CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] 1.BUCAIDA Carlo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani, ha rideterminato la pena nei suoi confronti, in mesi uno giorni quindici di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. 2. Il ricorrente lamenta difetto motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, in assenza di una valutazione personalizzata. 3.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di trattamento sanzionatorio attestato in termini di poco discosti dal minimo edittale. Sotto questo profilo il giudice di appello non ha fatto che attenersi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di legittimità in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 3.1 Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura di poco superiore al minimo edittale, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo, per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. 1.7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro