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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02762/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza dal 24.3.2021, la misura dell'affidamento al servizio sociale terapeutico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione di plurime violazioni delle prescrizioni; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto sono stati valorizzati singoli episodi di ricaduta nell'assunzione di stupefacenti senza valutare la complessiva condotta, e, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa di dati che il Tribunale ha considerato evidenziando, in termini in questa incensurabili, che il ricorrente, anche dopo la prima diffida ricevuta il 24.3.2021, era ricaduto nell'assunzione di sostanze stupefacenti e non aveva intrapreso condotte riparative; rilevato che il secondo motivo è generico, privo di contenuto argomentativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza dal 24.3.2021, la misura dell'affidamento al servizio sociale terapeutico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione di plurime violazioni delle prescrizioni; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto sono stati valorizzati singoli episodi di ricaduta nell'assunzione di stupefacenti senza valutare la complessiva condotta, e, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa di dati che il Tribunale ha considerato evidenziando, in termini in questa incensurabili, che il ricorrente, anche dopo la prima diffida ricevuta il 24.3.2021, era ricaduto nell'assunzione di sostanze stupefacenti e non aveva intrapreso condotte riparative; rilevato che il secondo motivo è generico, privo di contenuto argomentativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20
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