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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02567/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Verona; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha disposto il sequestro preventivo di tre veicoli (due Mercedes e una Fiat) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 388, comma 7, cod. proc pen. per avere omesso di consegnarli, dopo esserne stato nominato custode giudiziario, all'[OSCURATO:PERSONA] di Verona.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo l'insussistenza del periculum in mora e la mancanza di una specifica motivazione circa l'assunto difensivo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per causa di forza maggiore, poiché i tre veicoli sono strumentali allo 9 svolgimento della sua attività lavorativa e, quindi, al mantenimento suo e della sua famiglia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, per errores in procedendo, o per assenza o carenza della motivazione tale da rendere non comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608

2. Invece, nell'ordinanza impugnata, circa il fumus commissi delicti, il Tribunale ha puntualmente rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato alla intimazione di consegnare entro dieci giorni i veicoli all'istituto [OSCURATO:PERSONA] e ha argomentato che l'assunto difensivo secondo cui i veicoli sarebbero strumentali all'attività lavorativa non è corredato da allegazioni a sostegno e, per quel che specificamente concerne il veicolo Fiat, la richiesta al Comune di un contrassegno che lo indicava come necessario al trasporto di disabili non implica che essa fosse collegata a un effettivo bisogno e che l'uso del veicolo a questo scopo sia effettivo.

Inoltre, ancte ha rilevato che tale deduzione difensiva è stata rigettata dal Giudice civile nel giudizio di opposizione alla esecuzione, la proposizione della quale, comunque, non esonerava [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di consegnare le tre autovetture di cui era stato nominato custode.

Per altro verso, ha non irragionevolmente desunto il periculum in mora dalla possibilità che [OSCURATO:PERSONA] vanifichi le aspettative del creditore deteriorando, disperdendo o alienando i beni se degli stessi gli fosse lasciata la disponibilità.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle C. A spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle I R E ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Verona; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha disposto il sequestro preventivo di tre veicoli (due Mercedes e una Fiat) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 388, comma 7, cod. proc pen. per avere omesso di consegnarli, dopo esserne stato nominato custode giudiziario, all'[OSCURATO:PERSONA] di Verona. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo l'insussistenza del periculum in mora e la mancanza di una specifica motivazione circa l'assunto difensivo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per causa di forza maggiore, poiché i tre veicoli sono strumentali allo 9 svolgimento della sua attività lavorativa e, quindi, al mantenimento suo e della sua famiglia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, per errores in procedendo, o per assenza o carenza della motivazione tale da rendere non comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 2. Invece, nell'ordinanza impugnata, circa il fumus commissi delicti, il Tribunale ha puntualmente rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato alla intimazione di consegnare entro dieci giorni i veicoli all'istituto [OSCURATO:PERSONA] e ha argomentato che l'assunto difensivo secondo cui i veicoli sarebbero strumentali all'attività lavorativa non è corredato da allegazioni a sostegno e, per quel che specificamente concerne il veicolo Fiat, la richiesta al Comune di un contrassegno che lo indicava come necessario al trasporto di disabili non implica che essa fosse collegata a un effettivo bisogno e che l'uso del veicolo a questo scopo sia effettivo. Inoltre, ancte ha rilevato che tale deduzione difensiva è stata rigettata dal Giudice civile nel giudizio di opposizione alla esecuzione, la proposizione della quale, comunque, non esonerava [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di consegnare le tre autovetture di cui era stato nominato custode. Per altro verso, ha non irragionevolmente desunto il periculum in mora dalla possibilità che [OSCURATO:PERSONA] vanifichi le aspettative del creditore deteriorando, disperdendo o alienando i beni se degli stessi gli fosse lasciata la disponibilità. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle C. A spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle I R E ammend
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