha tenuto la scritture non si confrontano con il rilievo del giudice di appello, lì dove sottolinea che, in relazione agli anni anteriori al 2011, le scritture contabili, sicuramente esistenti (essendo stati predisposti i bilanci), vennero consegnate solo in minima parte (in particolare, il curatore rilevò la mancanza delle scritture contabili obbligatorie), unitamente a cumuli di documenti conservati senza alcun ordine, mentre in relazione agli anni successivi i pochi libri contabili consegnati risultavano inattendibili, non essendo corredati dai giustificativi necessari per controllare la veridicità delle annotazioni; - circa le censure relative al dolo (basate, tra l'altro, sulla questione relativa all'accesso del locale ove si trovava una parte della documentazione), la Corte distrettuale ha rilevato non solo la consapevolezza delle irregolarità poste in essere dall'imputato, ma anche la sua intenzionalità nel perseguire tale obiettivo, dimostrato, tra l'altro, dalla mancata consegna delle pezze d'appoggio e dall'enorme debito gravante sulla fallita; - quanto alla doglianza sulla mancata risposta all'invocata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 217 I. fall, la stessa è manifestamente infondata, essendo implicita nel rigetto delle censure relative alla configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.