CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 24509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36A56 D843H), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con questi elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 114/B, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34L61 D843X), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Nitto e con questo elettivamente domiciliata in Roma, v. Badia di Cava, n. 56; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1829/2018 (pubblicata in data 09/07/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27129/19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - REVOCAZIONE 1. Con sentenza n. 145/1996, l’adita Pretura di Latina – Sezione distaccata di Gaeta, pronunciandosi sulla domanda, proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (che formulava, a sua volta, domanda riconvenzionale), nonché nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], di regolamento di confini con riferimento agli immobili contigui di proprietà delle stesse parti, siti in Gaeta, località Sant’Agostino, tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, procedeva a definire gli esatti confini tra i fondi oggetto di causa, modificando quelli che, fino ad allora, avevano distinto le diverse proprietà. Di conseguenza, ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare una porzione di terreno occupata in danno alla particella n. 68 dell’attrice, condannandola, altresì, ad arretrare il capannone realizzato sul mappale n. 479 fino al rispetto della distanza legale di mt. 3 con il confine di proprietà della Nardella, nonché di rilasciare l’area di 72,83 mq occupata in danno al mappale 68 da parte di un fabbricato in muratura edificato sul mappale 67 ed arretrarlo fino a mt. 3 dal confine con il terrazzo dell’attrice. Con la stessa sentenza il citato Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale. 2. Decidendo sull’appello formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Latina (in composizione collegiale), nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 870/2004 (pubblicata il 17/03/2004) respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado. 3. Avverso la menzionata sentenza di appello la stessa [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, definito con sentenza n. 6477/2008 di questa Corte, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso per non aver la ricorrente provveduto ritualmente all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Damiano, Erasmo, Cosmo, Libero ed [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio di secondo grado. 4. Con sentenza n. 1829/2018 (pubblicata il 09/07/2018) l’adito Tribunale di Latina, pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (costituitasi in giudizio), nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi rimasti tutti contumaci), diretta all’ottenimento della revocazione – con riferimento al motivo di cui al numero 3) dell’art. 395 c.p.c. - della predetta sentenza collegiale in grado di appello n. 870/2004 del Tribunale di Latina, sul presupposto relativo alla circostanza (accertata da un tecnico di fiducia della Ventura prima di dare esecuzione alla sentenza di appello passata in giudicato) che la Nardella, solo nell’aprile 1999, e dunque in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza dell’allora Pretura di Latina –Sez. dist. di Gaeta (anno 1996), aveva proceduto a far registrare presso l’Agenzia del Territorio di Latina l’atto di frazionamento catastale della particella 68 del foglio 13 del Comune di Gaeta, ha dichiarato: - inammissibili le pretese attoree; - condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore della controparte costituita vittoriosa [OSCURATO:PERSONA] e disponendo il non luogo a provvedere sulle spese rispetto alle parti contumaci. A sostegno dell’adottata pronuncia, il citato Tribunale ha rilevato l’inammissibilità della domanda di revocazione sul rilievo secondo cui, ai fini dell’impugnazione per revocazione di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c., non è configurabile l’ipotesi della forza maggiore che determina l’impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo nel caso in cui tale documento sia depositato presso un ufficio pubblico e, perciò, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per cui, qualora la parte interessata non ne abbia acquisito la relativa disponibilità (pur trovandosi nella condizione di provvedervi), la mancata produzione in giudizio dello stesso è ascrivibile alla negligenza di questa. L’adito Tribunale ha, più precisamente, osservato che, nel caso di specie, il documento con riferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revocazione della menzionata sentenza in grado di appello n. 870/2004 risultava “consistere in frazionamento catastale del marzo/aprile/maggio 1999 afferente la particella 68 del foglio 13-Comune di Gaeta (LT), come tale a disposizione degli interessati in senso ampio presso i relativi competenti [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguenza giuridica…”, e che, inoltre, non risultavano “comunque eventuali compiute allegazioni, prima ancora che eventuali correlative idonee offerte probatorie, ad opera di parte odierna attrice ex artt. 395 e ss. c.p.c. circa la data/il momento di effettiva eventuale intervenuta acquisizione della consapevolezza da parte propria dell’esistenza e della portata di siffatto documento medesimo ovvero di eventuali ulteriori relativi profili simili…”. Pertanto, mancando idonei riscontri in tal senso, il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile la pretesa attorea e, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida e di quello correlato di economia processuale, ha ritenuto assorbita ogni altra ragione di doglianza. 5. Avverso la citata sentenza n. 1829 del 2018 del Tribunale di Latina, la Ventura ha formulato ricorso per cassazione, riferito ad un unico complesso motivo, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] (con il quale si fa presente che avverso la stessa sentenza sarebbe stato proposto anche appello dinanzi alla Corte di appello di Roma introduttivo del giudizio rubricato al n. R.G. 789/2019, ancora pendente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso, la Ventura ha: -per un verso, denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 3), c.p.c., per non aver il giudice monocratico del Tribunale di Latina – con la sentenza n. 870/2004 - tenuto conto che il do cumento di “frazionamento catastale”, a firma di [OSCURATO:PERSONA], era stato unilateralmente formato e, pertanto, la ricorrente non era tenuta a venirne a conoscenza, pur se depositato presso un pubblico ufficio, né essendone prevista qualsivoglia forma di pubblicità; -per altro verso, ha lamentato - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistito nella circostanza che la Civita, pur essendo a conoscenza del “tipo di frazionamento” relativo al sito oggetto del contenzioso, aveva taciuto che i confini tra i limitrofi fondi delle parti in causa non coincidevano con quelli indicati con la suddetta sentenza n. 870/2004, confermata in appello, e che, in realtà, il fabbricato di sua proprietà era posto a distanza più che regolare dal vero confine. 2. Rileva il collegio che occorre, innanzitutto, farsi carico delle eccezioni pregiudiziali di rito formulate dalla difesa della controricorrente, a cominciare da quella di asserita intempestività della proposizione del ricorso per cassazione. Questa eccezione è priva di fondamento per le ragioni che seguono. Si deve, in primo luogo, osservare che, nel caso in esame, trova applicazione –in via generale - il disposto dell’art. 403 c.p.c. Pertanto, poiché l’impugnazione per revocazione è stata proposta contro la sentenza emessa in grado di appello n. 870/2004 dal Tribunale di Latina, avverso l’attuale sentenza che ha deciso sulla revocazione deve ritenersi ammissibile il formulato ricorso per cassazione, quale rimedio impugnatorio che sarebbe stato proponibile avverso la suddetta sentenza di appello. La sentenza qui impugnata n. 1829/2018 del Tribunale di Latina (relativa al giudizio di revocazione introdotto nel 2010) risulta pubblicata il 9 luglio 2018 e non notificata, ragion per cui si pone, per l’appunto, il problema di quale regime temporale sia applicabile in relazione al termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avuto riguardo alla disciplina del c.d. termine di lungo di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall’art. 58 della stessa legge. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27172/2016 e, da ultimo, Cass. n. 37750/2021) trova applicazione la disciplina dell’art. 327 c.p.c. nella versione temporalmente vigente all’atto dell’introduzione del giudizio cui si riferisce la sentenza impugnata per revocazione (che nel nostro caso è iniziato nel 1990), onde si applica il termine lungo come precedentemente contemplato, ovvero quello di un anno e 46 giorni (decorrente dalla pubblicazione della citata sentenza n. 1829/2018, avvenuta il 9 luglio 2018); quindi – sotto questo profilo – il proposto ricorso per cassazione (spedito per la notificazione il 9 settembre 2019, ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 23 settembre 2019) è tempestivo. È infondata, inoltre, l’eccezione di inammissibilità del ricorso limitatamente alla proposizione del vizio ricondotto al nuovo n. 5) dell’art.360 c.p.c., poiché è stato denunciato legittimamente un vizio di asserito omesso esame di un fatto decisivo (e non di insufficiente motivazione), formulazione applicabile nel caso di specie siccome la sentenza qui impugnata è stata pubblicata successivamente all’11 settembre 2012. Altrettanto priva di fondamento si prospetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ricondotta alla supposta violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché lo stesso risulta adeguatamente strutturato nel rispetto di detta norma processuale, essendo stati indicati – nel corso dello svolgimento argomentativo in fatto e in diritto – i documenti sui quali è stato fondato. 3. Ciò premesso, bisogna rilevare che il difensore della ricorrente ha, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dato atto che le notifiche del ricorso eseguite nei confronti degli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono andate a buon fine, richiedendo, pertanto, la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione di dette notificazioni. Ritiene il collegio che –poiché il ricorso risulta manifestamente infondato (per le ragioni che saranno di seguito precisate) – si può soprassedere sullarichiesta appena riportata del difensore della ricorrente, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, avendo questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 15106/2013, Cass. n. 12515/2018 e Cass. n. 16141/2019), a più riprese, affermato che il rispetto di tale principioimpone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica delprocesso e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione alprocesso in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso diricorso per cassazione prima facieinfondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 4. Per come appena anticipato, il ricorso è, all’evidenza, infondato in tutti i suoi motivi. Deve, infatti, essere ritenuta corretta l’impugnata sentenza con la quale è stato rilevato che, nella fattispecie, non ricorresse l’ipotesi di cui all’invocato n. 3) dell’art. 395 c.p.c., dal momento che il contestato documento (ovvero l’atto di frazionamento catastale della particella 68 del foglio 13 del Comune di Gaeta), che si assume occultato, era comunque risultante dai registri dell’Agenzia del Territorio di Latina e, quindi, ancorché non prodotto in giudizio dalla Nardella, era comunque conoscibile e la sua utilizzazione nel processo (prima della sua definizione) – previa produzione da parte della stessa Ventura, che trovavasi nella condizione di apprenderne la conoscenza in base ad un criterio di ordinaria diligenza (consultando i suddetti pubblici registri) - non era impedita per fatto del terzo. Invero – come ammette la stessa ricorrente – la registrazione del menzionato atto di frazionamento presso la suddetta Agenzia era intervenuto nell’aprile del 1999; quindi, ben prima della definizione del giudizio in appello con la sentenza del Tribunale n. 870/2004 e, perciò, la Ventura –ove avesse diligentemente fatto eseguire le opportune verifiche presso il predetto pubblico ufficio nel corso del giudizio di secondo grado (e non nel 2010 ad opera di un tecnico di fiducia incaricato) – avrebbe potuto produrre tale documento tempestivamente, facendone valere la decisività (ai fini di una diversa soluzione della controversia) e, quindi, l’indispensabilità della sua acquisizione, ai sensi del disposto dell’art. 345 c.p.c. . A tal proposito, il Tribunale haesattamente applicato il principio giuridico – già precedentemente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, ai fini dell'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., non è configurabile l'ipotesi della forza maggiore che determina l'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento decisivo (il cui onere probatorio è a carico di colui che agisce in revocazione), qualora, trattandosi di un documento depositato presso un ufficio pubblico e a disposizione di chiunqueabbia interesse a prenderne visione (come nel caso di specie), di cui la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità, la mancata produzione in giudizio è ascrivibile alla negligenza della stessa parte (cfr. Cass. n. 1814/2004, Cass. n. 735/2008 e Cass. n. 22159/2014). Del resto, va osservato, sul piano generale che, in tema di revocazione, l'ipotesi prevista dalla citata norma, laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte. È stato anche specificamente affermato che deve considerarsi inammissibile l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile alla sua negligenza (v. Cass. n. 15242/2012, che, in applicazione di questo principio, in una controversia nella quale si faceva questione della riduzione della rendita catastale rispetto a quella applicata dagli Uffici finanziari, questa Corte, annullando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rilevato che il documento attestante l'avvenuta riduzione avrebbe potuto essere acquisito tempestivamente con l'ordinaria diligenza, trattandosi di un certificato acquisibile a semplice richiesta presso un ufficio pubblico). 5. Alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm