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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27951/2026

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i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla requisitoria in atti, ha concluso perl'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.Sentita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamata la memoria depositata, ha insistitoper la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, insubordine instando per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, rubricata con il n. 1192/25 R.I.M.C., il Tribunale diCatania, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelaripersonali, ha rigettato, con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],l’appello presentato dalla Procura della Repubblica di Catania ai sensi dell’art. 310cod. proc. pen avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di custodiacautelare in carcere avanzata in data 20/03/2024 dal Pubblico Ministero neiconfronti del menzionato indagato e di altri soggetti, separatamente trattati insede di riesame.1.1.

In particolare, l’ordinanza impugnata, ha riconosciuto nei confronti degliindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la gravitàindiziaria della incolpazione di cui al capo A) che contesta a tutti i soggetti in esamel’avere fatto parte alla associazione di tipo mafioso denominata “clan deicarcagnusi” o “clan Mazzei”, con ruolo di capi-organizzatori per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione non è fattaoggetto di ricorso), con ruolo di partecipi per tutti gli altri.

Ciò mentre ha affermatoesistenza e persistenza del menzionato clan sulla base di quanto riconosciutoanche da recenti provvedimenti giudiziari.

Il Tribunale di Catania ha, peraltro,rigettato l’appello del Pubblico Ministero nei confronti di tutti i menzionati indagati,con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], reputando inesistenti le esigenze cautelari,a fronte del tempo silente e di elementi concorrenti corroborativi della inattualitàdel periculum.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di contro, il Tribunale delRiesame ha accolto il gravame valorizzando i precedenti penali ed un caricopendente successivo ai fatti oggetto di giudizio.1.2.

Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamentein rilievo, l’ordinanza impugnata confermava la gravità indiziaria in ordine al suoruolo di capo del relativo clan familiare, secondo quanto gli elementi acquisiti nelpresente procedimento riscontravano in continuità con quanto accertato nel proc.pen. n. 12138/2016 (c.d. operazione Chaos) in cui nei suoi confronti era statapronunciata ordinanza di custodia cautelare per la sua appartenenza al clan Mazzeie per cui il medesimo era stato condannato con sentenza irrevocabile In taleveste, secondo la ricostruzione accolta nell’ordinanza, nel periodo novembre 2018- ottobre 2019 oggetto di indagine, seppure detenuto, aveva continuato adimpartire disposizioni all’esterno mediante i colloqui con le donne del clanfamiliare.

In particolare, quantomeno in via logica, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto aveva dato istruzioni ai componenti del clan per: il recupero dei crediti,anche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; la gestione dei proventi illeciti, anchesupervisionando la raccolta e la distribuzione dei "regali di Natale";l’approvvigionamento e la gestione degli stupefacenti, indicando nuovi canali dirifornimento e coordinando le attività di vendita e distribuzione tramite i familiari;gestire rapporti stabili con altri esponenti del clan Mazzei e con gruppi mafiosi diterritori diversi (es. gruppo di [OSCURATO:PERSONA] di Adrano); gestione espostamento di un arsenale di armi a disposizione del gruppo; risoluzione dicontroversie interne ed esterne, anche suggerendo azioni punitive nei confronti dichi non rispettava le regole del clan (in particolare avendo suggerito un'azionepunitiva contro [OSCURATO:PERSONA] per questioni interne al clan Mazzei).Il Tribunale, all’esito del vaglio del compendio indiziario, concludeva appunto chesussisteva « ben oltre il grado di probabilità qualificata richiesto dall'art. 273c.p.p., che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA] nell'ambitodell'operazione Chaos nell'autunno 2018, gli stessi e i loro famigliari in libertà, DiBenedetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PagnottaVincenza, continuavano ad operare stabilmente nell'interesse della propriafamiglia mafiosa, quale sotto-articolazione del clan Mazzei, intrattenendo rapportistretti e continuativi con altri esponenti di rilievo del clan, al fine precipuo dimantenere il -controllo del territorio e, attraverso ciò, al fine di continuare agod.ere degli introiti derivanti dalle pregresse attività illecite, in particolare nelsettore delle sostanze stupefacenti, riguardo al quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA], peril tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], continuava ad operare,quantomeno sino a settembre 2019».1.3.

L’ordinanza impugnata, pur ritenuta la gravità indiziaria, reputavaapprezzabili elementi sintomatici della cessazione delle esigenze cautelari comeindividuati specificamente nel fatto che: 1) seppure dotato di ruolo direttivo nelclan per il quale aveva già riportato plurime condanne definitive, nei suoi confrontirisultavano soltanto fatti compiuti nei primi anni della sua detenzione senza checonstassero elementi successivi al settembre 2019 confermativi della suaappartenenza al clan e indicativi della inefficacia dei trattamenti rieducativi svoltiin carcere; 2) nel marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] era stato scarcerato esottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata dianni cinque, in ordine alla quale non risultavano violazioni, ad eccezionedell'omesso versamento della cauzione; 3) l'indagato svolgeva regolare attivitàlavorativa; 4) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (prodotte dal P.M.) erano vaghe e quindi inutilizzabili.

Su tale base,negava la misura richiesta.2.

Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe il Pubblico Ministero ha proposto ricorsoper cassazione, prospettando un unico motivo, articolato in relazione alle singoleposizioni (ovviamente in relazione a tutti gli indagati, con eccezione di [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto, nei cui confronti era stato accolto l’appello).

Il motivo è di seguitoillustrato, entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con riguardoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamente in rilievo.In generale, il ricorrente premette che la giurisprudenza di legittimità prevalentee più recente, nello scrutinio degli elementi idonei a vincere la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.con riguardo alle fattispecie di associazione di tipo mafioso, assegna al temposilente tra i fatti e l’emissione della misura rilievo soltanto ove corroborato daulteriori elementi indicativi del distacco dell’associato dal sodalizio.

Elementi,questi, la cui ricorrenza le ordinanze impugnate non avevano in realtà logicamenteargomentato incorrendo pertanto nella scorretta applicazione delle coordinateermeneutiche e nel vizio di motivazione denunciato.In particolare, a fronte degli indici di cessazione delle esigenze cautelari consideratidal provvedimento impugnato, deduce che la motivazione così resa era illogica inquanto: a) il ruolo di capo clan dell’indagato ed il suo esercizio nello stato didetenzione nei primi mesi del 2019 non potevano essere svalutati in un quadroche non registrava ragioni specifiche di cessazione del vincolo ed in cui le indaginitecniche erano poi terminate solo pochi mesi dopo; b) l’assenza di violazioni allaimposta misura di prevenzione costituiva un dato neutro, comunque non rilevantesul piano della verifica della presunzione operante in materia, anche in ragionedella naturale tempistica per l’emersione dei comportamenti associati; c) nonsignificativa era la risultanza in ordine alla ripresa dell’attività di panettiere,documentata dalla produzione difensiva, posto che non integrava null’altro che ilripristino di quella attività lavorativa svolta dall’indagato nel periodo in cui avevacommesso i fatti per cui aveva poi riportato condanne penali; d) incoerente conle risultanze era la premessa con cui il Tribunale aveva disconosciuto la valenzadelle dichiarazioni rese dal nuovo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che,invece, aveva fornito anche alcuni dettagli circa le fonti delle sue conoscenze(Ciccio NAPOLI), esposto elementi circa condotte attive di [OSCURATO:PERSONA],successive alla sua scarcerazione, riconoscendolo in foto.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, come damemoria trasmessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso in oggetto, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è fondato neitermini di seguito illustrati.2.

Il ricorso è ammissibile.2.1.

Secondo quanto esposto, la motivazione delle ordinanze impugnate havalorizzato l’incidenza del tempo silente, seppure nel caso di specie in concorrenzacon elementi che ne dovrebbero corroborare più o meno significativamente lavalenza.Come premesso, il Pubblico Ministero ha censurato il provvedimento impugnatoquanto alla applicazione della nozione di tempo silente e degli indici di suacorroborazione nel caso in esame.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, nella memoria e nella discussioneorale, l’inammissibilità del ricorso, prospettandone la carenza di specificità.

Hacomunque argomentato, che gli elementi relativi alla ricorrente, tra cui il temposilente, consentivano quantomeno di ritenere cessata l’esigenza cautelare.2.2.

Come premesso, a fronte dell’ordinanza impugnata che, ritenuta la ricorrenzadella gravità indiziaria, ha reputato superata la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod. proc. pen.,l’impugnazione non si è limitata a contestare la valutazione in concreto dei relativiindici, ma ha censurato la valenza che il Tribunale di Catania, confermando la lineainterpretativa sul punto assunta dal Giudice per le indagini preliminari, ha conferitoal cd.

“tempo silente” nonché la incongruenza della motivazione in ordine agli indicicorroborativi nel medesimo senso apprezzati.

Il motivo al riguardo articolato,quindi, non si esaurisce in valutazioni di merito non deducibili nella presente sede,ma prospetta profili di determinazione delle coordinate ermeneutiche applicate edella tenuta logica della loro concreta applicazione.Per altro verso, il motivo è idoneamente specifico atteso che, all’internodell’unitaria impugnazione, ha preso in separato esame le particolari motivazioniesposte dai provvedimenti emessi in relazione alla posizione di ciascun indagatoe, per quanto qui rileva, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, essere disattesa la prospettazione di inammissibilità articolatadalla difesa.3.

All’esame delle questioni concretamente poste deve premettersi uninquadramento in ordine alla tematica della rilevanza del tempo silente che risultacentrale con riguardo, in generale, alle determinazioni assunte dal Tribunale inordine a tutti gli indagati, e, nello specifico, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto, seppure, nel caso in oggetto, l’elemento è proposto insieme ad altriche dovrebbero corroborarlo.3.1.

Mette conto allora osservare che l’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod.proc. pen., per quanto di interesse, dispone: «Quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codicepenale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisitielementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».3.1.1.

La disposizione, quindi, nella sua stessa portata letterale, prevede che,laddove sussistano gravi indizi di reati qualificati, tra cui quello previsto dall’art.416-bis cod. pen., operino: a) una presunzione vincibile di sussistenza delleesigenze cautelari; b) una presunzione assoluta di adeguatezza della misuracarceraria.

Ne discende pianamente che, una volta che ricorra la gravità indiziaria,la verifica si concentra sulla ricorrenza di elementi che valgano a vincere lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, al cui esito negativoconsegue l’applicazione della misura cautelare massima.

Come noto, le linee delsistema così impostato hanno ricevuto avallo, sin dal loro esordio nel codice di rito,da parte sia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corteeuropea dei diritti dell'uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).3.1.2.

Ai presenti fini rileva che, se la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari è estesa ai reati indicati nei periodi secondo e terzo dell’art. 275comma 3 in commento, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodiacautelare in carcere si è progressivamente ristretta alla sfera del secondo periodo,a seguito del succedersi di interventi della Corte costituzionale e di modifichenormative che ne hanno recepito e sistematizzato la portata.

Soprattutto èsignificativo che, seppure al fine di riconoscere e delimitare insieme la legittimitàdella presunzione assoluta, il giudice delle leggi ha ripetutamente affermato laparticolare connotazione del modello empirico-sociologico su cui si è formato il tipodelittuoso di cui all’art. 416-bis cod. pen., al riguardo evidenziando che«l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanentead un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolareforza intimidatrice» (Corte cost., sentenza 26/03/2015 n. 48.

Cfr. anche Cortecost., Sent., 22/07/2011, n. 231).

Indicazione, questa, che al di là del tema chespecificamente l’ha occasionata, è capace di offrire una indiretta premessa ancheall’indagine sull’operatività della presunzione relativa qui di più diretto interesse.3.2.

Il regime di doppia presunzione così configurato si applica a tutte le fattispeciecomprese nell’art. 416-bis cod. pen. e, quindi, tanto a «coloro che promuovono,dirigono o organizzano l'associazione» quanto a quelli che sono meri associati.Nell’esame della presunzione assoluta di adeguatezza, la Corte costituzionale haappunto chiarito che «la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra lecondotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazionedella pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari.

In ordinea queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso èidonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodiacarceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3,poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile al partecipe e agli associati conruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo »(C. cost., Sent. 12/06/2017, n. 136).3.3.

Quanto alla questione qui di più diretto interesse, costituisce affermazione insé ampiamente condivisa quella secondo cui «(i)n tema di misure cautelari, lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza alloro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione dellanorma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattorecostituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza dellaperdurante pericolosità» (Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 – 01; Sez. 2, Sentenza, 25/01/2022, n. 6592, rv. 282766-02; Sez.5,Sentenza, 07/12/2021, n. 4950, rv. 282865-01).

In altri termini, la disposizioneconsente di presumere, sino a prova contraria, quelle connotazioni di concretezzaed attualità del pericolo cui la previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen.condiziona la misura cautelare e la cui pretermissione può rilevare ai sensi dell’art.292 comma 2 lett c) cod. proc. pen.3.4.

Nel delineato scenario segnato da condivise coordinate ermeneutiche undisallineamento, apparente o meno, si profila in tema di rilevanza del cd.

“temposilente” inteso come lasso cronologico intercorso tra i fatti di reato e il momentodi valutazione della pericolosità.3.4.1.

Secondo un primo orientamento, quantomeno con riguardo alle mafiestoriche connotate dalla vischiosità e persistenza del vincolo associativo, il temposilente sarebbe di per sé insufficiente, ove non accompagnato da altri indicisignificativi della risoluzione del rapporto con il sodalizio.

È stato così osservatoche «(l)a presunzione ex lege di adeguatezza della sola misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati…(omissis)… deldelitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si fonda sulla specificità di tale reato la cuiconnotazione strutturale astratta come reato associativo e, dunque, permanentenell'ambito di un contesto di criminalità organizzata rende ragionevole unapresunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattandosi della misurapiù idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsidei contatti tra imputato ed associazione (Corte Cost. sent. n. 265 del 2010)” (Sez.5, Sentenza n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01).È stato al riguardo anzi precisato che «(a)l lume della ripercorsa, stabilegiurisprudenza costituzionale, sulla legittimità del regime derogatorio edeccezionale previsto per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., il collegio - pur consapevole dell'esistenza di orientamentidifferenti sulla questione all'interno della giurisprudenza di legittimità - intendedare continuità al principio per il quale, specie in tema di mafie "storiche", ove lacustodia cautelare in carcere venga disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il ed.

"temposilente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione dellamisura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutatoesclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, adesempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv.276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01)» (Sez.5, Sentenza n. 16434/2024, cit).3.4.2.

Diverso orientamento è quello che riconosce rilievo anche autonomo altempo silente laddove questo assuma caratteri non ordinari per estensione (cfr.Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv. 285272).3.4.2.1.

Secondo tale direttrice, alla stregua del quadro costituzionale e degliinterventi della legge 16 aprile 2015, n. 47 volti a limitare gli automatismi inmateria cautelare, in linea con il principio affermato in materia di misure diprevenzione, in ordine al tema della pericolosità qualificata (Sez.

U, n. 111 del30/11/2017, dep. nel 2018, Gattuso, Rv. 271512), il tempo silente è capace dirilevanza ai presenti fini, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Secondosiffatta impostazione, la presunzione relativa di pericolosità sociale può esseresuperata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga unasituazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincoloassociativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibileallontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanzadelle esigenze cautelari.3.4.2.2.

Nell'ambito di tale orientamento, tuttavia, è stato precisato che l'incidenzasulla valutazione giudiziale della dimensione temporale non è «fissa, omogenea,sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al casoconcreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confrontideve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare incorso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 6, n. 4920 del15/10/2024, dep. 2025, non mass.).

Parimenti deve essere riferita allecaratteristiche del sodalizio mafioso in cui l’indagato risulta inserito, con laconseguenza che «l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso noncostituisce un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza dellapresunzione...in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualitàe alla durata della partecipazione...(in quanto) al fine di superare la presunzionesi impone il confronto con quelle caratteristiche e quella partecipazione, onde poterprospettare la valenza di una protratta mancanza di ulteriori manifestazioni, qualedato sintomatico di un sostanziale allontanamento (unico dato di per sé decisivo)»(Sez. 6, n. 37352 del 18/07/2024, non mass.; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018,Rv. 272887).3.4.3.

Secondo un orientamento che si pone come intermedio, quando si procedeper un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei adescludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta uncriterio da applicarsi proprio in caso di incertezza.

Premessa, questa, da cui derivache, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fattiper cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale daconsentire il superamento della situazione di dubbio.Su tale solco, in funzione di sintesi, è stato affermato che, se è vero che il tempotrascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015,n. 47, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è altrettantovero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, madeve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede.

Inparticolare, «non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso,perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciutavalenza della presunzione, in un caso di suffragata partecipazione a sodaliziomafioso, in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualità ealla durata della partecipazione.

Vuol dirsi cioè che la stessa dimensionetemporale assume un significato diverso a seconda delle caratteristiche delsodalizio e del tipo di partecipazione assicurata dal soggetto, cosicché al fine disuperare la presunzione si impone il confronto con quelle caratteristiche e quellapartecipazione, onde poter prospettare la valenza di una protratta mancanza diulteriori manifestazioni, quale dato sintomatico di un sostanziale allontanamento(unico dato di per sé decisivo: sul punto si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 15753 del28/03/2018, Pisano, Rv. 272887), non potendosi contrapporre un profilo astrattoad un dato generico.

La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa,omogenea, sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispettoal caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione,alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deveessere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso esulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » ( Sez. 5, Sentenza26/06/2025, n. 27295).3.5.

Nel panorama così composito possono tracciarsi le seguenti coordinateermeneutiche3.5.1.

La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, comecorrettamente osservato, opera quale strumento giuridico di governodell’incertezza probatoria.

In quanto investe i presupposti di attualità econcretezza, altrimenti oggetto del compito dimostrativo del giudice, sterilizza,ordinariamente, anche l’autonoma rilevanza del tempo silente.3.5.2.

Quanto affermato non implica l’assoluta irrilevanza in sé del tempo silente,ma la condiziona alla concorrenza di elementi esterni o alla ricorrenza di caratteriinterni che ne specifichino il significato nel senso qui rilevante di manifestazioneindiretta di cessazione del collegamento associativo, con valenza capace disuperare la opposta presunzione relativa posta dall’art. 275 comma 3 cod. proc.pen..

In altri termini, il tempo silente, inteso come nozione caratterizzata innegativo come periodo in cui non sono risultate manifestazioni confermative delcollegamento mafioso, in tanto può rilevare in quanto assuma connotazioni tali dasignificare in positivo la cessazione del vincolo associativo dell’indagato i cui trattidi pervasività, persistenza e vischiosità, promanando dal modello criminologicoriconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con particolareriguardo alle mafie storiche, costituiscono il fondamento della presunzionenormativa in rilievo.3.5.3.

Dalla premessa così assunta discende la conseguenza incontroversa che iltempo silente può assumere rilievo in concorrenza con elementi esterni che,indicando in via più o meno diretta una dinamica dissociativa, valgano aspecificarne in tal senso il significato.Quanto alla rilevanza autonoma, la necessità di vagliarne la capacità di significareun reale allontanamento dalla sfera associativa ne condiziona la ricorrenza, in viapressoché naturale, da un lato, ad una estensione cronologica particolarmentesignificativa, dall’altro alla ricorrenza di indici che corroborino la valenzadimostrativa di quella che altrimenti rimane una informazione neutra.

Se quantoal primo profilo nulla appare da specificare, quanto al secondo mette contorimarcare che differente peso può assumere un periodo silente che risulti in unoscenario di inerzia investigativa rispetto a quello che emerga in un contesto diindagini, eventualmente articolate mediante mezzi penetranti quali intercettazioninella sfera del soggetto in rilievo.3.5.4.

Nella sistematica così definita trova spazio ed inquadramento ilriconoscimento della rilevanza di elementi che valgono a modulare la portata dellapresunzione, anche se non a condizionarne la stessa esistenza (come chiarito daC. cost., Sent. 136/2017).

Il significato del tempo silente può, allora, esseremisurato in concreto, per la sua valenza in relazione agli elementi checaratterizzano la concreta fattispecie, in tal senso potendo venire in rilievo fattoriquali: la connotazione del sodalizio, al riguardo essendo consolidato l’assunto cheil vincolo associativo delle mafie storiche è caratterizzato da maggiore vischiosità;il ruolo tipologico e, soprattutto, quello concreto assunto dall’indagato; la storiapersonale del medesimo.3.5.5.

A margine delle considerazioni così svolte mette conto soltanto chiarire chel’assenza di iscrizioni pregiudizievoli nel periodo di interesse costituiscecomponente dimostrativa del periodo silente.

La sua valenza, peraltro, si dimostraspecificamente ridotta proprio nella materia dei reati in rilievo, posto che lapubblicità delle connesse informazioni è condizionata dalla operatività dell’art. 335comma 3 cod. proc. pen.4.

Il motivo, che deduce la erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione nella valutazione dei concreti elementirelativi a [OSCURATO:PERSONA], è fondato.4.1.

In generale, non è in questa sede suscettibile di revisione il quadro dellagravità indiziaria confermato dalle ordinanze impugnate, senza che ne sia statadevoluta l’impugnazione.

Di rimando, la stessa misura delle esigenze cautelari nonpuò che essere svolta sul presupposto delle condotte oggetto della verifica operataal riguardo dall’ordinanza del Tribunale di Catania.

In tal senso devono essere inradice disattese le prospettazioni (riassunte a p. 4 e s. della memoria difensiva)volte a ridimensionare la pericolosità del prevenuto in forza della rilettura riduttivadel suo ruolo.4.2.

Con analoga valenza generale, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata haevidenziato l’esistenza di un gruppo familiare che costituiva articolazione dotata diun qualche grado di autonomia all’interno dello storico clan mafioso Mazzei o deicarcagnusi.4.3.

In particolare, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza impugnata gliha riconosciuto un ruolo di capo della cosca familiare nel periodo interessatodall’indagine, funzione apicale svolta anche dalla condizioni di detenzione per tuttala durata delle indagini.

Secondo quanto sintetizzato sopra nella parte espositivacui si rinvia, la medesima ordinanza ha ricostruito come il prevenuto tenesse lefila delle vicende del clan impartendo istruzioni ed ordini dal carcere mediante icanali rappresentati dalle donne del gruppo familiare in relazione a tutte lequestioni di interesse per il sodalizio.4.3.

A fronte di tali risultanze, l’ordinanza ha fondato la cessazione delle esigenzecautelari con superamento della presunzione relativa in materia su elementiritenuti sintomatici della cessazione del vincolo associativo osservando che: 1)seppure dotato di ruolo direttivo nel clan per il quale aveva già riportato plurimecondanne definitive, nei suoi confronti risultavano soltanto fatti compiuti nei primianni della sua detenzione senza che constassero elementi successivi al settembre2019 confermativi della sua appartenenza al clan e indicativi della inefficacia deitrattamenti rieducativi svolti in carcere; 2) nel marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stato scarcerato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale per la durata di anni cinque, in ordine alla quale non risultavano violazioni,ad eccezione dell'omesso versamento della cauzione; 3) l'indagato svolgevaregolare attività lavorativa; 4) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RosarioBucolo del 07/11/2025 (prodotte dal P.M.) erano vaghe anche sotto il profilocronologico e quindi non dotate di concreta utilità.

Su tale base, negava la misurarichiesta..4.4.

Secondo quanto ritenuto dal ricorrente la conclusione contrasta con lecoordinate ermeneutiche sopra richiamate e, di rimando, incorre in vizio dimotivazione, nei termini di seguito specificati.4.4.1.

Secondo quanto accertato dalla medesima ordinanza impugnata l’indagatoaveva svolto un ruolo di capo all’interno del clan familiare nel periodo disvolgimento delle indagini.4.4.2.

In tal senso, si mostra contraddittoria la motivazione che svaluta ilsignificato di un ruolo così connotato che naturalmente si proietta a corroborare lavischiosità e la persistenza del vincolo associativo, anche per il fatto stesso che leassociazioni mafiose storiche non tollerano una agevole cessazione del rapportocon gli associati, tanto più se già investiti di un ruolo apicale.4.4.3.

Nella prospettiva così segnata appare sproporzionato per eccesso il rilievosilente di anni 6, pari a periodo che, insufficiente in generale a segnare alcunsignificato autonomo di dissociazione da un contesto mafioso, tantomeno puòessere enfatizzato con riguardo al ruolo apicale riconosciuto dall’ordinanzaimpugnata all’indagato in oggetto.4.4.4.

Nel caso di specie, l’ordinanza ha ritenuto superata la presunzione relativadi cui all’art. 275, comma 3, periodo secondo, cod. proc. pen. in primo luogo sullabase del periodo silente, in modo che non dà proprio conto della reale valenza ditale dato a significare l’intervenuta cessazione del rapporto con l’associazione,oltretutto su base familiare.4.4.5.

Quanto alla funzione rieducativa del periodo di detenzione sino allascarcerazione avvenuta in data 3/02/2022, argomentata anche mediantel’allegazione di certificazioni relative alla positiva frequenza a corsi vari interni alcircuito carcerario, non risulta valutato in modo adeguatamente critico e logico ilquadro in cui la risultanza è destinata a misurare il suo reale significato.

Inparticolare, il provvedimento impugnato non si confronta con il rilievo che, almenosino a che sono durate le indagini, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere proseguito adesercitare il proprio ruolo anche dallo stato di detenzione, con significatoradicalmente opposto a quello correlato alla efficacia della funzione rieducativa.D’altro canto, l’ordinanza nemmeno considera che la sottoposizione alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale all’atto della scarcerazione presuppone –almeno secondo previsione normativa - l’esito positivo della verifica in ordine alla159/2011, come vigente all’epoca della scarcerazione in rilievo.4.4.6.

Nemmeno dirimente si mostra il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] non risultiavere commesso violazioni alla misura della sorveglianza speciale.

Allaconsiderazione assorbente che al riguardo valgono osservazioni analoghe a quelleespresse in linea generale con riguardo al tempo silente, mette conto accennare amargine che il prevenuto, comunque, nemmeno consta avere mai versato lacauzione che con il provvedimento di prevenzione gli era stata imposta.4.4.7.

La ripresa dell’attività lavorativa pregressa risulta dato pressoché neutro inquanto nulla modifica rispetto al quadro risultante nel momento in cui il prevenutoaveva consumato i reati che lo avevano condotto alla detenzione.4.4.8.

Merita adesione, invece, allo stato delle risultanze, la valutazione di nonconcreta utilità delle dichiarazioni rese in data 7/11/2025 (con richiamo di quellerese in data 23/10/2025) dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in quanto,effettivamente, in ordine alle informazioni utili sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] la scarcerazione aveva separato il suo gruppo da quello dei Mazzei, ildichiarante non aveva offerto indicazioni sulla propria fonte diretta in un quadroin cui la sua versione era rimasta priva di riscontri.4.4.9.

Giova a margine chiarire che costituisce oggetto di mera affermazioneassertivamente introdotta dalla difesa per la prima volta in sede di legittimità(memoria del 3/04/2026, p. 6) la circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA],insieme alla moglie, si è trasferito i fuori Catania, con allontanamento dal sodaliziofamiliare.

Ciò a prescindere dalla scarsa rilevanza in sé del dato del limitatospostamento logistico all’interno del territorio catanese.4.5.

Alla stregua delle carenze rilevate, l’ordinanza non dà compiutamente contodi risultanze pregnanti in termini che siano idonei a superare la presunzione di cuiall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. secondo i canoni che discendono dai rilievigenerali sopra svolti sulla valenza riconoscibile al tempo silente.5.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuova valutazione alla stregua dei criteri sopra indicati.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla requisitoria in atti, ha concluso perl'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.Sentita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamata la memoria depositata, ha insistitoper la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, insubordine instando per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, rubricata con il n. 1192/25 R.I.M.C., il Tribunale diCatania, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelaripersonali, ha rigettato, con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],l’appello presentato dalla Procura della Repubblica di Catania ai sensi dell’art. 310cod. proc. pen avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di custodiacautelare in carcere avanzata in data 20/03/2024 dal Pubblico Ministero neiconfronti del menzionato indagato e di altri soggetti, separatamente trattati insede di riesame.1.1. In particolare, l’ordinanza impugnata, ha riconosciuto nei confronti degliindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la gravitàindiziaria della incolpazione di cui al capo A) che contesta a tutti i soggetti in esamel’avere fatto parte alla associazione di tipo mafioso denominata “clan deicarcagnusi” o “clan Mazzei”, con ruolo di capi-organizzatori per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione non è fattaoggetto di ricorso), con ruolo di partecipi per tutti gli altri. Ciò mentre ha affermatoesistenza e persistenza del menzionato clan sulla base di quanto riconosciutoanche da recenti provvedimenti giudiziari. Il Tribunale di Catania ha, peraltro,rigettato l’appello del Pubblico Ministero nei confronti di tutti i menzionati indagati,con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], reputando inesistenti le esigenze cautelari,a fronte del tempo silente e di elementi concorrenti corroborativi della inattualitàdel periculum. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di contro, il Tribunale delRiesame ha accolto il gravame valorizzando i precedenti penali ed un caricopendente successivo ai fatti oggetto di giudizio.1.2. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamentein rilievo, l’ordinanza impugnata confermava la gravità indiziaria in ordine al suoruolo di capo del relativo clan familiare, secondo quanto gli elementi acquisiti nelpresente procedimento riscontravano in continuità con quanto accertato nel proc.pen. n. 12138/2016 (c.d. operazione Chaos) in cui nei suoi confronti era statapronunciata ordinanza di custodia cautelare per la sua appartenenza al clan Mazzeie per cui il medesimo era stato condannato con sentenza irrevocabile In taleveste, secondo la ricostruzione accolta nell’ordinanza, nel periodo novembre 2018- ottobre 2019 oggetto di indagine, seppure detenuto, aveva continuato adimpartire disposizioni all’esterno mediante i colloqui con le donne del clanfamiliare. In particolare, quantomeno in via logica, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto aveva dato istruzioni ai componenti del clan per: il recupero dei crediti,anche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]; la gestione dei proventi illeciti, anchesupervisionando la raccolta e la distribuzione dei "regali di Natale";l’approvvigionamento e la gestione degli stupefacenti, indicando nuovi canali dirifornimento e coordinando le attività di vendita e distribuzione tramite i familiari;gestire rapporti stabili con altri esponenti del clan Mazzei e con gruppi mafiosi diterritori diversi (es. gruppo di [OSCURATO:PERSONA] di Adrano); gestione espostamento di un arsenale di armi a disposizione del gruppo; risoluzione dicontroversie interne ed esterne, anche suggerendo azioni punitive nei confronti dichi non rispettava le regole del clan (in particolare avendo suggerito un'azionepunitiva contro [OSCURATO:PERSONA] per questioni interne al clan Mazzei).Il Tribunale, all’esito del vaglio del compendio indiziario, concludeva appunto chesussisteva « ben oltre il grado di probabilità qualificata richiesto dall'art. 273c.p.p., che, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA] nell'ambitodell'operazione Chaos nell'autunno 2018, gli stessi e i loro famigliari in libertà, DiBenedetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PagnottaVincenza, continuavano ad operare stabilmente nell'interesse della propriafamiglia mafiosa, quale sotto-articolazione del clan Mazzei, intrattenendo rapportistretti e continuativi con altri esponenti di rilievo del clan, al fine precipuo dimantenere il -controllo del territorio e, attraverso ciò, al fine di continuare agod.ere degli introiti derivanti dalle pregresse attività illecite, in particolare nelsettore delle sostanze stupefacenti, riguardo al quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA], peril tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], continuava ad operare,quantomeno sino a settembre 2019».1.3. L’ordinanza impugnata, pur ritenuta la gravità indiziaria, reputavaapprezzabili elementi sintomatici della cessazione delle esigenze cautelari comeindividuati specificamente nel fatto che: 1) seppure dotato di ruolo direttivo nelclan per il quale aveva già riportato plurime condanne definitive, nei suoi confrontirisultavano soltanto fatti compiuti nei primi anni della sua detenzione senza checonstassero elementi successivi al settembre 2019 confermativi della suaappartenenza al clan e indicativi della inefficacia dei trattamenti rieducativi svoltiin carcere; 2) nel marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] era stato scarcerato esottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata dianni cinque, in ordine alla quale non risultavano violazioni, ad eccezionedell'omesso versamento della cauzione; 3) l'indagato svolgeva regolare attivitàlavorativa; 4) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (prodotte dal P.M.) erano vaghe e quindi inutilizzabili. Su tale base,negava la misura richiesta.2. Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe il Pubblico Ministero ha proposto ricorsoper cassazione, prospettando un unico motivo, articolato in relazione alle singoleposizioni (ovviamente in relazione a tutti gli indagati, con eccezione di [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto, nei cui confronti era stato accolto l’appello). Il motivo è di seguitoillustrato, entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con riguardoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamente in rilievo.In generale, il ricorrente premette che la giurisprudenza di legittimità prevalentee più recente, nello scrutinio degli elementi idonei a vincere la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.con riguardo alle fattispecie di associazione di tipo mafioso, assegna al temposilente tra i fatti e l’emissione della misura rilievo soltanto ove corroborato daulteriori elementi indicativi del distacco dell’associato dal sodalizio. Elementi,questi, la cui ricorrenza le ordinanze impugnate non avevano in realtà logicamenteargomentato incorrendo pertanto nella scorretta applicazione delle coordinateermeneutiche e nel vizio di motivazione denunciato.In particolare, a fronte degli indici di cessazione delle esigenze cautelari consideratidal provvedimento impugnato, deduce che la motivazione così resa era illogica inquanto: a) il ruolo di capo clan dell’indagato ed il suo esercizio nello stato didetenzione nei primi mesi del 2019 non potevano essere svalutati in un quadroche non registrava ragioni specifiche di cessazione del vincolo ed in cui le indaginitecniche erano poi terminate solo pochi mesi dopo; b) l’assenza di violazioni allaimposta misura di prevenzione costituiva un dato neutro, comunque non rilevantesul piano della verifica della presunzione operante in materia, anche in ragionedella naturale tempistica per l’emersione dei comportamenti associati; c) nonsignificativa era la risultanza in ordine alla ripresa dell’attività di panettiere,documentata dalla produzione difensiva, posto che non integrava null’altro che ilripristino di quella attività lavorativa svolta dall’indagato nel periodo in cui avevacommesso i fatti per cui aveva poi riportato condanne penali; d) incoerente conle risultanze era la premessa con cui il Tribunale aveva disconosciuto la valenzadelle dichiarazioni rese dal nuovo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che,invece, aveva fornito anche alcuni dettagli circa le fonti delle sue conoscenze(Ciccio NAPOLI), esposto elementi circa condotte attive di [OSCURATO:PERSONA],successive alla sua scarcerazione, riconoscendolo in foto.3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, come damemoria trasmessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso in oggetto, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è fondato neitermini di seguito illustrati.2. Il ricorso è ammissibile.2.1. Secondo quanto esposto, la motivazione delle ordinanze impugnate havalorizzato l’incidenza del tempo silente, seppure nel caso di specie in concorrenzacon elementi che ne dovrebbero corroborare più o meno significativamente lavalenza.Come premesso, il Pubblico Ministero ha censurato il provvedimento impugnatoquanto alla applicazione della nozione di tempo silente e degli indici di suacorroborazione nel caso in esame.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, nella memoria e nella discussioneorale, l’inammissibilità del ricorso, prospettandone la carenza di specificità. Hacomunque argomentato, che gli elementi relativi alla ricorrente, tra cui il temposilente, consentivano quantomeno di ritenere cessata l’esigenza cautelare.2.2. Come premesso, a fronte dell’ordinanza impugnata che, ritenuta la ricorrenzadella gravità indiziaria, ha reputato superata la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod. proc. pen.,l’impugnazione non si è limitata a contestare la valutazione in concreto dei relativiindici, ma ha censurato la valenza che il Tribunale di Catania, confermando la lineainterpretativa sul punto assunta dal Giudice per le indagini preliminari, ha conferitoal cd. “tempo silente” nonché la incongruenza della motivazione in ordine agli indicicorroborativi nel medesimo senso apprezzati. Il motivo al riguardo articolato,quindi, non si esaurisce in valutazioni di merito non deducibili nella presente sede,ma prospetta profili di determinazione delle coordinate ermeneutiche applicate edella tenuta logica della loro concreta applicazione.Per altro verso, il motivo è idoneamente specifico atteso che, all’internodell’unitaria impugnazione, ha preso in separato esame le particolari motivazioniesposte dai provvedimenti emessi in relazione alla posizione di ciascun indagatoe, per quanto qui rileva, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, essere disattesa la prospettazione di inammissibilità articolatadalla difesa.3. All’esame delle questioni concretamente poste deve premettersi uninquadramento in ordine alla tematica della rilevanza del tempo silente che risultacentrale con riguardo, in generale, alle determinazioni assunte dal Tribunale inordine a tutti gli indagati, e, nello specifico, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto, seppure, nel caso in oggetto, l’elemento è proposto insieme ad altriche dovrebbero corroborarlo.3.1. Mette conto allora osservare che l’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod.proc. pen., per quanto di interesse, dispone: «Quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codicepenale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisitielementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».3.1.1. La disposizione, quindi, nella sua stessa portata letterale, prevede che,laddove sussistano gravi indizi di reati qualificati, tra cui quello previsto dall’art.416-bis cod. pen., operino: a) una presunzione vincibile di sussistenza delleesigenze cautelari; b) una presunzione assoluta di adeguatezza della misuracarceraria. Ne discende pianamente che, una volta che ricorra la gravità indiziaria,la verifica si concentra sulla ricorrenza di elementi che valgano a vincere lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, al cui esito negativoconsegue l’applicazione della misura cautelare massima. Come noto, le linee delsistema così impostato hanno ricevuto avallo, sin dal loro esordio nel codice di rito,da parte sia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corteeuropea dei diritti dell'uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).3.1.2. Ai presenti fini rileva che, se la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari è estesa ai reati indicati nei periodi secondo e terzo dell’art. 275comma 3 in commento, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodiacautelare in carcere si è progressivamente ristretta alla sfera del secondo periodo,a seguito del succedersi di interventi della Corte costituzionale e di modifichenormative che ne hanno recepito e sistematizzato la portata. Soprattutto èsignificativo che, seppure al fine di riconoscere e delimitare insieme la legittimitàdella presunzione assoluta, il giudice delle leggi ha ripetutamente affermato laparticolare connotazione del modello empirico-sociologico su cui si è formato il tipodelittuoso di cui all’art. 416-bis cod. pen., al riguardo evidenziando che«l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanentead un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolareforza intimidatrice» (Corte cost., sentenza 26/03/2015 n. 48. Cfr. anche Cortecost., Sent., 22/07/2011, n. 231). Indicazione, questa, che al di là del tema chespecificamente l’ha occasionata, è capace di offrire una indiretta premessa ancheall’indagine sull’operatività della presunzione relativa qui di più diretto interesse.3.2. Il regime di doppia presunzione così configurato si applica a tutte le fattispeciecomprese nell’art. 416-bis cod. pen. e, quindi, tanto a «coloro che promuovono,dirigono o organizzano l'associazione» quanto a quelli che sono meri associati.Nell’esame della presunzione assoluta di adeguatezza, la Corte costituzionale haappunto chiarito che «la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra lecondotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazionedella pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari. In ordinea queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso èidonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodiacarceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3,poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile al partecipe e agli associati conruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo »(C. cost., Sent. 12/06/2017, n. 136).3.3. Quanto alla questione qui di più diretto interesse, costituisce affermazione insé ampiamente condivisa quella secondo cui «(i)n tema di misure cautelari, lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza alloro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione dellanorma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattorecostituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza dellaperdurante pericolosità» (Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 – 01; Sez. 2, Sentenza, 25/01/2022, n. 6592, rv. 282766-02; Sez.5,Sentenza, 07/12/2021, n. 4950, rv. 282865-01). In altri termini, la disposizioneconsente di presumere, sino a prova contraria, quelle connotazioni di concretezzaed attualità del pericolo cui la previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen.condiziona la misura cautelare e la cui pretermissione può rilevare ai sensi dell’art.292 comma 2 lett c) cod. proc. pen.3.4. Nel delineato scenario segnato da condivise coordinate ermeneutiche undisallineamento, apparente o meno, si profila in tema di rilevanza del cd. “temposilente” inteso come lasso cronologico intercorso tra i fatti di reato e il momentodi valutazione della pericolosità.3.4.1. Secondo un primo orientamento, quantomeno con riguardo alle mafiestoriche connotate dalla vischiosità e persistenza del vincolo associativo, il temposilente sarebbe di per sé insufficiente, ove non accompagnato da altri indicisignificativi della risoluzione del rapporto con il sodalizio. È stato così osservatoche «(l)a presunzione ex lege di adeguatezza della sola misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati…(omissis)… deldelitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si fonda sulla specificità di tale reato la cuiconnotazione strutturale astratta come reato associativo e, dunque, permanentenell'ambito di un contesto di criminalità organizzata rende ragionevole unapresunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattandosi della misurapiù idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsidei contatti tra imputato ed associazione (Corte Cost. sent. n. 265 del 2010)” (Sez.5, Sentenza n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01).È stato al riguardo anzi precisato che «(a)l lume della ripercorsa, stabilegiurisprudenza costituzionale, sulla legittimità del regime derogatorio edeccezionale previsto per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., il collegio - pur consapevole dell'esistenza di orientamentidifferenti sulla questione all'interno della giurisprudenza di legittimità - intendedare continuità al principio per il quale, specie in tema di mafie "storiche", ove lacustodia cautelare in carcere venga disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il ed. "temposilente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione dellamisura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutatoesclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, adesempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv.276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01)» (Sez.5, Sentenza n. 16434/2024, cit).3.4.2. Diverso orientamento è quello che riconosce rilievo anche autonomo altempo silente laddove questo assuma caratteri non ordinari per estensione (cfr.Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv. 285272).3.4.2.1. Secondo tale direttrice, alla stregua del quadro costituzionale e degliinterventi della legge 16 aprile 2015, n. 47 volti a limitare gli automatismi inmateria cautelare, in linea con il principio affermato in materia di misure diprevenzione, in ordine al tema della pericolosità qualificata (Sez. U, n. 111 del30/11/2017, dep. nel 2018, Gattuso, Rv. 271512), il tempo silente è capace dirilevanza ai presenti fini, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondosiffatta impostazione, la presunzione relativa di pericolosità sociale può esseresuperata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga unasituazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincoloassociativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibileallontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanzadelle esigenze cautelari.3.4.2.2. Nell'ambito di tale orientamento, tuttavia, è stato precisato che l'incidenzasulla valutazione giudiziale della dimensione temporale non è «fissa, omogenea,sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al casoconcreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confrontideve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare incorso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 6, n. 4920 del15/10/2024, dep. 2025, non mass.). Parimenti deve essere riferita allecaratteristiche del sodalizio mafioso in cui l’indagato risulta inserito, con laconseguenza che «l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso noncostituisce un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza dellapresunzione...in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualitàe alla durata della partecipazione...(in quanto) al fine di superare la presunzionesi impone il confronto con quelle caratteristiche e quella partecipazione, onde poterprospettare la valenza di una protratta mancanza di ulteriori manifestazioni, qualedato sintomatico di un sostanziale allontanamento (unico dato di per sé decisivo)»(Sez. 6, n. 37352 del 18/07/2024, non mass.; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018,Rv. 272887).3.4.3. Secondo un orientamento che si pone come intermedio, quando si procedeper un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei adescludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta uncriterio da applicarsi proprio in caso di incertezza. Premessa, questa, da cui derivache, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fattiper cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale daconsentire il superamento della situazione di dubbio.Su tale solco, in funzione di sintesi, è stato affermato che, se è vero che il tempotrascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015,n. 47, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è altrettantovero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, madeve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede. Inparticolare, «non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso,perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciutavalenza della presunzione, in un caso di suffragata partecipazione a sodaliziomafioso, in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualità ealla durata della partecipazione. Vuol dirsi cioè che la stessa dimensionetemporale assume un significato diverso a seconda delle caratteristiche delsodalizio e del tipo di partecipazione assicurata dal soggetto, cosicché al fine disuperare la presunzione si impone il confronto con quelle caratteristiche e quellapartecipazione, onde poter prospettare la valenza di una protratta mancanza diulteriori manifestazioni, quale dato sintomatico di un sostanziale allontanamento(unico dato di per sé decisivo: sul punto si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 15753 del28/03/2018, Pisano, Rv. 272887), non potendosi contrapporre un profilo astrattoad un dato generico. La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa,omogenea, sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispettoal caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione,alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deveessere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso esulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » ( Sez. 5, Sentenza26/06/2025, n. 27295).3.5. Nel panorama così composito possono tracciarsi le seguenti coordinateermeneutiche3.5.1. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, comecorrettamente osservato, opera quale strumento giuridico di governodell’incertezza probatoria. In quanto investe i presupposti di attualità econcretezza, altrimenti oggetto del compito dimostrativo del giudice, sterilizza,ordinariamente, anche l’autonoma rilevanza del tempo silente.3.5.2. Quanto affermato non implica l’assoluta irrilevanza in sé del tempo silente,ma la condiziona alla concorrenza di elementi esterni o alla ricorrenza di caratteriinterni che ne specifichino il significato nel senso qui rilevante di manifestazioneindiretta di cessazione del collegamento associativo, con valenza capace disuperare la opposta presunzione relativa posta dall’art. 275 comma 3 cod. proc.pen.. In altri termini, il tempo silente, inteso come nozione caratterizzata innegativo come periodo in cui non sono risultate manifestazioni confermative delcollegamento mafioso, in tanto può rilevare in quanto assuma connotazioni tali dasignificare in positivo la cessazione del vincolo associativo dell’indagato i cui trattidi pervasività, persistenza e vischiosità, promanando dal modello criminologicoriconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con particolareriguardo alle mafie storiche, costituiscono il fondamento della presunzionenormativa in rilievo.3.5.3. Dalla premessa così assunta discende la conseguenza incontroversa che iltempo silente può assumere rilievo in concorrenza con elementi esterni che,indicando in via più o meno diretta una dinamica dissociativa, valgano aspecificarne in tal senso il significato.Quanto alla rilevanza autonoma, la necessità di vagliarne la capacità di significareun reale allontanamento dalla sfera associativa ne condiziona la ricorrenza, in viapressoché naturale, da un lato, ad una estensione cronologica particolarmentesignificativa, dall’altro alla ricorrenza di indici che corroborino la valenzadimostrativa di quella che altrimenti rimane una informazione neutra. Se quantoal primo profilo nulla appare da specificare, quanto al secondo mette contorimarcare che differente peso può assumere un periodo silente che risulti in unoscenario di inerzia investigativa rispetto a quello che emerga in un contesto diindagini, eventualmente articolate mediante mezzi penetranti quali intercettazioninella sfera del soggetto in rilievo.3.5.4. Nella sistematica così definita trova spazio ed inquadramento ilriconoscimento della rilevanza di elementi che valgono a modulare la portata dellapresunzione, anche se non a condizionarne la stessa esistenza (come chiarito daC. cost., Sent. 136/2017). Il significato del tempo silente può, allora, esseremisurato in concreto, per la sua valenza in relazione agli elementi checaratterizzano la concreta fattispecie, in tal senso potendo venire in rilievo fattoriquali: la connotazione del sodalizio, al riguardo essendo consolidato l’assunto cheil vincolo associativo delle mafie storiche è caratterizzato da maggiore vischiosità;il ruolo tipologico e, soprattutto, quello concreto assunto dall’indagato; la storiapersonale del medesimo.3.5.5. A margine delle considerazioni così svolte mette conto soltanto chiarire chel’assenza di iscrizioni pregiudizievoli nel periodo di interesse costituiscecomponente dimostrativa del periodo silente. La sua valenza, peraltro, si dimostraspecificamente ridotta proprio nella materia dei reati in rilievo, posto che lapubblicità delle connesse informazioni è condizionata dalla operatività dell’art. 335comma 3 cod. proc. pen.4. Il motivo, che deduce la erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione nella valutazione dei concreti elementirelativi a [OSCURATO:PERSONA], è fondato.4.1. In generale, non è in questa sede suscettibile di revisione il quadro dellagravità indiziaria confermato dalle ordinanze impugnate, senza che ne sia statadevoluta l’impugnazione. Di rimando, la stessa misura delle esigenze cautelari nonpuò che essere svolta sul presupposto delle condotte oggetto della verifica operataal riguardo dall’ordinanza del Tribunale di Catania. In tal senso devono essere inradice disattese le prospettazioni (riassunte a p. 4 e s. della memoria difensiva)volte a ridimensionare la pericolosità del prevenuto in forza della rilettura riduttivadel suo ruolo.4.2. Con analoga valenza generale, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata haevidenziato l’esistenza di un gruppo familiare che costituiva articolazione dotata diun qualche grado di autonomia all’interno dello storico clan mafioso Mazzei o deicarcagnusi.4.3. In particolare, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza impugnata gliha riconosciuto un ruolo di capo della cosca familiare nel periodo interessatodall’indagine, funzione apicale svolta anche dalla condizioni di detenzione per tuttala durata delle indagini. Secondo quanto sintetizzato sopra nella parte espositivacui si rinvia, la medesima ordinanza ha ricostruito come il prevenuto tenesse lefila delle vicende del clan impartendo istruzioni ed ordini dal carcere mediante icanali rappresentati dalle donne del gruppo familiare in relazione a tutte lequestioni di interesse per il sodalizio.4.3. A fronte di tali risultanze, l’ordinanza ha fondato la cessazione delle esigenzecautelari con superamento della presunzione relativa in materia su elementiritenuti sintomatici della cessazione del vincolo associativo osservando che: 1)seppure dotato di ruolo direttivo nel clan per il quale aveva già riportato plurimecondanne definitive, nei suoi confronti risultavano soltanto fatti compiuti nei primianni della sua detenzione senza che constassero elementi successivi al settembre2019 confermativi della sua appartenenza al clan e indicativi della inefficacia deitrattamenti rieducativi svolti in carcere; 2) nel marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stato scarcerato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale per la durata di anni cinque, in ordine alla quale non risultavano violazioni,ad eccezione dell'omesso versamento della cauzione; 3) l'indagato svolgevaregolare attività lavorativa; 4) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RosarioBucolo del 07/11/2025 (prodotte dal P.M.) erano vaghe anche sotto il profilocronologico e quindi non dotate di concreta utilità. Su tale base, negava la misurarichiesta..4.4. Secondo quanto ritenuto dal ricorrente la conclusione contrasta con lecoordinate ermeneutiche sopra richiamate e, di rimando, incorre in vizio dimotivazione, nei termini di seguito specificati.4.4.1. Secondo quanto accertato dalla medesima ordinanza impugnata l’indagatoaveva svolto un ruolo di capo all’interno del clan familiare nel periodo disvolgimento delle indagini.4.4.2. In tal senso, si mostra contraddittoria la motivazione che svaluta ilsignificato di un ruolo così connotato che naturalmente si proietta a corroborare lavischiosità e la persistenza del vincolo associativo, anche per il fatto stesso che leassociazioni mafiose storiche non tollerano una agevole cessazione del rapportocon gli associati, tanto più se già investiti di un ruolo apicale.4.4.3. Nella prospettiva così segnata appare sproporzionato per eccesso il rilievosilente di anni 6, pari a periodo che, insufficiente in generale a segnare alcunsignificato autonomo di dissociazione da un contesto mafioso, tantomeno puòessere enfatizzato con riguardo al ruolo apicale riconosciuto dall’ordinanzaimpugnata all’indagato in oggetto.4.4.4. Nel caso di specie, l’ordinanza ha ritenuto superata la presunzione relativadi cui all’art. 275, comma 3, periodo secondo, cod. proc. pen. in primo luogo sullabase del periodo silente, in modo che non dà proprio conto della reale valenza ditale dato a significare l’intervenuta cessazione del rapporto con l’associazione,oltretutto su base familiare.4.4.5. Quanto alla funzione rieducativa del periodo di detenzione sino allascarcerazione avvenuta in data 3/02/2022, argomentata anche mediantel’allegazione di certificazioni relative alla positiva frequenza a corsi vari interni alcircuito carcerario, non risulta valutato in modo adeguatamente critico e logico ilquadro in cui la risultanza è destinata a misurare il suo reale significato. Inparticolare, il provvedimento impugnato non si confronta con il rilievo che, almenosino a che sono durate le indagini, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere proseguito adesercitare il proprio ruolo anche dallo stato di detenzione, con significatoradicalmente opposto a quello correlato alla efficacia della funzione rieducativa.D’altro canto, l’ordinanza nemmeno considera che la sottoposizione alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale all’atto della scarcerazione presuppone –almeno secondo previsione normativa - l’esito positivo della verifica in ordine alla159/2011, come vigente all’epoca della scarcerazione in rilievo.4.4.6. Nemmeno dirimente si mostra il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] non risultiavere commesso violazioni alla misura della sorveglianza speciale. Allaconsiderazione assorbente che al riguardo valgono osservazioni analoghe a quelleespresse in linea generale con riguardo al tempo silente, mette conto accennare amargine che il prevenuto, comunque, nemmeno consta avere mai versato lacauzione che con il provvedimento di prevenzione gli era stata imposta.4.4.7. La ripresa dell’attività lavorativa pregressa risulta dato pressoché neutro inquanto nulla modifica rispetto al quadro risultante nel momento in cui il prevenutoaveva consumato i reati che lo avevano condotto alla detenzione.4.4.8. Merita adesione, invece, allo stato delle risultanze, la valutazione di nonconcreta utilità delle dichiarazioni rese in data 7/11/2025 (con richiamo di quellerese in data 23/10/2025) dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in quanto,effettivamente, in ordine alle informazioni utili sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] la scarcerazione aveva separato il suo gruppo da quello dei Mazzei, ildichiarante non aveva offerto indicazioni sulla propria fonte diretta in un quadroin cui la sua versione era rimasta priva di riscontri.4.4.9. Giova a margine chiarire che costituisce oggetto di mera affermazioneassertivamente introdotta dalla difesa per la prima volta in sede di legittimità(memoria del 3/04/2026, p. 6) la circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA],insieme alla moglie, si è trasferito i fuori Catania, con allontanamento dal sodaliziofamiliare. Ciò a prescindere dalla scarsa rilevanza in sé del dato del limitatospostamento logistico all’interno del territorio catanese.4.5. Alla stregua delle carenze rilevate, l’ordinanza non dà compiutamente contodi risultanze pregnanti in termini che siano idonei a superare la presunzione di cuiall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. secondo i canoni che discendono dai rilievigenerali sopra svolti sulla valenza riconoscibile al tempo silente.5. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuova valutazione alla stregua dei criteri sopra indicati. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente