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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12803/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 610 e 635, comma 1, cod. pen., aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., condannando l'imputato al pagamento di una provvisionale nei confronti dell'appellante parte civile (fatti commessi in Torino il 19 giugno 2016); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione con le relative conseguenze sulle statuizioni civili, è manifestamente infondato: considerata, infatti, l'incidenza della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. sia sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen. (nell'interpretazione offertane dal diritto vivente con la sentenza Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), sia sulla determinazione dell'aumento del tempo medesimo per effetto dell'interruzione del relativo corso, ex art. 161, comma 2, cod. pen., deve darsi atto che: 1) il reato di violenza privata verrà a prescriversi il 29 novembre 2027; 2) il reato di danneggiamento verrà a prescriversi il 17 giugno 2026; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 610 e 635, comma 1, cod. pen., aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., condannando l'imputato al pagamento di una provvisionale nei confronti dell'appellante parte civile (fatti commessi in Torino il 19 giugno 2016); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione con le relative conseguenze sulle statuizioni civili, è manifestamente infondato: considerata, infatti, l'incidenza della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. sia sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen. (nell'interpretazione offertane dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), sia sulla determinazione dell'aumento del tempo medesimo per effetto dell'interruzione del relativo corso, ex art. 161, comma 2, cod. pen., deve darsi atto che: 1) il reato di violenza privata verrà a prescriversi il 29 novembre 2027; 2) il reato di danneggiamento verrà a prescriversi il 17 giugno 2026; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 12803/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris