CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Catania applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, recepita sulla base dell'accordo tra le parti, che andava qualificato in termini di tentativo. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Ed invero la sentenza impugnata appare del tutto conforme ai principi affermati dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza di "patteggiamento". Ed invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), le parti non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L'applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240). Inoltre, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Cass., Sez. 6, ordinanza n. 3108 del 08/01/2018; rv. 272252) La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in altri termini, è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971). Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, proponendo il ricorrente una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che non si evince con immediatezza dalla contestazione, qualificazione, peraltro, prospettata anche attraverso rilievi di natura fattuale, relativi alla dedotta circostanza, secondo la quale l'imputato non sarebbe mai stato perso di vista da parte degli organi preposti alla sorveglianza all'interno dell'esercizio commerciale dove si è compiuta l'azione predatoria. 4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa