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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 23281/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo da un lato un vizio della motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante, dall'altro il vizio di violazione di legge, senza però indicare, come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen., in base a quali elementi di fatto e quali ragioni giuridiche avrebbero imposto di escludere la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Dunque, il primo motivo è stato in parte proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed in parte è generico ed è pertanto inammissibile.

Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché prende in esame solo una parte della motivazione sulla confisca; inoltre, si deducono argomentazioni sulla confisca ex art. 240 cod. pen. mentre il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca per sproporzione, con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] j [OSCURATO:PERSONA] 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce con il primo motivo da un lato un vizio della motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante, dall'altro il vizio di violazione di legge, senza però indicare, come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen., in base a quali elementi di fatto e quali ragioni giuridiche avrebbero imposto di escludere la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Dunque, il primo motivo è stato in parte proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed in parte è generico ed è pertanto inammissibile. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché prende in esame solo una parte della motivazione sulla confisca; inoltre, si deducono argomentazioni sulla confisca ex art. 240 cod. pen. mentre il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca per sproporzione, con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] j [OSCURATO:PERSONA] 1
Sentenza Cassazione n. 23281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris