CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 28 settembre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a lamentare la illegittimità della revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato, è manifestamente infondato, atteso che la revoca è dipesa dall'assenza dell'imputato all'udienza fissata per tale adempimento, assenza che non è stata ritenuta giustificata da un assoluto impedimento, non emergente dalla documentazione sanitaria prodotta; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0