CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 30679/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 febbraio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, 81-110-494-615ter-640-ter cod. pen. a lui ascritti, la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, su concorde richiesta delle parti. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore su atto separato - deducendo due motivi di ricorso, con cui lamenta l'illegalità della pena e il vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; resta peraltro irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos