CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 24044/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 28/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza con cui in data 28.10.2025 il Tribunale di Sorveglianza di ReggioCalabria ha sostituito la misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale con quella della detenzione domiciliare;Premesso che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che solo tre giornidopo l’inizio della misura [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato mentre parlava con unpregiudicato e che qualche mese dopo è stato denunciato per il reato di cuiall’art. 489 cod. pen., ritenendo che si trattasse di comportamenti sintomatici dinoncuranza delle prescrizioni e di mancanza ab initio di una seria presa in caricodella misura;Rilevato che il ricorso è essenzialmente rivalutativo e si esaurisce nellasollecitazione di una non consentita lettura alternativa dei due episodi a cui hafatto riferimento la decisione impugnata, nella quale invece i giudici hannovalutato con motivazione adeguata e non censurabile che le violazioni delleprescrizioni della misura costituivano, in concreto, un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova (cfr. Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv.275239 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]