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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 19487/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26845/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore, giusta nomina e poteri conferiti con decreto del presidente della RegioneLazio n.

T00250 del 23 novembre 2016, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, ed è elettivamente domiciliata presso la sede legale dell’azienda, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3 -ricorrente- contro 2RG n. 26845/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale spillate in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1194 /2 019 , depositata in data 19 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., la C asa di C ura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l’ASL di Roma A, al fine di ottenere la condanna per la somma di euro 199.141,00, a saldo della fattura n. 119 del 15/4/2014, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs.n. 231 del 2002 dalla data dell’emissione della fattura del 15/4/2014 fino al soddisfo.

In particolare, la società rilevava di aver maturato per le prestazioni di ricovero eseguite nell’anno 2014, nei confronti della ASLun credito di euro 199.141,00, a saldo della fattura suindicata, emessa per l’importo maggiore di euro 251.556,00, avendo ricevuto in data 6/5/2014 un pagamento in acconto di euro 52.415,00.

2. Si costituiva l’ASLRoma eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alla carenza di legittimazione attiva della società che, in realtà, avrebbe ceduto il credito di cui trattasi a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, deduceva anche l’infondatezza della domanda, non avendo eseguito il pagamento per recuperare, mediante 3RG n. 26845/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio compensazione, la somma di euro 199.141,00, asseritamente non dovuta per irregolarità riscontrate nell’attività erogata negli anni 2010 e 2011, a seguito del compimento delle attività di controllo.

L’ASLriteneva no n dovuti, comunque, gli interessi ex d.lgs. n. 231 2000.

3. Il tribunale rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione, reputando che la società attrice avevafatto valere il proprio diritto soggettivo di credito ad una prestazione di natura patrimoniale, sicché la controversia non rientrava nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1 , lettera b), c.p.a.

Inoltre, rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla ASL, escludendo che, con riferimento specifico al credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], fosse efficace la cessione dei crediti di cui al contratto dell’11 aprile 2014.

Nel contratto di cessione, all’art.7 si prevedeva che trattavasi di credito «non certo», e quindi non trasferito alla banca Intesa.

Del resto, il credito di cui alla fattura n.119 del 2014 «era stato liquidato limitatamente al minor importo pari a euro 52.415,00 (effettivamente corrisposto), mentre non era stato riconosciuto il residuo importo, fatto valere nel presente giudizio».

Tale credito, peraltro, non era stato contestato in ordine alla sussistenza tanto che la ASL convenuta non aveva contestato né l’effettiva ed esatta esecuzione delle prestazioni rese nell’anno 2014, né la correttezza del calcolo del corrispettivo.

La ASL, al fine di paralizzare la pretesa della [OSCURATO:PERSONA], riducendola ad una somma inferiore a quella richiesta, aveva sostenuto di ave dato «applicazione al recupero controlli esterni 2010/2011, in esito all’attività normata nella DCA [Decreto del Commissario ad Acta] 40/2012». 4RG n. 26845/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto, la ASL non aveva specificamente allegato quali sarebbero state le «irregolarità riscontrate sulla attività erogata negli anni 2010 e 2011».

4. La Corte d’appello rigettava il gravame della ASL declina to in quattro motivi: 1) erronea statuizione in ordine alla affermata giurisdizione del giudice ordinario; 2) erronea statuizione in ordine alla affermata legittimazione attiva della casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 3) erronea statuizione sul merito della pretesa; 4) erronea accoglimento della domanda di pagamento degli interessi di mora ex d.lgs.n. 231 del 2002.

Per la Corte territoriale, invece, quanto al primo motivo, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di «pretesa relativa al mero corrispettivo maturato nei confronti dell’amministrazione, senza che rimangano coinvolti profili che implichino la valutazione del potere autoritativo della PA».

Quanto al secondo motivo, il giudice d’appello reputava che il credito vantato nei confronti della ASL non potesse rientrare tra quelli «certi», che, dunque, la casa di cura [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la ASL aveva invocato una nota dell’ufficio sviluppo del piano produttivo e flussi, con cui si comunicava ad altro ufficio della ASL, «la corrispondenza tra l’attività validata ed i dati economici riportate nella fattura azionata dalla casa di cura», ma si trattava di «comunicazione interna ad altro uffici che in quanto tale non può assurgere ad atto che conferisce certezza al credito in questione».

Al contrario, dalla «schermata» prodotta dalla casa di cura emergeva che sui crediti certificati alla data del 17/6/2014 la fattura n. 119 del 2014 del complessivo importo di euro 251.556,00, risultava «liquidata per il minore importo di euro 52.416,00». 5RG n. 26845/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il residuo importo di euro 199.141,00, oggetto della presente controversia, non poteva considerarsi «certo», e quindi oggetto della cessione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca Intesa.

Quanto al terzo motivo - aggiungeva la Corte d’appello - «le asserite irregolarità riscontrate per gli anni 2010 e 2011 erano state allegate del tutto genericamente».

Né era sufficiente affermare che i controlli «non sarebbero stati effettuati da essa ASL, ma dalla Regione».

In realtà, la ASL, quale soggetto debitore, era onerato «della specifica allegazione delle asserite irregolarità, a nulla valendo l’invocazione della circostanza secondo cui le stesse erano state riscontrate da terzi».

Quanto alla mancata conversione, da parte del tribunale, del rito sommario di cognizione in quello ordinario, la ASL«non ha nemmeno indicato quali prove avrebbe potuto addurre a dimostrazione delle asserite irregolarità».

In ordine al quartomotivo, la Corte d’appello evidenziava che il rapporto negoziale era sorto in virtù di contratto di accreditamento del 19/6/2013, sicché ricorrevano i presupposti temporali per l’applicazione degli interessi di cui al d.lgs.n. 231 del 2002 .

Tuttavia, per il tribunale non v’era prova «dell’accordo delle parti sui pagamenti», sicché «non era possibile verificare se detto accordo contenete disposizione derogatoria la disciplina degli interessi comunitari».

La ASL si era limitata a «dedurre che il detto accordo era richiamato nell’atto di cessione», mentre avrebbe dovuto allegare, ai fini della specificità del motivo di appello, le ragioni per le quali il richiamato accordo sui pagamenti incidesse sulla applicabilità degli interessi comunitari». 6RG n. 26845/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], neppure poteva essere invocata l’assenza di responsabilità della ASL ex art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002 , «per avere dato seguito ad un provvedimento della Regione».

Infatti, l’ASL si era limitata a produrre una nota della Regione indirizzata a tutte le ASL «che chiariva il meccanismo di recupero delle somme risultanti a seguito dei controlli e delle stampe del tutto informali, prive di ogni garanzia di provenienza dalla Regione, sugli esiti dei controlli nei confronti di varie strutture di cura».

Mancava, allora, la prova che «il mancato pagamento della somma oggetto di contenzioso sia stato disposto dalla Regione».

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ASL.

6. Ha resistito con controricorso la società casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7.La ASL ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che veniva accettata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]deduce il «difetto di giurisdizione del giudice ordinario in violazione dell’art. 133, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art.360, primo comma, n. 1 , c.p.c.». 2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «erronea statuizione in ordine alla affermata legittimazione attiva della casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –Erronea valutazione degli atti di causa, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 “controlli”.

Violazione dell’art.112 c.p.c.».

4. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 – 7RG n. 26845/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

5. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

5.1. Invero, la ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di «rinuncia al ricorso in Cassazione», con accettazione della controricorrente. 5.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).

Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d.

«accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche dellarappresentanza in giudizio delle controparti.

Nella specie, peraltro, v’è stata espressa accettazione della controparte

6. Le spese vanno integralmente compensate come per accordo tra le parti.

7. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante 8RG n. 26845/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26845/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore, giusta nomina e poteri conferiti con decreto del presidente della RegioneLazio n. T00250 del 23 novembre 2016, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, ed è elettivamente domiciliata presso la sede legale dell’azienda, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3 -ricorrente- contro 2RG n. 26845/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale spillate in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1194 /2 019 , depositata in data 19 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., la C asa di C ura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l’ASL di Roma A, al fine di ottenere la condanna per la somma di euro 199.141,00, a saldo della fattura n. 119 del 15/4/2014, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs.n. 231 del 2002 dalla data dell’emissione della fattura del 15/4/2014 fino al soddisfo. In particolare, la società rilevava di aver maturato per le prestazioni di ricovero eseguite nell’anno 2014, nei confronti della ASLun credito di euro 199.141,00, a saldo della fattura suindicata, emessa per l’importo maggiore di euro 251.556,00, avendo ricevuto in data 6/5/2014 un pagamento in acconto di euro 52.415,00. 2. Si costituiva l’ASLRoma eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alla carenza di legittimazione attiva della società che, in realtà, avrebbe ceduto il credito di cui trattasi a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, deduceva anche l’infondatezza della domanda, non avendo eseguito il pagamento per recuperare, mediante 3RG n. 26845/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio compensazione, la somma di euro 199.141,00, asseritamente non dovuta per irregolarità riscontrate nell’attività erogata negli anni 2010 e 2011, a seguito del compimento delle attività di controllo. L’ASLriteneva no n dovuti, comunque, gli interessi ex d.lgs. n. 231 2000. 3. Il tribunale rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione, reputando che la società attrice avevafatto valere il proprio diritto soggettivo di credito ad una prestazione di natura patrimoniale, sicché la controversia non rientrava nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1 , lettera b), c.p.a. Inoltre, rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla ASL, escludendo che, con riferimento specifico al credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], fosse efficace la cessione dei crediti di cui al contratto dell’11 aprile 2014. Nel contratto di cessione, all’art.7 si prevedeva che trattavasi di credito «non certo», e quindi non trasferito alla banca Intesa. Del resto, il credito di cui alla fattura n.119 del 2014 «era stato liquidato limitatamente al minor importo pari a euro 52.415,00 (effettivamente corrisposto), mentre non era stato riconosciuto il residuo importo, fatto valere nel presente giudizio». Tale credito, peraltro, non era stato contestato in ordine alla sussistenza tanto che la ASL convenuta non aveva contestato né l’effettiva ed esatta esecuzione delle prestazioni rese nell’anno 2014, né la correttezza del calcolo del corrispettivo. La ASL, al fine di paralizzare la pretesa della [OSCURATO:PERSONA], riducendola ad una somma inferiore a quella richiesta, aveva sostenuto di ave dato «applicazione al recupero controlli esterni 2010/2011, in esito all’attività normata nella DCA [Decreto del Commissario ad Acta] 40/2012». 4RG n. 26845/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resto, la ASL non aveva specificamente allegato quali sarebbero state le «irregolarità riscontrate sulla attività erogata negli anni 2010 e 2011». 4. La Corte d’appello rigettava il gravame della ASL declina to in quattro motivi: 1) erronea statuizione in ordine alla affermata giurisdizione del giudice ordinario; 2) erronea statuizione in ordine alla affermata legittimazione attiva della casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 3) erronea statuizione sul merito della pretesa; 4) erronea accoglimento della domanda di pagamento degli interessi di mora ex d.lgs.n. 231 del 2002. Per la Corte territoriale, invece, quanto al primo motivo, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di «pretesa relativa al mero corrispettivo maturato nei confronti dell’amministrazione, senza che rimangano coinvolti profili che implichino la valutazione del potere autoritativo della PA». Quanto al secondo motivo, il giudice d’appello reputava che il credito vantato nei confronti della ASL non potesse rientrare tra quelli «certi», che, dunque, la casa di cura [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la ASL aveva invocato una nota dell’ufficio sviluppo del piano produttivo e flussi, con cui si comunicava ad altro ufficio della ASL, «la corrispondenza tra l’attività validata ed i dati economici riportate nella fattura azionata dalla casa di cura», ma si trattava di «comunicazione interna ad altro uffici che in quanto tale non può assurgere ad atto che conferisce certezza al credito in questione». Al contrario, dalla «schermata» prodotta dalla casa di cura emergeva che sui crediti certificati alla data del 17/6/2014 la fattura n. 119 del 2014 del complessivo importo di euro 251.556,00, risultava «liquidata per il minore importo di euro 52.416,00». 5RG n. 26845/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il residuo importo di euro 199.141,00, oggetto della presente controversia, non poteva considerarsi «certo», e quindi oggetto della cessione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca Intesa. Quanto al terzo motivo - aggiungeva la Corte d’appello - «le asserite irregolarità riscontrate per gli anni 2010 e 2011 erano state allegate del tutto genericamente». Né era sufficiente affermare che i controlli «non sarebbero stati effettuati da essa ASL, ma dalla Regione». In realtà, la ASL, quale soggetto debitore, era onerato «della specifica allegazione delle asserite irregolarità, a nulla valendo l’invocazione della circostanza secondo cui le stesse erano state riscontrate da terzi». Quanto alla mancata conversione, da parte del tribunale, del rito sommario di cognizione in quello ordinario, la ASL«non ha nemmeno indicato quali prove avrebbe potuto addurre a dimostrazione delle asserite irregolarità». In ordine al quartomotivo, la Corte d’appello evidenziava che il rapporto negoziale era sorto in virtù di contratto di accreditamento del 19/6/2013, sicché ricorrevano i presupposti temporali per l’applicazione degli interessi di cui al d.lgs.n. 231 del 2002 . Tuttavia, per il tribunale non v’era prova «dell’accordo delle parti sui pagamenti», sicché «non era possibile verificare se detto accordo contenete disposizione derogatoria la disciplina degli interessi comunitari». La ASL si era limitata a «dedurre che il detto accordo era richiamato nell’atto di cessione», mentre avrebbe dovuto allegare, ai fini della specificità del motivo di appello, le ragioni per le quali il richiamato accordo sui pagamenti incidesse sulla applicabilità degli interessi comunitari». 6RG n. 26845/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], neppure poteva essere invocata l’assenza di responsabilità della ASL ex art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002 , «per avere dato seguito ad un provvedimento della Regione». Infatti, l’ASL si era limitata a produrre una nota della Regione indirizzata a tutte le ASL «che chiariva il meccanismo di recupero delle somme risultanti a seguito dei controlli e delle stampe del tutto informali, prive di ogni garanzia di provenienza dalla Regione, sugli esiti dei controlli nei confronti di varie strutture di cura». Mancava, allora, la prova che «il mancato pagamento della somma oggetto di contenzioso sia stato disposto dalla Regione». 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ASL. 6. Ha resistito con controricorso la società casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7.La ASL ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che veniva accettata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]deduce il «difetto di giurisdizione del giudice ordinario in violazione dell’art. 133, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art.360, primo comma, n. 1 , c.p.c.». 2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «erronea statuizione in ordine alla affermata legittimazione attiva della casa di cura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –Erronea valutazione degli atti di causa, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.». 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 “controlli”. Violazione dell’art.112 c.p.c.». 4. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 – 7RG n. 26845/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». 5. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 5.1. Invero, la ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di «rinuncia al ricorso in Cassazione», con accettazione della controricorrente. 5.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. «accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche dellarappresentanza in giudizio delle controparti. Nella specie, peraltro, v’è stata espressa accettazione della controparte 6. Le spese vanno integralmente compensate come per accordo tra le parti. 7. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante 8RG n. 26845/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottob
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