CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 31/01/2022, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 27/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed ai presupposti della condanna, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha richiamato opportunamente il principio di diritto secondo cui anche la sentenza di patteggiamento deve essere considerata come costitutiva di un precedente ai fini di ritenere sussistente il presupposto di cui all'art. 707 cod. pen. (Sez. 2, n. 41477 del 08/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274245). Sul giudizio di responsabilità il ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza nella parte in cui ha sottolineato che il ricorrente, trovato in possesso di 3 cacciaviti di dimensioni diversa si aggirava con fare sospetto all'interno di un posteggio per auto e non aveva fornito alcuna plausibile giustificazione del possesso di tali strumenti utili alla effrazione. La gravità del comportamento in uno al plurimo possesso degli strumenti ha determinato la Corte a qualificare l'offesa non lieve, il fatto grave e congrua la pena comunque determinata in misura inferiore alla media edittale. Si tratta di valutazioni di merito non rivedibili in questa sede perché adeguatamente motivate. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così