CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 05476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli avvocat i MARCO ROSSIe [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il lor o indirizzo –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 260 del 20 2 2 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 8 nov embre 20 2 2 (R.G.N. 155/2022). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 9 gennaio2026 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12383/2023 Cron. Rep. C.C. 29/01/2026 giurisdizione Contribuzione dovuta alla Gestione artigiani. Partecipazione a società di capitali. Utili non distribuiti. -2 - 1.–Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ha escluso l’obbligo del signor [OSCURATO:PERSONA] di versare la contribuzione “a percentuale” alla Gestione artigiani in riferimento alla sua partecipazione alla società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in cui svolge attività lavorativa. La Corte territoriale fonda la decisione sul rilievo che gli utili non sono stati distribuiti e che, pertanto, «i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione alla Gestione dei lavoratori autonomi, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbano essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini dell’IRPEF» (pagina 10 della pronuncia d’appello). 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–C on l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 3- bis del decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ. Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere dal reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione “a percentuale” gli utili -3 - di partecipazione ad una società di capitali in cui l’obbligato presta attività lavorativa, sol perché tali utili non sono stati ripartiti. 2.– Il ricorso sottopon e al vaglio di questa Corte una questione nuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben può riproporsi in una pluralità di ipotesi, come anche l’Istituto rammenta nella memoria illustrativa. 2.1.–L’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorrere dall’anno 1993, rapporta «alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il «contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori. 2.2.–La disposizione citata amplia la base imponibile, ancorando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario», in virtù di un processo di progressiva convergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto). Mediante il richiamo ald.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esame include nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendo un regime differenziato conforme all’art. 3 Cost. A tali conclusioni induce«il preminente rilievo che, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello -4 - svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante»(Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto). 2.3.–Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3-bis del d.l. n. 3 8 4 del 1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi, questa Corte ha affermatoa più riprese che la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale (Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892). Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributivi INPS, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e qualeche sia l’oggetto sociale ( Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779, punto 4 delle Ragioni della decisione). Per contro,«secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi dicapitale» e dunque « non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS»(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione). Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l ’ obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della “ partecipazione personale al lavoro aziendale”.Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una merapartecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsicarico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensioneal termine dell ’ attività lavorativa). In sostanza, l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a -5 - responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipinoal lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delleRagioni della decisione). Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis, ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 del Considerato): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnati dalla leggecon «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione). 2.4.–Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devono essere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «da mera partecipazione ad utilidi società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043, punto 3 delle Ragioni della decisione, e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4. del Ritenuto; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156). 3.– L’odierno giudizio verte sul comput o, nella base imponibile contributiva, de i redditi derivanti da partecipazione agli utili non distribuitidi una società di capitali in cui l’obbligato lavora . 3.1.–Il controricorrente, nel recepire la ricostruzione tratteggiata nella sentenza d’appello, evidenzia che «costituiscono redditi da impresa da dichiararsi ai fini IRPEF soltanto gli utili realmente distribuiti e percepiti dal socio lavoratore di società di capitali, vigendo il principio di cassa e non di competenza» e dunque «la tassazione IRPEF in capo ai soci riguarda solo gli utili distribuiti dalla società a responsabilità -6 - limitata e quindi effettivamente incassati dai soci, che sono i soli assoggettabili a contribuzione previdenziale» (pagina 6 del controricorso). Alla luce dell’inequivocabile dettato normativo, verrebbero in rilievo solo i redditi denunciati ai fini IRPEF e a tale categoria, prima della distribuzione, non potrebbero essere ricondotti gli utili di cui si discute in causa. Da quest’angolazione, non avrebbe alcun fondamento la pretesa di assoggettare a contribuzione «una ricchezza meramente virtuale, giuridicamente indisponibile per il socio in quanto appartenente al patrimonio di un soggetto terzo (la società)» (pagina 7 della memoria illustrativa del controricorrente). 3.2.– A tale ricostruzione l’Istituto contrappone l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, chesorge ex lege e non può soggiacere alla scelta dell’obbligatoo della società di optare per la distribuzione degli utili (pagina 10 del ricorso) . In questa prospettiva , l a lettura propugnata nella sentenza d’appello e nel controricorso potrebbe dare àditoa condotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenza dell’obbligo contributivoe lesive del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale(pagina 11 del ricorso). Il reddito assolverebbe alla medesima funzione della retribuzione, come parametro di determinazione dell’obbligo contributivo, e dovrebbe essere dunque assoggettato a contribuzione il reddito «conseguibile in astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo» (pagina 10 del ricorso). La base imponibile dovrebbe essere così commisurata agli utili che in astratto «avrebbero dovuto essere denunciati dal socio ai fini IRPEF (per espressa previsione legislativa)» (pagina 3 della memoria illustrativa del ricorrente). 4.– Le questioni delineate dalle parti sono gravide d’implicazioni sistematiche, in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo -7 - dell’assetto prefigurato dal legislatore, enon mancano di ripercuotersi, in concreto,sulla stessa latitudine dell’obbligo contributivo. I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblica udienza e di essere approfonditi con l’apporto della Procura Generale e della discussione fra le parti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo del ricorso pe