Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23631/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 30.6.2025 la Corte d’appello di Milano ha confermato lasentenza del Tribunale di Milano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna per il reato di cuiall’art. 4 L. n. 110 del 1975;Rilevato che il ricorso censura il diniego della circostanza attenuante di cuiall’art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975, che i giudici di merito hannocomplessivamente basato – nel contesto di una motivazione tesa a disattenderela prospettazione generale di una trascurabile offensività del fatto – sul numerodelle armi rinvenute e sulla loro potenzialità offensiva (tre tubi di metalli, uncoltello di cm. 30, una fionda e duecentottant’otto biglie di acciaio);[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia invece rimasto generico, sollecitando non più cheuna lettura alternativa degli stessi elementi di fatto su cui si basa la decisioneimpugnata, in cui la Corte d’appello ha non incongruamente fatto riferimento allaqualità e quantità delle armi;Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualied al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 30.6.2025 la Corte d’appello di Milano ha confermato lasentenza del Tribunale di Milano dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna per il reato di cuiall’art. 4 L. n. 110 del 1975;Rilevato che il ricorso censura il diniego della circostanza attenuante di cuiall’art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975, che i giudici di merito hannocomplessivamente basato – nel contesto di una motivazione tesa a disattenderela prospettazione generale di una trascurabile offensività del fatto – sul numerodelle armi rinvenute e sulla loro potenzialità offensiva (tre tubi di metalli, uncoltello di cm. 30, una fionda e duecentottant’otto biglie di acciaio);[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia invece rimasto generico, sollecitando non più cheuna lettura alternativa degli stessi elementi di fatto su cui si basa la decisioneimpugnata, in cui la Corte d’appello ha non incongruamente fatto riferimento allaqualità e quantità delle armi;Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualied al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23631/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris