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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 34718/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 del TRIBUNALE di Monzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];con rito de plano;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 18 marzo 2026 il Tribunale di Monza haapplicato - su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. - la pena di mesi nove di reclusione a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reatioggetto di contestazione ai capi a) e b), riuniti dal vincolo della continuazione.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzodel difensore di fiducia – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.

La sentenza, si afferma, èmotivata in modo incongruo e non contiene una argomentazione coerente inpunto di accertamento del fatto.Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento allaincidenza sanzionatoria attribuita al reato satellite.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile e la inammissibilità va dichiarata de plano,trattandosi di modello procedimentale (v.

Sez.

V n. 28578 del 6.3.2018, Rv273323 - 01) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsiavverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610co.5bis cod.proc.pen. .2.

I motivi sono non consentiti, in riferimento a quanto previsto nella vigentedisposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - introdotta dalla legge n. 103 del 23giugno 2017 all'art. 1 comma 50, pacificamente applicabile ratione temporis.Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità percassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche invirtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) harealizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso taleparticolare decisione.In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile«solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difettodella correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato -come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso aprospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, illegislatore della recente riforma ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisioneapplicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice dirito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso lesentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di unambito specializzante .La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi (le tradizionalicategorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la«direzione» dei medesimi, nel senso che il ricorso per cassazione risultaconsentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa aseguito di patteggiamento.Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenutidella decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deducaillegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio diespressione della volontà dell'imputato.In altre parole, la disposizione che regolamenta - in chiave restrittiva - leipotesi di ricorribilità per cassazione delle sentenze applicative di pena èrappresentata unicamente dall'articolo 448 comma 2bis - come è evidentedall'uso del termine «solo», apposto prima della indicazione dei motivi proponibili- il che determina la impossibilità di ritenere ammissibili ricorsi proposti permotivi relativi a punti della decisione diversi da quelli ivi elencati.Non risulta, dunque, ammissibile - in quanto proposto per motivo nonconsentito dalla legge - il ricorso per cassazione con cui si prospetti l'esistenza diun vizio di motivazione della sentenza, su un punto della decisione diverso daquelli tassativamente indicati dalla legge.3.

Nel caso in esame il ricorrente introduce doglianze eccentriche, rispetto almodello tipizzato di impugnazione.Non si verte nè in tema di «difformità» tra contenuti della richiesta e quellidella decisione, nè in tema di vizio della espressione della volontà dell'imputato,nè in tema di «illegalità» della pena, divendosi intendere per tale, secondol'insegnamento di Sez.

U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che noncorrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), aquella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, cosìcollocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codicepenale ; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato suparametri edittali riconosciuti come incostituzionali .Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammendedi sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del TRIBUNALE di Monzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];con rito de plano;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2026 il Tribunale di Monza haapplicato - su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. - la pena di mesi nove di reclusione a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reatioggetto di contestazione ai capi a) e b), riuniti dal vincolo della continuazione.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzodel difensore di fiducia – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione. La sentenza, si afferma, èmotivata in modo incongruo e non contiene una argomentazione coerente inpunto di accertamento del fatto.Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento allaincidenza sanzionatoria attribuita al reato satellite.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile e la inammissibilità va dichiarata de plano,trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, Rv273323 - 01) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsiavverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610co.5bis cod.proc.pen. .2. I motivi sono non consentiti, in riferimento a quanto previsto nella vigentedisposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - introdotta dalla legge n. 103 del 23giugno 2017 all'art. 1 comma 50, pacificamente applicabile ratione temporis.Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità percassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche invirtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) harealizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso taleparticolare decisione.In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile«solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difettodella correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato -come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso aprospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, illegislatore della recente riforma ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisioneapplicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice dirito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso lesentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di unambito specializzante .La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi (le tradizionalicategorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la«direzione» dei medesimi, nel senso che il ricorso per cassazione risultaconsentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa aseguito di patteggiamento.Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenutidella decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deducaillegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio diespressione della volontà dell'imputato.In altre parole, la disposizione che regolamenta - in chiave restrittiva - leipotesi di ricorribilità per cassazione delle sentenze applicative di pena èrappresentata unicamente dall'articolo 448 comma 2bis - come è evidentedall'uso del termine «solo», apposto prima della indicazione dei motivi proponibili- il che determina la impossibilità di ritenere ammissibili ricorsi proposti permotivi relativi a punti della decisione diversi da quelli ivi elencati.Non risulta, dunque, ammissibile - in quanto proposto per motivo nonconsentito dalla legge - il ricorso per cassazione con cui si prospetti l'esistenza diun vizio di motivazione della sentenza, su un punto della decisione diverso daquelli tassativamente indicati dalla legge.3. Nel caso in esame il ricorrente introduce doglianze eccentriche, rispetto almodello tipizzato di impugnazione.Non si verte nè in tema di «difformità» tra contenuti della richiesta e quellidella decisione, nè in tema di vizio della espressione della volontà dell'imputato,nè in tema di «illegalità» della pena, divendosi intendere per tale, secondol'insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che noncorrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), aquella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, cosìcollocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codicepenale ; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato suparametri edittali riconosciuti come incostituzionali .Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammendedi sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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