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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13456/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/20261.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA](hinc: CGT2), con la sentenza n. 273/2024 depositata in data 26/08/2024,ha rigettato entrambi gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: lacontribuente o la società contribuente) contro le sentenze n. 216/2019 e16/2020, con le quali la Commissione tributaria provinciale di Triesteaveva respinto i ricorsi proposti dalla contribuente contro due avvisi diaccertamento relativi, rispettivamente, agli anni d’imposta 2012(procedimento R.G. n. 281/2020) e 2013 e 2014 (R.G. n. 316/2020) erelativi, in entrambi i casi a riprese a titolo di IVA, interessi e sanzioni.1.1.

Il giudice d’appello ha esposto che si era riscontrato, per l’anno 2012,che il credito IVA vantato era scaturito dalla commercializzazione delprodotto, acquistato con IVA ordinaria dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale eceduto in regime di non imponibilità IVA ex art. 41 del d.l. n. 331/1993alla società di diritto spagnolo Battipaglia distribuzione S.C.P., mentre illuogo di destinazione risultava a Barcellona, ma a indirizzo diverso dallasede della Battipaglia.

Analogamente, in relazione agli anni 2013 e 2014,il credito IVA pure era scaturito dalla commercializzazione del prodotto,acquistato con IVA ordinaria dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e ceduto inregime di non imponibilità IVA ex art. 41 del d.l. n. 331/1993 alla societàdi diritto spagnolo [OSCURATO:PERSONA] S.L.; in questo caso risultavadestinataria una società diversa, ossia la società di diritto spagnolo NandoExpress S.L.In realtà, le indagini di P.G., riportate nel processo verbale diconstatazione della Guardia di finanza di Salerno, concernenti la posizionedella [OSCURATO:SOCIETA]., ne hanno evidenziato la sostanziale inconsistenza,con minimo di capitale sociale, priva di sede propria, mai dotata didipendenti ed amministrata da meri prestanome; anche il vettoreutilizzato per l’anno 2012 non risultava aver avuto personale dipendente,Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026risultava intestatario di un unico automezzo, ma non dell’autorizzazioneall’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per contodi terzi, né era iscritto all’Albo degli autotrasportatori.

In una situazionesimile si trovava il vettore [OSCURATO:SOCIETA]. utilizzato per gli anni 2013 e2014, che non disponeva di una sede propria, avendo un indirizzo di meradomiciliazione presso uno studio professionale, né di personale dipendentee non risultava intestatario di autoveicoli e/o di altri mezzi di trasporto amotore, né di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatoredi merci su strada per conto di terzi, né risultava iscritto all’Albo degliAutotrasportatori.Inoltre, si prosegue in sentenza, la Battipaglia distribuzione S.C.P.risultava costituita in data 14/01/2011 e cessata in data 04/01/2013,mentre la [OSCURATO:PERSONA], acquirente del film estensibile, nell’annoper un totale di € 806.741,50 e nell’anno 2014 per un totale di €351.434,00, risultava costituita in data 01/03/2012 e cessata in data22/01/2015.1.2 Ebbene, sottolinea il giudice d’appello: «Nel caso di specie, innanzi aglielementi portati dall’Ufficio, la società (che in appello ha sostanzialmenteriproposto i motivi resi in primo grado con rinvio alla documentazione intale sede depositata, specificamente disattesa dalla C.T.P. nellamotivazione ‘che nessun valore può essere attribuito alla consulenzaallegata al ricorso redatta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], poiché è evidente chela regolarità formale della documentazione costituisce proprio ilpresupposto indispensabile per una attività evasiva basata su fatture peroperazioni, oggettivamente o soggettivamente, inesistenti’) non haprovato l’esistenza di dati fattuali a sé favorevoli, di chiara deduzione e diprova quantomeno plausibile sul piano logico e giuridico e la loro idoneitàad essere in grado - tenuto conto del complessivo contesto qualeampiamente descritto - di determinare un risultato accertativo differente».Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/20262.

Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con otto motivi, che illustra con memoria.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546del 1992 - Motivazione apparente.1.1.

Tale motivo di ricorso riguarda l’appello proposto sub R.G. n.281/2020 contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta2012.

La parte ricorrente espone che la CGT2 ha così sintetizzato i motividi appello (a pag. 6): «Procedimento 281/20

1. Appello di parte (avv.depositato in data 7.07.2020 sub a) le [OSCURATO:PERSONA] CTP.

Sotto articolate in a.1 Inesistenzadell’avviso di accertamento informatico firmato digitalmente, ma notificatoal destinatario a mani per il tramite di copia digitale; a.2.- Giuridicainesistenza dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 3-bis,comma 4-ter, d.Lgs. 82/2005; a.3.- Nullità dell’avviso di accertamento perdifetto di motivazione e conseguente violazione degli artt. 6 L. 212/2000,42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972».In realtà, si specifica in ricorso, la società aveva lamentato per un versoche l’Agenzia aveva notificato un atto di accertamento generato in viainformatica, ma prodotto su supporto cartaceo, sottoscritto conl’indicazione a stampa del firmatario e la dicitura “firmato digitalmente” enotificato mediante consegna diretta “a mani proprie” presso la sedelegale della contribuente (mentre solo l’avviso di accertamento notificatovia Pec può essere sottoscritto mediante la firma digitale); per altro verso,che l’avviso era da ritenere giuridicamente inesistente perché, in spregiodelle prescrizioni imperative di cui all’art. 3-bis, comma 4-ter, del d.lgs.Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/202682/2005 sprovvisto, nella copia analogica, della dicitura imposta dall’art.3-bis, comma 4-ter, d.lgs. 82/2005 in base alla quale si assevera che ildocumento informatico da cui è tratta la copia analogica è statopredisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle re-gole tecniche di cui all’art. 71; ancora, che l’avviso era privo dimotivazione, risolvendosi nel mero richiamo al processo verbale diconstatazione del 18 luglio.La decisione assunta dalla CGT2 sui motivi appena richiamati è laseguente (pag. 10): «4.1 Per quanto relativo ai motivi di appello rubricatisub a.1, a.2 ed a.3. si condividono le ragioni portate dall’Ufficio incontrodeduzioni (già ritenute riportate v. ante) con per l’effetto il rigettodei tali motivi».Ad avviso di parte ricorrente si tratta di un caso di motivazione apparente.1.2.

Ad analoga conclusione deve giungersi, ad avviso di partericorrente, anche in relazione alla decisione sul motivo di appello indicatocome a.4 e relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio,essendosi limitato il giudice di seconde cure a richiamare le sentenze dellagiurisprudenza unionale.1.3.

Il motivo è fondato in ordine alla decisione assunta dalla CGT2 suimotivi indicati come a.1, a.2. e a.3.

La sentenza impugnata si limita,infatti, a rinviare alle controdeduzioni dell’amministrazione finanziaria,senza alcun vaglio critico dei motivi di appello e l’indicazione, anchesintetica, delle ragioni per cui sono state ritenute infondate le censuredella contribuente e condivisibili le argomentazioni della parte appellata(arg. ex Cass., 14/10/2015, n. 20648).1.4.

Il motivo è, invece, infondato con riferimento al punto a.4.dell’atto d’appello avente per oggetto la censura relativa alla mancatainstaurazione del contraddittorio: il richiamo alla giurisprudenza unionale edi legittimità relativa alla cd. prova di resistenza consente, infatti, diritenere che il convincimento del giudice di seconde cure, sul punto, si basiNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026sulla mancata prova da parte del contribuente del possibile «risultatodiverso» dell’esercizio del potere impositivo, conseguente alle osservazionidi parte.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione, dell'art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000 e dei principi affermati dalla Corte EDU.2.1.

Con tale motivo la società ricorrente, in via subordinata allaquestione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio (giàdenunciata, in parte, con il primo motivo di ricorso), ha censurato lasentenza impugnata, ritenendo che abbia violato le disposizioni poste afondamento del motivo di ricorso in esame.

La parte ricorrente –richiamando quanto riportato in parte espositiva ai par. 2 e 5 – ritiene,infatti, di aver assolto alla prova di resistenza.2.2.

Il motivo – a parte la struttura tautologica – è infondato.Si legge nella sentenza impugnata che gli avvisi “erano scaturiti aseguito del persistente credito IVA esposto dalla società e degliaccertamenti eseguiti (PVC dd. 18.07.2016) dalla G.di F. Nucleo di PoliziaTributaria di Salerno (località ove la società aveva la sede amministrativa)per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 che avevano evidenziatol'inesistenza delle operazioni.

A ciò erano seguiti accertamenti integrativi aseguito di PVC dell’Agenzia Dogane, redatto a seguito di verifica compiutaper il controllo dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dallanormativa comunitaria di cui alla legge 427/1993 relativamente ai periodidi imposta 2012-2013-2014-2015”.

Che gli avvisi siano derivati daun’attività di accesso, ispezione o verifica presso la sede emerged’altronde (oltre che dalla parte narrativa del controricorso) dallo stessoricorso, in cui si legge (v. pagg. 37-38) che in primo grado la societàaveva lamentato che “1.- (…) ove gli elementi posti a sostegno di unaccertamento siano scaturiti da accessi ispezioni e verifiche, questi – nelNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026rispetto dell’unitarietà e globalità dell’accertamento – vanno valorizzatitutti nell’atto d’imposizione emesso sulla scorta della verifica medesima,non essendo invece possibile la postuma integrazione dell’attod’imposizione con altro avviso di accertamento che recepisca elementicontenuti in pvc già conosciuti dall’Ufficio ben prima della notifica delprimo atto d’imposizione.Ed invece nel caso di specie è accaduto che l’Ufficio ha fondatol’accertamento oggetto del presente giudizio sulle risultanze dei pvcredatti rispettivamente in data 18.7.2016 e 15.6.2017 (v. motivazionedelle medesime verifiche l’Ufficio aveva già confezionato nei confronti dellaIBL altro avviso di accertamento (…)…”.Pacifico è che gli avvisi siano stati emanati decorso il termine dilatoriodi sessanta giorni previsto dall’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000.Il motivo si rivela quindi infondato alla luce del consolidatoorientamento di questa Corte (v., fra le più recenti, Cass. 10/07/2025, n.18967), secondo cui il rispetto del termine di sessanta giorni assorbe ogniquestione relativa alla prova di resistenza: v., tra varie, Cass.15/01/2019, n. 701 e Cass. 11/9/2019, n. 22644, secondo cui, appunto,“l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 effettua, nel triplice caso diaccesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività,una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio giàoperata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullità permancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la «provadi resistenza», sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine aquelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione inmerito alle conseguenze sanzionatorie)”.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’art. 132, comma 2, n. 4, (c.p.c.) e dell’art. 36, comma 2, n, 4 d.lgs.n. 546 del 1992 - Motivazione apparente.3.1.

Con tale motivo la ricorrente richiama (pag. 59 ss. del ricorso incassazione) la documentazione prodotta per provare il carattere effettivodelle operazioni contestate dall’amministrazione finanziaria comeoggettivamente inesistenti: fatture di trasporto con la CMR attestanti laconsegna della merce, i pagamenti, stoccaggio presso la [OSCURATO:PERSONA] (di cuiè stata dimostrata l’esistenza mediante prova dell’iscrizione presso ilregistro delle imprese, deposito dei bilanci e acquisto del capannone).La stessa amministrazione finanziaria alle pag. 13 e 14 dell’atto dicontrodeduzioni di primo grado riconosceva che: «Dalla disamina dellalettera di vettura internazionale (CMR) allegata alla fattura di vendita n.5/2012 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della BATTIPAGLIADISTRIBUZIONE S.C.P., emergeva come la merce non fosse stataconsegnata direttamente presso la sede della società acquirente bensì adun diverso indirizzo di Barcellona.» La stessa amministrazione finanziariaconcludeva, quindi, che (pag. 15): «Considerato che, in sede di verifica,non era stato possibile risalire alla tipologia di merce commercializzata inItalia dai predetti soggetti spagnoli, i militari verbalizzanti erano era giuntialla conclusione che il film estensibile venduto alle società spagnole dallaricorrente [OSCURATO:PERSONA] in Italia, acquistato da soggetti economicinazionali rivelatisi tutti evasori totali per uno o più anni di imposta.»Le stesse argomentazioni sono state spese dall’amministrazionefinanziaria nel giudizio d’appello.3.2.

Ad avviso di parte ricorrente l’esistenza della merce e il suomateriale passaggio nei singoli trasferimenti, sia pure con destinazione asoggetti diversi, assume valenza decisiva ai fini della correttaqualificazione della fattispecie contestata dall’ufficio, che vainequivocabilmente qualificata, al più, come fatturazione soggettivamenteinesistente, ma giammai come fatturazione oggettivamente inesistente,Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026con le ovvie implicazioni sia in ordine alla legittima deducibilità dei costi,sia in ordine al diverso onere probatorio in capo all’Ufficio sul piano dellapretesa partecipazione psicologica di IBL alla pretesa frode.

A fronte delconsistente materiale probatorio prodotto dalla contribuente la CGT2 sisarebbe limitata ad affermare che quest’ultima non avrebbe «provatol’esistenza di dati fattuali a sé favorevoli, di chiara deduzione e di provaquantomeno plausibile sul piano logico e giuridico e la loro idoneità adessere in grado - tenuto conto del complessivo contesto qualeampiamente descritto - di determinare un risultato accertativo differente.»3.3.

Il motivo è infondato, dal momento che l’ultima affermazioneriportata dalla parte ricorrente (v. punto

4.5. della sentenza impugnata)costituisce la conclusione di un’argomentazione che parte dall’illustrazionedel meccanismo fraudolento incentrato sull’acquisto (fittizio) di merce,annotato in contabilità (maturando un ingente credito IVA) e seguito dallacessione (a sua volta fittizia) a due soggetti spagnoli, senza applicazionedell’IVA (ai sensi dell’art. 41 d.l. n. 331 del 1993).

In tal modo – secondoquanto si legge nella sentenza impugnata – il credito IVA veniva usato percompensare tutte le altre imposte a debito (IRES e IRAP).

La CGT2 faanche riferimento a quanto riportato nel PVC.

Alla luce di quanto sin quievidenziato la motivazione della sentenza impugnata, sintetizzata innarrativa al punto 1.1., assolve al cd. minimo costituzionale, potendo, alpiù, incorrere in insufficienze motivazionali, insindacabili in sede dilegittimità.4.

Con il quarto motivo di ricorso, in via subordinata, è statadenunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma 5, c.p.c., l’omesso esamedei seguenti fatti decisivi:- la merce è oggettivamente partita dall’Italia ed è arrivata in Spagna,come emerge dai CMR attestanti la effettiva consegna del materiale;Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026- la merce è stata stoccata presso al [OSCURATO:PERSONA], ossia presso un magazzinoesistente, come dimostrato dalla certificazione della regolare iscrizione alregistro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA];- l’Ufficio ha espressamente ammesso che: «Dalla disamina della lettera divettura internazionale (CMR) allegata alla fattura di vendita n. 5/2012emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]-STRIBUZIONE S.C.P., emergeva come la merce non fosse stataconsegnata direttamente presso la sede della società acquirente bensì adun diverso indirizzo di Barcellona»;- l’Ufficio ha espressamente ammesso che: «Dalla disamina delle lettere divettura internazionali (CMR) allegate alle fatture di vendita emesse, neglianni 2013 e 2014, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.L., emergeva come il film estensibile non fosse statoconsegnato direttamente alla società acquirente bensì destinato ad altrosoggetto economico, ugualmente di nazionalità spagnola.»4.1.

Il motivo è inammissibile, sia in ragione della doppiasoccombenza della società contribuente nei giudizi di primo e secondogrado, sia perché il vizio denunciato veicola, in realtà, una richiesta dirivalutazione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, sia per lamancanza di decisività nell’ambito del complesso coacervo di elementi, trai quali rilevano anche quelli, evidenziati in narrativa, concernenti i pretesivettori.5.

Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cpc. – Omessa pronunzia.5.1.

La ricorrente espone di aver denunciato, sin dal giudizio di primogrado l’illegittimità delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento.

Edinfatti, l’Ufficio ha, per un verso, espressamente riconosciuto il vincolodella continuazione, ma allo stesso tempo e per altro verso, haerroneamente applicato, piuttosto che un’unica sanzione, sanzioniNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026calcolate con criteri diversi.

Avrebbe dovuto, invece, irrogare un’unicasanzione e per di più non già con l’avviso di accertamento, bensì con l’attodi contestazione.Tale motivo è stato riproposto nella forma dell’appello nel giudizio disecondo grado.

Tuttavia, la CGT2 ha totalmente omesso di pronunziarsisul motivo suddetto, sebbene proposto ritualmente in entrambi i gradi digiudizio.5.2.

Il motivo è fondato non essendo contenuta nella sentenzaimpugnata alcuna statuizione relativa alla questione inerente alle sanzioniirrogate.6.

Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972.6.1.

Con tale motivo la ricorrente evidenzia che – sin dal ricorsointroduttivo – aveva eccepito l’illegittimità degli accertamenti integrativiimpugnati, poiché fondati su elementi conosciuti già dall’Ufficio,evidenziando che: «nel caso di specie è accaduto che l’Ufficio ha fondatol’accertamento oggetto del presente giudizio sulle risultanze dei pvcredatti rispettivamente in data 18.7.2016 e 15.6.2017 (v. motivazione at-to impugnato), ma trascurando la decisiva circostanza che sulla base dellemedesime verifiche l’Ufficio aveva già confezionato nei confronti della IBLaltro avviso di accertamento.»6.2.

La CGT2 ha, tuttavia, affermato che: «L’eccezione va rigettatastante documentate, in atti, circostanze di fatto comprovanti che i taliavvisi sono stati notificati anteriormente al PVC Dogane e al ricevimentodello stesso da parte dell’Agenzia Entrate.

L’avviso TI3030100501/2017(per il 2013, v.

A.1) emesso in data 8.06.2017 è stato dall’Ufficiotrasmesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] al Comune di Napoli per la notifica a mezzomesso comunale all’indirizzo della sede sociale I.B.L. in Napoli, PiazzaGiacomo Matteotti n. 7.

L’avviso di accertamento Tl3030100503/2017Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026IRES-ALTRO 2014 (v. sempre A.1) emesso in data 8.06.2017 è stato conla medesima nota dall’Ufficio trasmesso per la notifica in data 12.06.2017al Comune di Napoli.

Il Comune, in data 19.06.2017, ha attestato ilricevimento sulla pertinente cartolina della raccomandata A/Rdd.12.06.2017.»6.3.

La parte ricorrente rileva, tuttavia, che nella specie i pvcrichiamati nell’accertamento integrativo recano le date del 18.7.2016 e15.6.2017.

È pertanto dirimente il momento della conoscenza del PVC,nella specie necessariamente anteriore alla notificazione degli avvisi diaccertamento principali, avvenuta in data 11/01/2018.6.4.

Il sesto motivo è fondato, in quanto la CGT2 – come risulta dallaparte della pronuncia riportata supra, sub

6.2. - si è limitata a far levasulla circostanza che gli avvisi sarebbero stati emessi e trasmessi per lanotifica prima del ricevimento del PVC dell’Agenzia delle Dogane, senzaspecificare se quest’ultimo contenesse o meno nuovi elementi.

Tale profilorichiede, quindi, un nuovo accertamento da parte del giudice del rinvio,che dovrà attenersi al principio già affermato da questa Corte, secondo cuil'amministrazione può emettere un avviso di accertamentointegrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi,non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di datiprobatori già interamente noti all'ufficio al momento dell'emissionedell'avviso originario (Cass., 30/10/2018, n. 27565; Cass., Sez.

U,21/11/2024, n. 30051).7.

Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione, dell'art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000 e dei principi affermati dalla Corte EDU.7.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censuratanuovamente in relazione alla questione relativa alla mancata instaurazionedel contraddittorio in relazione alla decisione assunta sul ricorso R.G. n.Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026316/20.

La CGT2, in primo luogo, ha richiamato quanto già esposto aipunti

4.2.1. e

4.2.2. (dove era stata richiamata la giurisprudenza interna eunionale).

Allo stesso tempo ha ritenuto che il contraddittorio, laddovefosse stato esperito, sarebbe stato inutile.

Rileva, quindi, che ilsuperamento della «prova di resistenza» deve essere escluso nella specie,posto che le motivazioni, riportate nel ricorso, che avrebbero potutoessere addotte da IBL già in fase di contraddittorio, sono risultateinfondate, con la conseguenza che anche l’esperimento del contraddittorioendoprocedimentale si sarebbe rivelato inutile.

Tuttavia, ad avviso di partericorrente, la cd.

«prova di resistenza» non impone che le motivazioniaddotte dal contribuente siano tali da poter essere accolte e da giustificareesse stesse l’annullamento dell’atto impugnato.

Le Sezioni Unite, infatti,nella sentenza n. 24823 del 9.12.2015 hanno precisato che il contribuentedeve assolvere in giudizio l’onere di prospettare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere, in caso di tempestiva attivazione delcontraddittorio, ragioni che non devono rivelarsi puramente pretestuose otali da configurare uno sviamento dello strumento difensivo.

Ma non èindispensabile che le ragioni siano valutabili come fondate, al punto taleda giustificare l’annullamento dell’atto impugnato, come erroneamentepreteso dalla CGT2.7.2.

Il motivo è assorbito, tenuto conto delle considerazioniconcernenti il secondo motivo.8.

Con l’ottavo motivo è stato denunciato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussionetra le parti.8.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nellaparte in cui ha confermato gli atti impositivi impugnati, ritenendo che lacontribuente non fosse riuscita a fornire la prova contraria adeguatarispetto alle “risultanze rese dalle Autorità estere (riportate a pag. 9 esegg.

PVC Dogane)”, dalle quali sarebbe emerso che “quanto alle societàNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026infra UE destinatarie di merce da parte I.B.L. (di cui a richieste in ragionedi 34, incluse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimariportata due volte), di esse sono risultate inesistenti in numero di 3 (tre)per il 2013 e di 9 (nove) per il 2014”.8.2.

La CTR ha, tuttavia, obliterato fatti storici oggetto di discussionetra le parti, che se correttamente valutati, avrebbero condotto aconclusioni diverse e favorevoli alla contribuente.

Si tratta, in particolare:a.- del fatto storico per cui tutte le società - che sono risultateinesistenti in base alla informativa richiamata dalla CGT2, effettuata peròdiversi anni dopo il compimento delle operazioni contestate - erano tutteperfettamente esistenti ed operanti all’epoca della effettuazione dellemedesime operazioni contestate;b. -del fatto storico che la merce è partita ed è stata ancheconsegnata, come risulta dai CMR e dalle ricevute regolarmentesottoscritte, rilasciate dai singoli vettori.8.3.

Il motivo è inammissibile sia in ragione della duplice soccombenzadella ricorrente in entrambi i gradi di giudizio di merito, sia perché lacensura dell’omesso esame del fatto decisivo veicola una richiesta dirivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte.9.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato sono fondati il primo motivonei limiti di cui in motivazione, il quinto e il sesto motivo, mentre devonoessere rigettati il secondo, assorbito il settimo, nonché gli altri motivi diricorso.9.1.

La sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti dei motiviaccolti, con rinvio alla CGT2 del Friuli-Venezia-Giulia che, in diversacomposizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, il quinto eil sesto motivo di ricorso, rigettati il secondo, assorbito il settimo, nonchégli altri motivi di ricorso;Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia-Giulia che,in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/20261. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA](hinc: CGT2), con la sentenza n. 273/2024 depositata in data 26/08/2024,ha rigettato entrambi gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: lacontribuente o la società contribuente) contro le sentenze n. 216/2019 e16/2020, con le quali la Commissione tributaria provinciale di Triesteaveva respinto i ricorsi proposti dalla contribuente contro due avvisi diaccertamento relativi, rispettivamente, agli anni d’imposta 2012(procedimento R.G. n. 281/2020) e 2013 e 2014 (R.G. n. 316/2020) erelativi, in entrambi i casi a riprese a titolo di IVA, interessi e sanzioni.1.1. Il giudice d’appello ha esposto che si era riscontrato, per l’anno 2012,che il credito IVA vantato era scaturito dalla commercializzazione delprodotto, acquistato con IVA ordinaria dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale eceduto in regime di non imponibilità IVA ex art. 41 del d.l. n. 331/1993alla società di diritto spagnolo Battipaglia distribuzione S.C.P., mentre illuogo di destinazione risultava a Barcellona, ma a indirizzo diverso dallasede della Battipaglia. Analogamente, in relazione agli anni 2013 e 2014,il credito IVA pure era scaturito dalla commercializzazione del prodotto,acquistato con IVA ordinaria dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e ceduto inregime di non imponibilità IVA ex art. 41 del d.l. n. 331/1993 alla societàdi diritto spagnolo [OSCURATO:PERSONA] S.L.; in questo caso risultavadestinataria una società diversa, ossia la società di diritto spagnolo NandoExpress S.L.In realtà, le indagini di P.G., riportate nel processo verbale diconstatazione della Guardia di finanza di Salerno, concernenti la posizionedella [OSCURATO:SOCIETA]., ne hanno evidenziato la sostanziale inconsistenza,con minimo di capitale sociale, priva di sede propria, mai dotata didipendenti ed amministrata da meri prestanome; anche il vettoreutilizzato per l’anno 2012 non risultava aver avuto personale dipendente,Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026risultava intestatario di un unico automezzo, ma non dell’autorizzazioneall’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per contodi terzi, né era iscritto all’Albo degli autotrasportatori. In una situazionesimile si trovava il vettore [OSCURATO:SOCIETA]. utilizzato per gli anni 2013 e2014, che non disponeva di una sede propria, avendo un indirizzo di meradomiciliazione presso uno studio professionale, né di personale dipendentee non risultava intestatario di autoveicoli e/o di altri mezzi di trasporto amotore, né di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatoredi merci su strada per conto di terzi, né risultava iscritto all’Albo degliAutotrasportatori.Inoltre, si prosegue in sentenza, la Battipaglia distribuzione S.C.P.risultava costituita in data 14/01/2011 e cessata in data 04/01/2013,mentre la [OSCURATO:PERSONA], acquirente del film estensibile, nell’annoper un totale di € 806.741,50 e nell’anno 2014 per un totale di €351.434,00, risultava costituita in data 01/03/2012 e cessata in data22/01/2015.1.2 Ebbene, sottolinea il giudice d’appello: «Nel caso di specie, innanzi aglielementi portati dall’Ufficio, la società (che in appello ha sostanzialmenteriproposto i motivi resi in primo grado con rinvio alla documentazione intale sede depositata, specificamente disattesa dalla C.T.P. nellamotivazione ‘che nessun valore può essere attribuito alla consulenzaallegata al ricorso redatta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], poiché è evidente chela regolarità formale della documentazione costituisce proprio ilpresupposto indispensabile per una attività evasiva basata su fatture peroperazioni, oggettivamente o soggettivamente, inesistenti’) non haprovato l’esistenza di dati fattuali a sé favorevoli, di chiara deduzione e diprova quantomeno plausibile sul piano logico e giuridico e la loro idoneitàad essere in grado - tenuto conto del complessivo contesto qualeampiamente descritto - di determinare un risultato accertativo differente».Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/20262. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorsoin cassazione con otto motivi, che illustra con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546del 1992 - Motivazione apparente.1.1. Tale motivo di ricorso riguarda l’appello proposto sub R.G. n.281/2020 contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta2012. La parte ricorrente espone che la CGT2 ha così sintetizzato i motividi appello (a pag. 6): «Procedimento 281/20 1. Appello di parte (avv.depositato in data 7.07.2020 sub a) le [OSCURATO:PERSONA] CTP. Sotto articolate in a.1 Inesistenzadell’avviso di accertamento informatico firmato digitalmente, ma notificatoal destinatario a mani per il tramite di copia digitale; a.2.- Giuridicainesistenza dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 3-bis,comma 4-ter, d.Lgs. 82/2005; a.3.- Nullità dell’avviso di accertamento perdifetto di motivazione e conseguente violazione degli artt. 6 L. 212/2000,42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972».In realtà, si specifica in ricorso, la società aveva lamentato per un versoche l’Agenzia aveva notificato un atto di accertamento generato in viainformatica, ma prodotto su supporto cartaceo, sottoscritto conl’indicazione a stampa del firmatario e la dicitura “firmato digitalmente” enotificato mediante consegna diretta “a mani proprie” presso la sedelegale della contribuente (mentre solo l’avviso di accertamento notificatovia Pec può essere sottoscritto mediante la firma digitale); per altro verso,che l’avviso era da ritenere giuridicamente inesistente perché, in spregiodelle prescrizioni imperative di cui all’art. 3-bis, comma 4-ter, del d.lgs.Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/202682/2005 sprovvisto, nella copia analogica, della dicitura imposta dall’art.3-bis, comma 4-ter, d.lgs. 82/2005 in base alla quale si assevera che ildocumento informatico da cui è tratta la copia analogica è statopredisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle re-gole tecniche di cui all’art. 71; ancora, che l’avviso era privo dimotivazione, risolvendosi nel mero richiamo al processo verbale diconstatazione del 18 luglio.La decisione assunta dalla CGT2 sui motivi appena richiamati è laseguente (pag. 10): «4.1 Per quanto relativo ai motivi di appello rubricatisub a.1, a.2 ed a.3. si condividono le ragioni portate dall’Ufficio incontrodeduzioni (già ritenute riportate v. ante) con per l’effetto il rigettodei tali motivi».Ad avviso di parte ricorrente si tratta di un caso di motivazione apparente.1.2. Ad analoga conclusione deve giungersi, ad avviso di partericorrente, anche in relazione alla decisione sul motivo di appello indicatocome a.4 e relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio,essendosi limitato il giudice di seconde cure a richiamare le sentenze dellagiurisprudenza unionale.1.3. Il motivo è fondato in ordine alla decisione assunta dalla CGT2 suimotivi indicati come a.1, a.2. e a.3. La sentenza impugnata si limita,infatti, a rinviare alle controdeduzioni dell’amministrazione finanziaria,senza alcun vaglio critico dei motivi di appello e l’indicazione, anchesintetica, delle ragioni per cui sono state ritenute infondate le censuredella contribuente e condivisibili le argomentazioni della parte appellata(arg. ex Cass., 14/10/2015, n. 20648).1.4. Il motivo è, invece, infondato con riferimento al punto a.4.dell’atto d’appello avente per oggetto la censura relativa alla mancatainstaurazione del contraddittorio: il richiamo alla giurisprudenza unionale edi legittimità relativa alla cd. prova di resistenza consente, infatti, diritenere che il convincimento del giudice di seconde cure, sul punto, si basiNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026sulla mancata prova da parte del contribuente del possibile «risultatodiverso» dell’esercizio del potere impositivo, conseguente alle osservazionidi parte.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione, dell'art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000 e dei principi affermati dalla Corte EDU.2.1. Con tale motivo la società ricorrente, in via subordinata allaquestione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio (giàdenunciata, in parte, con il primo motivo di ricorso), ha censurato lasentenza impugnata, ritenendo che abbia violato le disposizioni poste afondamento del motivo di ricorso in esame. La parte ricorrente –richiamando quanto riportato in parte espositiva ai par. 2 e 5 – ritiene,infatti, di aver assolto alla prova di resistenza.2.2. Il motivo – a parte la struttura tautologica – è infondato.Si legge nella sentenza impugnata che gli avvisi “erano scaturiti aseguito del persistente credito IVA esposto dalla società e degliaccertamenti eseguiti (PVC dd. 18.07.2016) dalla G.di F. Nucleo di PoliziaTributaria di Salerno (località ove la società aveva la sede amministrativa)per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 che avevano evidenziatol'inesistenza delle operazioni. A ciò erano seguiti accertamenti integrativi aseguito di PVC dell’Agenzia Dogane, redatto a seguito di verifica compiutaper il controllo dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dallanormativa comunitaria di cui alla legge 427/1993 relativamente ai periodidi imposta 2012-2013-2014-2015”. Che gli avvisi siano derivati daun’attività di accesso, ispezione o verifica presso la sede emerged’altronde (oltre che dalla parte narrativa del controricorso) dallo stessoricorso, in cui si legge (v. pagg. 37-38) che in primo grado la societàaveva lamentato che “1.- (…) ove gli elementi posti a sostegno di unaccertamento siano scaturiti da accessi ispezioni e verifiche, questi – nelNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026rispetto dell’unitarietà e globalità dell’accertamento – vanno valorizzatitutti nell’atto d’imposizione emesso sulla scorta della verifica medesima,non essendo invece possibile la postuma integrazione dell’attod’imposizione con altro avviso di accertamento che recepisca elementicontenuti in pvc già conosciuti dall’Ufficio ben prima della notifica delprimo atto d’imposizione.Ed invece nel caso di specie è accaduto che l’Ufficio ha fondatol’accertamento oggetto del presente giudizio sulle risultanze dei pvcredatti rispettivamente in data 18.7.2016 e 15.6.2017 (v. motivazionedelle medesime verifiche l’Ufficio aveva già confezionato nei confronti dellaIBL altro avviso di accertamento (…)…”.Pacifico è che gli avvisi siano stati emanati decorso il termine dilatoriodi sessanta giorni previsto dall’art. 12, settimo comma, l. n. 212/2000.Il motivo si rivela quindi infondato alla luce del consolidatoorientamento di questa Corte (v., fra le più recenti, Cass. 10/07/2025, n.18967), secondo cui il rispetto del termine di sessanta giorni assorbe ogniquestione relativa alla prova di resistenza: v., tra varie, Cass.15/01/2019, n. 701 e Cass. 11/9/2019, n. 22644, secondo cui, appunto,“l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 effettua, nel triplice caso diaccesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività,una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio giàoperata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullità permancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la «provadi resistenza», sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine aquelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione inmerito alle conseguenze sanzionatorie)”.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’art. 132, comma 2, n. 4, (c.p.c.) e dell’art. 36, comma 2, n, 4 d.lgs.n. 546 del 1992 - Motivazione apparente.3.1. Con tale motivo la ricorrente richiama (pag. 59 ss. del ricorso incassazione) la documentazione prodotta per provare il carattere effettivodelle operazioni contestate dall’amministrazione finanziaria comeoggettivamente inesistenti: fatture di trasporto con la CMR attestanti laconsegna della merce, i pagamenti, stoccaggio presso la [OSCURATO:PERSONA] (di cuiè stata dimostrata l’esistenza mediante prova dell’iscrizione presso ilregistro delle imprese, deposito dei bilanci e acquisto del capannone).La stessa amministrazione finanziaria alle pag. 13 e 14 dell’atto dicontrodeduzioni di primo grado riconosceva che: «Dalla disamina dellalettera di vettura internazionale (CMR) allegata alla fattura di vendita n.5/2012 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della BATTIPAGLIADISTRIBUZIONE S.C.P., emergeva come la merce non fosse stataconsegnata direttamente presso la sede della società acquirente bensì adun diverso indirizzo di Barcellona.» La stessa amministrazione finanziariaconcludeva, quindi, che (pag. 15): «Considerato che, in sede di verifica,non era stato possibile risalire alla tipologia di merce commercializzata inItalia dai predetti soggetti spagnoli, i militari verbalizzanti erano era giuntialla conclusione che il film estensibile venduto alle società spagnole dallaricorrente [OSCURATO:PERSONA] in Italia, acquistato da soggetti economicinazionali rivelatisi tutti evasori totali per uno o più anni di imposta.»Le stesse argomentazioni sono state spese dall’amministrazionefinanziaria nel giudizio d’appello.3.2. Ad avviso di parte ricorrente l’esistenza della merce e il suomateriale passaggio nei singoli trasferimenti, sia pure con destinazione asoggetti diversi, assume valenza decisiva ai fini della correttaqualificazione della fattispecie contestata dall’ufficio, che vainequivocabilmente qualificata, al più, come fatturazione soggettivamenteinesistente, ma giammai come fatturazione oggettivamente inesistente,Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026con le ovvie implicazioni sia in ordine alla legittima deducibilità dei costi,sia in ordine al diverso onere probatorio in capo all’Ufficio sul piano dellapretesa partecipazione psicologica di IBL alla pretesa frode. A fronte delconsistente materiale probatorio prodotto dalla contribuente la CGT2 sisarebbe limitata ad affermare che quest’ultima non avrebbe «provatol’esistenza di dati fattuali a sé favorevoli, di chiara deduzione e di provaquantomeno plausibile sul piano logico e giuridico e la loro idoneità adessere in grado - tenuto conto del complessivo contesto qualeampiamente descritto - di determinare un risultato accertativo differente.»3.3. Il motivo è infondato, dal momento che l’ultima affermazioneriportata dalla parte ricorrente (v. punto 4.5. della sentenza impugnata)costituisce la conclusione di un’argomentazione che parte dall’illustrazionedel meccanismo fraudolento incentrato sull’acquisto (fittizio) di merce,annotato in contabilità (maturando un ingente credito IVA) e seguito dallacessione (a sua volta fittizia) a due soggetti spagnoli, senza applicazionedell’IVA (ai sensi dell’art. 41 d.l. n. 331 del 1993). In tal modo – secondoquanto si legge nella sentenza impugnata – il credito IVA veniva usato percompensare tutte le altre imposte a debito (IRES e IRAP). La CGT2 faanche riferimento a quanto riportato nel PVC. Alla luce di quanto sin quievidenziato la motivazione della sentenza impugnata, sintetizzata innarrativa al punto 1.1., assolve al cd. minimo costituzionale, potendo, alpiù, incorrere in insufficienze motivazionali, insindacabili in sede dilegittimità.4. Con il quarto motivo di ricorso, in via subordinata, è statadenunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma 5, c.p.c., l’omesso esamedei seguenti fatti decisivi:- la merce è oggettivamente partita dall’Italia ed è arrivata in Spagna,come emerge dai CMR attestanti la effettiva consegna del materiale;Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026- la merce è stata stoccata presso al [OSCURATO:PERSONA], ossia presso un magazzinoesistente, come dimostrato dalla certificazione della regolare iscrizione alregistro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA];- l’Ufficio ha espressamente ammesso che: «Dalla disamina della lettera divettura internazionale (CMR) allegata alla fattura di vendita n. 5/2012emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]-STRIBUZIONE S.C.P., emergeva come la merce non fosse stataconsegnata direttamente presso la sede della società acquirente bensì adun diverso indirizzo di Barcellona»;- l’Ufficio ha espressamente ammesso che: «Dalla disamina delle lettere divettura internazionali (CMR) allegate alle fatture di vendita emesse, neglianni 2013 e 2014, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.L., emergeva come il film estensibile non fosse statoconsegnato direttamente alla società acquirente bensì destinato ad altrosoggetto economico, ugualmente di nazionalità spagnola.»4.1. Il motivo è inammissibile, sia in ragione della doppiasoccombenza della società contribuente nei giudizi di primo e secondogrado, sia perché il vizio denunciato veicola, in realtà, una richiesta dirivalutazione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, sia per lamancanza di decisività nell’ambito del complesso coacervo di elementi, trai quali rilevano anche quelli, evidenziati in narrativa, concernenti i pretesivettori.5. Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cpc. – Omessa pronunzia.5.1. La ricorrente espone di aver denunciato, sin dal giudizio di primogrado l’illegittimità delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento. Edinfatti, l’Ufficio ha, per un verso, espressamente riconosciuto il vincolodella continuazione, ma allo stesso tempo e per altro verso, haerroneamente applicato, piuttosto che un’unica sanzione, sanzioniNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026calcolate con criteri diversi. Avrebbe dovuto, invece, irrogare un’unicasanzione e per di più non già con l’avviso di accertamento, bensì con l’attodi contestazione.Tale motivo è stato riproposto nella forma dell’appello nel giudizio disecondo grado. Tuttavia, la CGT2 ha totalmente omesso di pronunziarsisul motivo suddetto, sebbene proposto ritualmente in entrambi i gradi digiudizio.5.2. Il motivo è fondato non essendo contenuta nella sentenzaimpugnata alcuna statuizione relativa alla questione inerente alle sanzioniirrogate.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972.6.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che – sin dal ricorsointroduttivo – aveva eccepito l’illegittimità degli accertamenti integrativiimpugnati, poiché fondati su elementi conosciuti già dall’Ufficio,evidenziando che: «nel caso di specie è accaduto che l’Ufficio ha fondatol’accertamento oggetto del presente giudizio sulle risultanze dei pvcredatti rispettivamente in data 18.7.2016 e 15.6.2017 (v. motivazione at-to impugnato), ma trascurando la decisiva circostanza che sulla base dellemedesime verifiche l’Ufficio aveva già confezionato nei confronti della IBLaltro avviso di accertamento.»6.2. La CGT2 ha, tuttavia, affermato che: «L’eccezione va rigettatastante documentate, in atti, circostanze di fatto comprovanti che i taliavvisi sono stati notificati anteriormente al PVC Dogane e al ricevimentodello stesso da parte dell’Agenzia Entrate. L’avviso TI3030100501/2017(per il 2013, v. A.1) emesso in data 8.06.2017 è stato dall’Ufficiotrasmesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] al Comune di Napoli per la notifica a mezzomesso comunale all’indirizzo della sede sociale I.B.L. in Napoli, PiazzaGiacomo Matteotti n. 7. L’avviso di accertamento Tl3030100503/2017Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026IRES-ALTRO 2014 (v. sempre A.1) emesso in data 8.06.2017 è stato conla medesima nota dall’Ufficio trasmesso per la notifica in data 12.06.2017al Comune di Napoli. Il Comune, in data 19.06.2017, ha attestato ilricevimento sulla pertinente cartolina della raccomandata A/Rdd.12.06.2017.»6.3. La parte ricorrente rileva, tuttavia, che nella specie i pvcrichiamati nell’accertamento integrativo recano le date del 18.7.2016 e15.6.2017. È pertanto dirimente il momento della conoscenza del PVC,nella specie necessariamente anteriore alla notificazione degli avvisi diaccertamento principali, avvenuta in data 11/01/2018.6.4. Il sesto motivo è fondato, in quanto la CGT2 – come risulta dallaparte della pronuncia riportata supra, sub 6.2. - si è limitata a far levasulla circostanza che gli avvisi sarebbero stati emessi e trasmessi per lanotifica prima del ricevimento del PVC dell’Agenzia delle Dogane, senzaspecificare se quest’ultimo contenesse o meno nuovi elementi. Tale profilorichiede, quindi, un nuovo accertamento da parte del giudice del rinvio,che dovrà attenersi al principio già affermato da questa Corte, secondo cuil'amministrazione può emettere un avviso di accertamentointegrativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi,non della semplice rivalutazione o del maggiore approfondimento di datiprobatori già interamente noti all'ufficio al momento dell'emissionedell'avviso originario (Cass., 30/10/2018, n. 27565; Cass., Sez. U,21/11/2024, n. 30051).7. Con il settimo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione, dell'art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000 e dei principi affermati dalla Corte EDU.7.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censuratanuovamente in relazione alla questione relativa alla mancata instaurazionedel contraddittorio in relazione alla decisione assunta sul ricorso R.G. n.Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026316/20. La CGT2, in primo luogo, ha richiamato quanto già esposto aipunti 4.2.1. e 4.2.2. (dove era stata richiamata la giurisprudenza interna eunionale). Allo stesso tempo ha ritenuto che il contraddittorio, laddovefosse stato esperito, sarebbe stato inutile. Rileva, quindi, che ilsuperamento della «prova di resistenza» deve essere escluso nella specie,posto che le motivazioni, riportate nel ricorso, che avrebbero potutoessere addotte da IBL già in fase di contraddittorio, sono risultateinfondate, con la conseguenza che anche l’esperimento del contraddittorioendoprocedimentale si sarebbe rivelato inutile. Tuttavia, ad avviso di partericorrente, la cd. «prova di resistenza» non impone che le motivazioniaddotte dal contribuente siano tali da poter essere accolte e da giustificareesse stesse l’annullamento dell’atto impugnato. Le Sezioni Unite, infatti,nella sentenza n. 24823 del 9.12.2015 hanno precisato che il contribuentedeve assolvere in giudizio l’onere di prospettare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere, in caso di tempestiva attivazione delcontraddittorio, ragioni che non devono rivelarsi puramente pretestuose otali da configurare uno sviamento dello strumento difensivo. Ma non èindispensabile che le ragioni siano valutabili come fondate, al punto taleda giustificare l’annullamento dell’atto impugnato, come erroneamentepreteso dalla CGT2.7.2. Il motivo è assorbito, tenuto conto delle considerazioniconcernenti il secondo motivo.8. Con l’ottavo motivo è stato denunciato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussionetra le parti.8.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nellaparte in cui ha confermato gli atti impositivi impugnati, ritenendo che lacontribuente non fosse riuscita a fornire la prova contraria adeguatarispetto alle “risultanze rese dalle Autorità estere (riportate a pag. 9 esegg. PVC Dogane)”, dalle quali sarebbe emerso che “quanto alle societàNumero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026infra UE destinatarie di merce da parte I.B.L. (di cui a richieste in ragionedi 34, incluse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimariportata due volte), di esse sono risultate inesistenti in numero di 3 (tre)per il 2013 e di 9 (nove) per il 2014”.8.2. La CTR ha, tuttavia, obliterato fatti storici oggetto di discussionetra le parti, che se correttamente valutati, avrebbero condotto aconclusioni diverse e favorevoli alla contribuente. Si tratta, in particolare:a.- del fatto storico per cui tutte le società - che sono risultateinesistenti in base alla informativa richiamata dalla CGT2, effettuata peròdiversi anni dopo il compimento delle operazioni contestate - erano tutteperfettamente esistenti ed operanti all’epoca della effettuazione dellemedesime operazioni contestate;b. -del fatto storico che la merce è partita ed è stata ancheconsegnata, come risulta dai CMR e dalle ricevute regolarmentesottoscritte, rilasciate dai singoli vettori.8.3. Il motivo è inammissibile sia in ragione della duplice soccombenzadella ricorrente in entrambi i gradi di giudizio di merito, sia perché lacensura dell’omesso esame del fatto decisivo veicola una richiesta dirivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte.9. Alla luce di quanto sin qui evidenziato sono fondati il primo motivonei limiti di cui in motivazione, il quinto e il sesto motivo, mentre devonoessere rigettati il secondo, assorbito il settimo, nonché gli altri motivi diricorso.9.1. La sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti dei motiviaccolti, con rinvio alla CGT2 del Friuli-Venezia-Giulia che, in diversacomposizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, il quinto eil sesto motivo di ricorso, rigettati il secondo, assorbito il settimo, nonchégli altri motivi di ricorso;Numero registro generale 625/2025Numero sezionale 1513/2026Numero di raccolta generale 13456/2026Data pubblicazione 09/05/2026cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia-Giulia che,in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris