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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08077/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4909/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, n. 2119/05/2023, depositata in data 27 luglio2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalNumero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 8077/2026registro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCData pubblicazione 01/04/2026redatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisodi accertamento n.

TD703102878, con il quale disconosceva costi e,per l’effetto, rettificava il reddito d’impresa dell’anno 2010 da Euro59.540,00 (dichiarato) ad Euro 415.505,00, nonché il valore dellaproduzione ai fini IRAP, liquidando maggiori IRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società.

L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] contestando la propriaresponsabilità per non aver ricevuto utili extracontabili e per nonaver ricevuto alcun bene e/o somma di danaro in sede di liquidazionedella società.Anche l’altro socio proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] affermando che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva.

Contestava, infine, i presupposti dellaresponsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, la limitazione della stessaa quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.Numero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 8077/2026La CTP accoglieva, previa riunione, i ricorsi: precisamente,Data pubblicazione 01/04/2026riteneva non applicabile l’art. 28 del d.lgs. 175/2014, poiché lasocietà era stata cancellata in data antecedente all’entrata in vigoredella detta norma; pertanto, assorbiti gli altri motivi, annullaval’avviso di accertamento impugnato.2.

L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Calabria, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 28d.lgs. 175/2014; dalla irretroattività di detta norma la CTP avevaerroneamente inferito l’impossibilità, per l’Agenzia, di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta.Nella contumacia dei contribuenti la CGT-2 rigettava l’appello.3.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

I contribuenti resistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliart. 28, comma 4, del d.lgs.vo 175/2014, 2495, comma 2, (oracomma 3) del codice civile 36, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e 19,del d.lgs.vo 41/99»; sostiene, in particolare, che la CGT-2erroneamente avrebbe inferito dalla non applicabilità dell’art. 28 cit.l’impossibilità, per l’Agenzia, di esercitare la potestà impositiva neiconfronti di una società estinta.

Riporta, quindi, la giurisprudenza dilegittimità orientata nel senso opposto, ovvero del riconoscimentodella possibilità di emettere un atto impositivo nei confronti di unasocietà estinta, da notificare ai soci (come avvenuto nella specie).Il motivo è fondato.1.1.

La questione dei rapporti giuridici pendenti alla datadell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riformaNumero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraNumero di raccolta generale 8077/2026all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguDeatna tpeub balicllaazio ne 01/04/2026cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venirmeno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci,i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate",fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritào comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attivitàulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamentoda parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo».I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in terminigenerali (Cass. Sez.

U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui«l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti,che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anchedebito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo nonabbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare,non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di persé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo suldebitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confrontiquest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -Numero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessariNumero di raccolta generale 8077/2026per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento aDla tsa eputbtbolicraezio ne 01/04/2026tributario (Cass. Sez.

U. n. 3625 del 12/02/2025).In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limitie la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e dellaresponsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit.1.2.

Ciò posto, appare evidente l’errore nel ragionamento dellaCGT-2: precludere la possibilità, in capo all’A.F., di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta o, detto in altri termini, ritenere necessario, nel sistemaprevigente alla riforma del 2014, l’accertamento della pretesatributaria nei confronti della società in data antecedente alla suaestinzione, al fine di aggredire gli ex soci equivarrebbe ad unainterpretatio abrogans della normativa tributaria.

Invero, secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non èaffatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamenteall’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, dafar valere nei confronti degli ex soci nei limiti ed alle condizioni degliartt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati itermini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestàimpositiva.2.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo, proposto espressamente in via subordinata e formulatoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzialamenta, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la «violazionee falsa applicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile» peravere la CTP, prima, e la CGT-2, poi, accolto il ricorso delcontribuente, che non solo non aveva mai fatto cenno all’art. 28 cit.ma non aveva nemmeno contestato l’avviso di accertamento e lapossibilità in capo all’Ufficio di esercitare la potestà impositiva neisuoi confronti.Numero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 8077/20263.

In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbitoData pubblicazione 01/04/2026il secondo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4909/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, n. 2119/05/2023, depositata in data 27 luglio2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalNumero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 8077/2026registro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCData pubblicazione 01/04/2026redatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisodi accertamento n. TD703102878, con il quale disconosceva costi e,per l’effetto, rettificava il reddito d’impresa dell’anno 2010 da Euro59.540,00 (dichiarato) ad Euro 415.505,00, nonché il valore dellaproduzione ai fini IRAP, liquidando maggiori IRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società. L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] contestando la propriaresponsabilità per non aver ricevuto utili extracontabili e per nonaver ricevuto alcun bene e/o somma di danaro in sede di liquidazionedella società.Anche l’altro socio proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] affermando che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva. Contestava, infine, i presupposti dellaresponsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, la limitazione della stessaa quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.Numero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 8077/2026La CTP accoglieva, previa riunione, i ricorsi: precisamente,Data pubblicazione 01/04/2026riteneva non applicabile l’art. 28 del d.lgs. 175/2014, poiché lasocietà era stata cancellata in data antecedente all’entrata in vigoredella detta norma; pertanto, assorbiti gli altri motivi, annullaval’avviso di accertamento impugnato.2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Calabria, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 28d.lgs. 175/2014; dalla irretroattività di detta norma la CTP avevaerroneamente inferito l’impossibilità, per l’Agenzia, di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta.Nella contumacia dei contribuenti la CGT-2 rigettava l’appello.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi. I contribuenti resistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliart. 28, comma 4, del d.lgs.vo 175/2014, 2495, comma 2, (oracomma 3) del codice civile 36, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e 19,del d.lgs.vo 41/99»; sostiene, in particolare, che la CGT-2erroneamente avrebbe inferito dalla non applicabilità dell’art. 28 cit.l’impossibilità, per l’Agenzia, di esercitare la potestà impositiva neiconfronti di una società estinta. Riporta, quindi, la giurisprudenza dilegittimità orientata nel senso opposto, ovvero del riconoscimentodella possibilità di emettere un atto impositivo nei confronti di unasocietà estinta, da notificare ai soci (come avvenuto nella specie).Il motivo è fondato.1.1. La questione dei rapporti giuridici pendenti alla datadell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riformaNumero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraNumero di raccolta generale 8077/2026all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguDeatna tpeub balicllaazio ne 01/04/2026cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venirmeno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci,i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate",fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritào comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attivitàulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamentoda parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo».I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in terminigenerali (Cass. Sez. U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui«l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti,che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anchedebito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo nonabbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare,non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di persé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo suldebitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confrontiquest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -Numero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessariNumero di raccolta generale 8077/2026per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento aDla tsa eputbtbolicraezio ne 01/04/2026tributario (Cass. Sez. U. n. 3625 del 12/02/2025).In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limitie la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e dellaresponsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit.1.2. Ciò posto, appare evidente l’errore nel ragionamento dellaCGT-2: precludere la possibilità, in capo all’A.F., di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta o, detto in altri termini, ritenere necessario, nel sistemaprevigente alla riforma del 2014, l’accertamento della pretesatributaria nei confronti della società in data antecedente alla suaestinzione, al fine di aggredire gli ex soci equivarrebbe ad unainterpretatio abrogans della normativa tributaria. Invero, secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non èaffatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamenteall’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, dafar valere nei confronti degli ex soci nei limiti ed alle condizioni degliartt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati itermini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestàimpositiva.2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo, proposto espressamente in via subordinata e formulatoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Agenzialamenta, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la «violazionee falsa applicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile» peravere la CTP, prima, e la CGT-2, poi, accolto il ricorso delcontribuente, che non solo non aveva mai fatto cenno all’art. 28 cit.ma non aveva nemmeno contestato l’avviso di accertamento e lapossibilità in capo all’Ufficio di esercitare la potestà impositiva neisuoi confronti.Numero registro generale 4909/2024Numero sezionale 2611/2026Numero di raccolta generale 8077/20263. In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbitoData pubblicazione 01/04/2026il secondo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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