CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 11111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19 maggio 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il reato di ricettazione. 2. La Procura della Repubblica di Brescia ha proposto appello avverso detta sentenza ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato. 3. Con sentenza deliberata in data 09 maggio 2023, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3000:10 di multa. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. 5. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 525 e 603 cod. proc. pen. Secondo il difensore, il Collegio che ha proceduto all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] ed alla conseguente decisione del giudizio di appello sarebbe composto diversamente da quello che, all'udienza del 7 marzo 2023, aveva disposto l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La violazione del principio di immutabilità e la conseguente nullità assoluta della sentenza discenderebbe dal fatto che il collegio diversamente composto non avrebbe fatto "alcun cenno all'intervenuto mutamento della compagine collegiale ed alla conseguente necessità di riammettere le prove" (vedi pag. 3 del ricorso). 6. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni poste a fondamento della decisione di procedere all'esame del teste Poffe con conseguente difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • la Corte di appello, all'udienza del 7 marzo 2023, ha disposto l'esame di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l'escussione della persona offesa necessaria ai fini della decisione ex art. 603 cod. proc. pen.; • alla successiva udienza del 9 maggio 2023, tenutasi innanzi ad un collegio diversamente composto, veniva escussa la persona offesa ed emessa di sentenza di condanna; • l'ordinanza con cui all'udienza del 7 marzo 2023 è stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria non è stata modificata o revocata dal Collegio diversamente composto che ha proceduto all'esame della persona offesa ed alla decisione del giudizio; • nel corso dell'udienza del 9 maggio 2023 il difensore dell'imputato non ha eccepito alcunché in ordine alla modifica della composizione del collegio, non ha avanzato istanza di rinnovazione dell'istruttoria né diverse eccezioni o richieste di sorta.1.2. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'ordinanza ammissiva delle prove resa dal giudice nella precedente composizione, conserva efficacia e non va formalmente rinnovata, se non espressamente modificata o revocata dal giudice nella diversa composizione sopravvenuta (vedi Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754-01 nella parte in cui esclude: «che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine»). Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad una espressa rinnovazione del dibattimento, essendo onere degli interessati richiedere tale rinnovazione (vedi Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754-01, in motivazione; Sez. 5, n. 38983 del 22/06/2023, Sostegni, non massimata; Sez. 2, n. 38290 del 16/06/2023, Abrenica, non massimata). 1.3. Applicando tali principi al caso di specie deve escludersi, in assenza di revoca/modifica dell'ordinanza ammissiva da parte del Collegio diversamente composto che ha proceduto all'esame della persona offesa nonché di richieste ed eccezioni difensive nel corso del giudizio di appello, deve escludersi che si sia verificata l'eccepita violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito, con ordinanza del 7 marzo 2023, ha disposto l'esame della persona offesa, ritenendo tale atto necessario ai fini della decisione e, quindi, correttamente esercitando il proprio potere discrezionale in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti" (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 - 01). L'esame della persona offesa Poffe è stato considerato decisivo ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" e, pertanto, assolutamente necessario ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (vedi Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C. Rv. 279425 - 02). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così