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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29910/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Ragusa, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p del Tribunale di Ragusa e avente ad oggetto la carta di pagamento per l'accredito del reddito di cittadinanza e le disponibilità liquide corrispondenti all'importo di euro 10.732,47, quale profitto del reato di cui all'art. 7

I. 26/2019 contestato all'indagata.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagata deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 7

I. 26/2019, poiché all'indagata era stato contestato di aver reso informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica, senza che tali omissioni avessero rilevanza poiché, anche a prescindere da tali informazioni, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, nella parte in cui ha ravvisato il fumus delicti anche in relazione alla violazione dell'art. 125 d.p.r. 115/2002.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, atteso che il sequestro aveva avuto ad oggetto somme riconducibili all'erogazione in favore dell'indagata di trattamenti previdenziali (pensione d'invalidità), come tali non suscettibili di essere sottoposti a vincolo cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Il secondo motivo è formulato per motivi non consentiti, censurando il vizio di manifesta illogicità che non trova cittadinanza nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del Tribunale del riesame in materia cautelare reale (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916), atteso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, nozione in cui è ricompresa esclusivamente l'ipotesi della motivazione del tutto assente o meramente apparente (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); inoltre la censura è diretta a contestare la fondatezza dell'ipotesi di accusa per il reato di cui all'art. 95 d.p.r. 115/2002, norma che non è stata posta a base del decreto di sequestro preventivo fondato esclusivamente sulla violazione dell'art. 7 d.l. 4/2019.

1.2. La violazione denunciata dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso è, invece, fondata.

Il collegio non ignora la giurisprudenza della Corte, sinora prevalente, ad avviso della quale deve ritenersi eccentrica e fuorviante la richiesta verifica dell'eventuale incidenza della falsa informazione, fornita dal richiedente il riconoscimento della titolarità del trattamento all'ente pubblico, rispetto ai presupposti che legittimano, dal punto di vista reddituale e della composizione del nucleo familiare, la percezione della misura di sostegno del reddito introdotta con la

I. 26/2019.

Come è stato già affermato in più occasioni, secondo tale prospettiva ermeneutica il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26, è integrato per il solo fatto che il richiedente la misura di sostegno fornisca false indicazioni od ometta di rendere informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del c.d.

"reddito di cittadinanza" (RdC), e ciò indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Sacco, Rv. 278573 - 01, cui hanno fatto seguito altre decisioni non massimate: Sez. 2, n. 2402 del 5/11/2020, dep. 2021, Giudice; Sez. 3, n. 33808 del 21/4/2021, Casà; Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2021, Tuono).

Si è messo in rilievo come, nell'ambito della risposta sanzionatoria dello Stato rispetto a condotte lato sensu fraudolente poste in essere nella formulazione delle richieste di acceso a misure di sostegno, ovvero a benefici (quale quello del patrocinio a spese dello Stato) riconosciuti alle categorie di cittadini in condizioni economiche svantaggiate, il dato caratterizzante la tipicità del fatto penalmente rilevante è rappresentato dalla violazione dei patto di leale collaborazione tra cittadini e Stato, in funzione antielusiva delle regole e dei limiti entro i quali si ritengono meritevoli di sostegno e aiuto specifiche categorie di appartenenti alla comunità.

In questa prospettiva, già il dato della consapevole omissione di comunicazioni inerenti al profilo reddituale del richiedente, al pari dell'invio di dati e notizie non rispondenti al vero, costituisce di per sé condotta che espone a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

1.3. Ritiene, invece, il collegio che la struttura del fatto tipico, come delineata dalla norma incriminatrice con particolare riguardo alla specificazione dell'elemento soggettivo, in uno con la lettura sistematica delle norme che disciplinano il sistema dei controlli - sul contenuto delle dichiarazioni presentate e sul rispetto dei requisiti che legittimano l'erogazione del RdC - conducono ad escludere rilevanza penale alle condotte commissive o omissive poste in essere dal richiedente l'accesso alla misura di sostegno del reddito quando manchi il collegamento funzionale tra quelle condotte e il risultato dell'indebita percezione della misura.

Il dato letterale contenuto nella norma che sanziona il rilascio e l'utilizzazione di false dichiarazioni o documenti in sede di richiesta per il riconoscimento del Rdc (art. 7, comma 1,

I. 26/2019 cit.) descrive l'elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva ("al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3").

La finalizzazione della condotta non può ridursi alla verifica dell'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto agente, indipendentemente dall'idoneità della condotta nel perseguire l'obiettivo descritto dalla norma (id est, l'indebito ottenimento della prestazione), risultando più aderente ad una concezione del principio di offensività coerente con i canoni costituzionali (Corte cost. n. 360 del 24/7/1995; n. 263 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 519 del 21/11/2000) la lettura della fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, dovendosi apprezzare la capacità della condotta nell'incidere sulla rappresentazione, falsata e astrattamente idonea ad attribuire all'agente il possesso di requisiti mancanti per fruire della misura in esame (come già affermato da Sez. 3, n. 44366 del 15/09/2021, Gulino, Rv. 282336 - 01, secondo la quale le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, rilevano solo ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto).

La lettura descritta risulta, inoltre, coerente con una delle funzioni tipiche del ricorso da parte del legislatore alla configurazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo specifico, ossia quella di restringere l'ambito della punibilità rispetto a categorie di fatti che l'ordinamento già sanziona penalmente (come per la violazione dell'art. 483 cod. pen. o dell'art. 76 d.p.r. 445/2000).

La rilevanza del nesso funzionale tra le condotte lato sensu fraudolente e l'effettiva indebita percezione del contributo economico trova conferma anche nel sistema dei controlli e delle verifiche delle istanze di accesso alla misura, atteso che l'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria della documentazione amministrativa contenente i risultati delle verifiche condotte, posto a carico dei soggetti pubblici cui è affidata tale attività di vigilanza (Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, Ispettorato nazionale del lavoro), è previsto per le ipotesi in cui dalle dichiarazioni mendaci accertate sia derivato il "conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc" (art. 7, comma 14,

I. 26/2019, cit.); il che porta ad escludere che le condotte con cui si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico, siano considerate dal legislatore passibili di sanzione penale.

2. L'accoglimento del primo motivo, che comporta evidentemente l'assorbimento dell'esame del terzo motivo, impone dunque l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con il conseguente ordine di restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Ragusa, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p del Tribunale di Ragusa e avente ad oggetto la carta di pagamento per l'accredito del reddito di cittadinanza e le disponibilità liquide corrispondenti all'importo di euro 10.732,47, quale profitto del reato di cui all'art. 7 I. 26/2019 contestato all'indagata. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagata deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 7 I. 26/2019, poiché all'indagata era stato contestato di aver reso informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica, senza che tali omissioni avessero rilevanza poiché, anche a prescindere da tali informazioni, la ricorrente avrebbe avuto diritto alla percezione del reddito di cittadinanza. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per manifesta illogicità, nella parte in cui ha ravvisato il fumus delicti anche in relazione alla violazione dell'art. 125 d.p.r. 115/2002. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, atteso che il sequestro aveva avuto ad oggetto somme riconducibili all'erogazione in favore dell'indagata di trattamenti previdenziali (pensione d'invalidità), come tali non suscettibili di essere sottoposti a vincolo cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Il secondo motivo è formulato per motivi non consentiti, censurando il vizio di manifesta illogicità che non trova cittadinanza nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del Tribunale del riesame in materia cautelare reale (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916), atteso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, nozione in cui è ricompresa esclusivamente l'ipotesi della motivazione del tutto assente o meramente apparente (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); inoltre la censura è diretta a contestare la fondatezza dell'ipotesi di accusa per il reato di cui all'art. 95 d.p.r. 115/2002, norma che non è stata posta a base del decreto di sequestro preventivo fondato esclusivamente sulla violazione dell'art. 7 d.l. 4/2019. 1.2. La violazione denunciata dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso è, invece, fondata. Il collegio non ignora la giurisprudenza della Corte, sinora prevalente, ad avviso della quale deve ritenersi eccentrica e fuorviante la richiesta verifica dell'eventuale incidenza della falsa informazione, fornita dal richiedente il riconoscimento della titolarità del trattamento all'ente pubblico, rispetto ai presupposti che legittimano, dal punto di vista reddituale e della composizione del nucleo familiare, la percezione della misura di sostegno del reddito introdotta con la I. 26/2019. Come è stato già affermato in più occasioni, secondo tale prospettiva ermeneutica il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, è integrato per il solo fatto che il richiedente la misura di sostegno fornisca false indicazioni od ometta di rendere informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del c.d. "reddito di cittadinanza" (RdC), e ciò indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Sacco, Rv. 278573 - 01, cui hanno fatto seguito altre decisioni non massimate: Sez. 2, n. 2402 del 5/11/2020, dep. 2021, Giudice; Sez. 3, n. 33808 del 21/4/2021, Casà; Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, dep. 2021, Tuono). Si è messo in rilievo come, nell'ambito della risposta sanzionatoria dello Stato rispetto a condotte lato sensu fraudolente poste in essere nella formulazione delle richieste di acceso a misure di sostegno, ovvero a benefici (quale quello del patrocinio a spese dello Stato) riconosciuti alle categorie di cittadini in condizioni economiche svantaggiate, il dato caratterizzante la tipicità del fatto penalmente rilevante è rappresentato dalla violazione dei patto di leale collaborazione tra cittadini e Stato, in funzione antielusiva delle regole e dei limiti entro i quali si ritengono meritevoli di sostegno e aiuto specifiche categorie di appartenenti alla comunità. In questa prospettiva, già il dato della consapevole omissione di comunicazioni inerenti al profilo reddituale del richiedente, al pari dell'invio di dati e notizie non rispondenti al vero, costituisce di per sé condotta che espone a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma. 1.3. Ritiene, invece, il collegio che la struttura del fatto tipico, come delineata dalla norma incriminatrice con particolare riguardo alla specificazione dell'elemento soggettivo, in uno con la lettura sistematica delle norme che disciplinano il sistema dei controlli - sul contenuto delle dichiarazioni presentate e sul rispetto dei requisiti che legittimano l'erogazione del RdC - conducono ad escludere rilevanza penale alle condotte commissive o omissive poste in essere dal richiedente l'accesso alla misura di sostegno del reddito quando manchi il collegamento funzionale tra quelle condotte e il risultato dell'indebita percezione della misura. Il dato letterale contenuto nella norma che sanziona il rilascio e l'utilizzazione di false dichiarazioni o documenti in sede di richiesta per il riconoscimento del Rdc (art. 7, comma 1, I. 26/2019 cit.) descrive l'elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva ("al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3"). La finalizzazione della condotta non può ridursi alla verifica dell'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto agente, indipendentemente dall'idoneità della condotta nel perseguire l'obiettivo descritto dalla norma (id est, l'indebito ottenimento della prestazione), risultando più aderente ad una concezione del principio di offensività coerente con i canoni costituzionali (Corte cost. n. 360 del 24/7/1995; n. 263 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n. 519 del 21/11/2000) la lettura della fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, dovendosi apprezzare la capacità della condotta nell'incidere sulla rappresentazione, falsata e astrattamente idonea ad attribuire all'agente il possesso di requisiti mancanti per fruire della misura in esame (come già affermato da Sez. 3, n. 44366 del 15/09/2021, Gulino, Rv. 282336 - 01, secondo la quale le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, rilevano solo ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto). La lettura descritta risulta, inoltre, coerente con una delle funzioni tipiche del ricorso da parte del legislatore alla configurazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo specifico, ossia quella di restringere l'ambito della punibilità rispetto a categorie di fatti che l'ordinamento già sanziona penalmente (come per la violazione dell'art. 483 cod. pen. o dell'art. 76 d.p.r. 445/2000). La rilevanza del nesso funzionale tra le condotte lato sensu fraudolente e l'effettiva indebita percezione del contributo economico trova conferma anche nel sistema dei controlli e delle verifiche delle istanze di accesso alla misura, atteso che l'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria della documentazione amministrativa contenente i risultati delle verifiche condotte, posto a carico dei soggetti pubblici cui è affidata tale attività di vigilanza (Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, Ispettorato nazionale del lavoro), è previsto per le ipotesi in cui dalle dichiarazioni mendaci accertate sia derivato il "conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc" (art. 7, comma 14, I. 26/2019, cit.); il che porta ad escludere che le condotte con cui si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico, siano considerate dal legislatore passibili di sanzione penale. 2. L'accoglimento del primo motivo, che comporta evidentemente l'assorbimento dell'esame del terzo motivo, impone dunque l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con il conseguente ordine di restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'o
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