CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 648 e 474 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della specialità tra le due fattispecie delittuose è manifestamente infondato. Deve essere, in proposito, ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 35241 del 04/07/2023, Kebe, non massimata); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta la mancata riqualificazione del reato di ricettazione nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità e la riduzione della pena inferiore alla massima estensione prevista dall'art. 62-bis cod. pen. è generico ed aspecifico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere la carenza di motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni prive di illogicità manifeste espresse dai giudici di merito a pag. 4. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] es