Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24303/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1023/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,2026 depositata il 16/03/2023 R.G.N. 2473/2018;2769 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso depositato il 27.10.2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la SCACCOMATTO, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore e l.r. p.t. per vedersi riconoscere:Numero registro generale 18359/2023Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 24303/2026Data pubblicazione 31/07/2026il diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto previsto dalla contrattazionecollettiva e quanto effettivamente percepito nel corso degli anni, a titolo di retribuzione diretta,differita ed indiretta e più in particolare per retribuzione minima conglobata, ratei 13^ mensilità,ratei ferie, festività e permessi retribuiti, trattamento di fine rapporto ed indennità di maternità,il tutto per un ammontare complessivo di € 19.580,90 oltre interessi e rivalutazione dallamaturazione di ciascun credito e fino al soddisfo e, per l’effetto, condannare la società alpagamento della suddetta somma, per l’attività svolta di educatrice addetta all'infanzia pressol'asilo nido aziendale della cooperativa resistente nel corso di tre distinti rapporti di lavoro atermine intercorsi dal 04.10.2011 al 31.07.2014.2.

Il Tribunale di Napoli, all’esito dell’istruttoria espletata con prova testimoniale eacquisizione delle buste paga, ha accolto integralmente la domanda.

Su impugnazione dellasocietà datrice di lavoro, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato tale decisione,rideterminando le somme dovute mediante l’eliminazione delle voci relative all’indennità perferie, festività e permessi non goduti perché non risultavano adeguatamente provati i relativifatti costitutivi (mancata fruizione delle ferie e dei permessi e lavoro in giorni festivi).3.

Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi,successivamente illustrati da memoria.4.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. a.r.l. non ha opposto difese.

Il ricorso è stato notificatoall'indirizzo PEC della Società.

Parte ricorrente ha allegato delibera del Consiglio dell'Ordine degliAvvocati di Nola avente a oggetto la cancellazione dall'albo dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della società nel giudizio di appello.5. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio mediantenotifica del ricorso per cassazione presso la sede della società datrice di lavoro, in ragionedell’avvenuta cancellazione del difensore già costituito dall’Albo degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] inapplicazione del principio secondo cui la cancellazione dall'albo professionale dell'avvocatocostituito determina la decadenza dall'ufficio e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implicala mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché ilvenir meno dell'elezione di domicilio presso il medesimo, sicché le notificazioni necessarie e, inparticolare, quelle delle impugnazioni, debbono essere effettuate alla parte personalmente (Cass.n. 19225 del 21/09/2011 (Rv. 618948 - 01).2.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5cod.proc.civ., vizio di insufficiente motivazione.

In particolare, assume che la Corte di Appelloabbia escluso le indennità sostitutive per ferie, festività e permessi non goduti mediante unamotivazione estremamente sintetica, ritenuta non idonea a rendere percepibile il percorso logicoseguito, senza esaminare le risultanze documentali e testimoniali già valorizzate dal giudice diNumero registro generale 18359/2023Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 24303/2026Data pubblicazione 31/07/2026primo grado né chiarire le ragioni del discostamento da tale decisione; inoltre, si evidenzia lamancata esplicitazione del criterio di calcolo utilizzato per la riduzione dell’importo complessivoriconosciuto alla lavoratrice, nè i criteri di applicazione della regola di riparto dell’onere dellaprova.3.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 4,cod.proc.civ., che la Corte territoriale ha omesso completamente la valutazione delle buste paga;un errore processuale, consistito nell’omessa valutazione di prove documentali decisive, dallequali emergerebbe la mancata corresponsione delle competenze di fine rapporto in occasionedelle diverse cessazioni dei rapporti di lavoro, nonostante tali elementi fossero già staticonsiderati dal Tribunale .4.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ., si deduce laviolazione dell’ art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.

La lavoratrice ha fornito ampia provadel diritto a vedersi riconoscere le indennità sostitutive delle ferie, dei permessi e delle festività;sideduce la violazione delle norme sull’onere della prova e sul principio di non contestazione,assumendo che la lavoratrice avrebbe fornito prova del proprio diritto mediante buste paga noncontestate, prove testimoniali e conteggi analitici, anch’essi non contestati, a fronte dell’assenzadi prova contraria datoriale; si contesta, pertanto, che la Corte di Appello abbia omesso divalutare tali elementi e di attribuire rilievo alla mancata contestazione.5.

Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt. 59 e 60 C.C.N.L. coop sociali, 2109c.c., 36 Cost e 2099 c.c., in ordine all’asserito difetto di allegazione e prova con riferimentoall'omesso riconoscimento di quanto preteso a titolo di differenze retributive nonché conriferimento alle testimonianze rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente deducela violazione delle disposizioni del CCNL cooperative sociali e delle norme codicistiche ecostituzionali in materia di ferie e retribuzione, sostenendo che le risultanze istruttorie avrebberodimostrato la maturazione e la mancata fruizione di ferie, festività e permessi nei periodilavorativi considerati, con conseguente diritto alle relative indennità sostitutive e al ricalcolo deltrattamento di fine rapporto; si richiama, altresì, il principio secondo cui le differenze retributivedevono essere determinate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali .6.

Il primo motivo, che assume comunque carattere preliminare per la portata assorbenterispetto alle questioni poste dai restanti motivi, è fondato e va accolto.7.

Come denunciato dalla parte ricorrente, l’accoglimento del motivo d’impugnazione riferitoal diritto ad ottenere le differenze retributive conseguenti alla mancata fruizione di ferie epermessi retribuiti, nonché all’espletamento di attività lavorativa in giorni festivi, è statomotivato con la frase “Nel caso in esame a lavoratrice non ha dato la prova necessaria alriconoscimento di tali indennità sostitutive”, fatta seguire ad un richiamo giurisprudenzialerelativo alla regola di riparto dell’onere probatorio.Numero registro generale 18359/2023Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 24303/20268.

Si tratta di una motivazione che può definirsi apparente perché priva di contenuto eData pubblicazione 31/07/2026meramente apodittica.

La stessa, infatti, pur sovvertendo solo su alcuni capi il contenuto delladecisione di primo grado, non contiene alcun riferimento ai fatti posti a base dei capi delladomanda di cui si discute, né alle fonti di prova (testimoniali e documentali) adoperati dalTribunale per formulare il proprio giudizio.

In tal modo, la sentenza impugnata ha reso unamotivazione non carente o meramente approssimativa ma sostanzialmente assente, riducendosiad una stringata formula verbale del tutto priva di relazione con la concreta fattispecie in esame.Il difetto radicale di motivazione risulta ancora più evidente, peraltro, considerando che le ferieannuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui èintrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute altermine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che,pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle ( Cass. n. 21680del 2022).9.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è nulla la sentenza lacui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondataesclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativanormativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorsologico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass n. 8309 del 03/04/2026(Rv. 677299 - 01).

Dunque, ricorre nel caso di specie il vizio di motivazione apparente dellasentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quandoessa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n.6758 del 01/03/2022 (Rv. 664061 - 01).10.

Ne consegue in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, lacassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversacomposizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.Così è deciso il 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1023/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,2026 depositata il 16/03/2023 R.G.N. 2473/2018;2769 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 27.10.2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la SCACCOMATTO, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore e l.r. p.t. per vedersi riconoscere:Numero registro generale 18359/2023Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 24303/2026Data pubblicazione 31/07/2026il diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto previsto dalla contrattazionecollettiva e quanto effettivamente percepito nel corso degli anni, a titolo di retribuzione diretta,differita ed indiretta e più in particolare per retribuzione minima conglobata, ratei 13^ mensilità,ratei ferie, festività e permessi retribuiti, trattamento di fine rapporto ed indennità di maternità,il tutto per un ammontare complessivo di € 19.580,90 oltre interessi e rivalutazione dallamaturazione di ciascun credito e fino al soddisfo e, per l’effetto, condannare la società alpagamento della suddetta somma, per l’attività svolta di educatrice addetta all'infanzia pressol'asilo nido aziendale della cooperativa resistente nel corso di tre distinti rapporti di lavoro atermine intercorsi dal 04.10.2011 al 31.07.2014.2. Il Tribunale di Napoli, all’esito dell’istruttoria espletata con prova testimoniale eacquisizione delle buste paga, ha accolto integralmente la domanda. Su impugnazione dellasocietà datrice di lavoro, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente riformato tale decisione,rideterminando le somme dovute mediante l’eliminazione delle voci relative all’indennità perferie, festività e permessi non goduti perché non risultavano adeguatamente provati i relativifatti costitutivi (mancata fruizione delle ferie e dei permessi e lavoro in giorni festivi).3. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi,successivamente illustrati da memoria.4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. a.r.l. non ha opposto difese. Il ricorso è stato notificatoall'indirizzo PEC della Società. Parte ricorrente ha allegato delibera del Consiglio dell'Ordine degliAvvocati di Nola avente a oggetto la cancellazione dall'albo dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della società nel giudizio di appello.5. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio mediantenotifica del ricorso per cassazione presso la sede della società datrice di lavoro, in ragionedell’avvenuta cancellazione del difensore già costituito dall’Albo degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] inapplicazione del principio secondo cui la cancellazione dall'albo professionale dell'avvocatocostituito determina la decadenza dall'ufficio e, facendo venir meno lo "ius postulandi", implicala mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché ilvenir meno dell'elezione di domicilio presso il medesimo, sicché le notificazioni necessarie e, inparticolare, quelle delle impugnazioni, debbono essere effettuate alla parte personalmente (Cass.n. 19225 del 21/09/2011 (Rv. 618948 - 01).2. La ricorrente deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5cod.proc.civ., vizio di insufficiente motivazione. In particolare, assume che la Corte di Appelloabbia escluso le indennità sostitutive per ferie, festività e permessi non goduti mediante unamotivazione estremamente sintetica, ritenuta non idonea a rendere percepibile il percorso logicoseguito, senza esaminare le risultanze documentali e testimoniali già valorizzate dal giudice diNumero registro generale 18359/2023Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 24303/2026Data pubblicazione 31/07/2026primo grado né chiarire le ragioni del discostamento da tale decisione; inoltre, si evidenzia lamancata esplicitazione del criterio di calcolo utilizzato per la riduzione dell’importo complessivoriconosciuto alla lavoratrice, nè i criteri di applicazione della regola di riparto dell’onere dellaprova.3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 4,cod.proc.civ., che la Corte territoriale ha omesso completamente la valutazione delle buste paga;un errore processuale, consistito nell’omessa valutazione di prove documentali decisive, dallequali emergerebbe la mancata corresponsione delle competenze di fine rapporto in occasionedelle diverse cessazioni dei rapporti di lavoro, nonostante tali elementi fossero già staticonsiderati dal Tribunale .4. Con il terzo motivo, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ., si deduce laviolazione dell’ art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. La lavoratrice ha fornito ampia provadel diritto a vedersi riconoscere le indennità sostitutive delle ferie, dei permessi e delle festività;sideduce la violazione delle norme sull’onere della prova e sul principio di non contestazione,assumendo che la lavoratrice avrebbe fornito prova del proprio diritto mediante buste paga noncontestate, prove testimoniali e conteggi analitici, anch’essi non contestati, a fronte dell’assenzadi prova contraria datoriale; si contesta, pertanto, che la Corte di Appello abbia omesso divalutare tali elementi e di attribuire rilievo alla mancata contestazione.5. Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt. 59 e 60 C.C.N.L. coop sociali, 2109c.c., 36 Cost e 2099 c.c., in ordine all’asserito difetto di allegazione e prova con riferimentoall'omesso riconoscimento di quanto preteso a titolo di differenze retributive nonché conriferimento alle testimonianze rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente deducela violazione delle disposizioni del CCNL cooperative sociali e delle norme codicistiche ecostituzionali in materia di ferie e retribuzione, sostenendo che le risultanze istruttorie avrebberodimostrato la maturazione e la mancata fruizione di ferie, festività e permessi nei periodilavorativi considerati, con conseguente diritto alle relative indennità sostitutive e al ricalcolo deltrattamento di fine rapporto; si richiama, altresì, il principio secondo cui le differenze retributivedevono essere determinate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali .6. Il primo motivo, che assume comunque carattere preliminare per la portata assorbenterispetto alle questioni poste dai restanti motivi, è fondato e va accolto.7. Come denunciato dalla parte ricorrente, l’accoglimento del motivo d’impugnazione riferitoal diritto ad ottenere le differenze retributive conseguenti alla mancata fruizione di ferie epermessi retribuiti, nonché all’espletamento di attività lavorativa in giorni festivi, è statomotivato con la frase “Nel caso in esame a lavoratrice non ha dato la prova necessaria alriconoscimento di tali indennità sostitutive”, fatta seguire ad un richiamo giurisprudenzialerelativo alla regola di riparto dell’onere probatorio.Numero registro generale 18359/2023Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 24303/20268. Si tratta di una motivazione che può definirsi apparente perché priva di contenuto eData pubblicazione 31/07/2026meramente apodittica. La stessa, infatti, pur sovvertendo solo su alcuni capi il contenuto delladecisione di primo grado, non contiene alcun riferimento ai fatti posti a base dei capi delladomanda di cui si discute, né alle fonti di prova (testimoniali e documentali) adoperati dalTribunale per formulare il proprio giudizio. In tal modo, la sentenza impugnata ha reso unamotivazione non carente o meramente approssimativa ma sostanzialmente assente, riducendosiad una stringata formula verbale del tutto priva di relazione con la concreta fattispecie in esame.Il difetto radicale di motivazione risulta ancora più evidente, peraltro, considerando che le ferieannuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui èintrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute altermine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che,pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle ( Cass. n. 21680del 2022).9. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è nulla la sentenza lacui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondataesclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativanormativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorsologico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass n. 8309 del 03/04/2026(Rv. 677299 - 01). Dunque, ricorre nel caso di specie il vizio di motivazione apparente dellasentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quandoessa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n.6758 del 01/03/2022 (Rv. 664061 - 01).10. Ne consegue in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, lacassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversacomposizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.Così è deciso il 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24303/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris