CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 40626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONEclatoe-a44e-13,34.4- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RUGGERI Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida, emessa in data 14/03/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Crotone, dell'obbligo di presentazione a lui irrogato unitamente al DASPO dal Questore della stessa città; rilevato che detta ordinanza, depositata in data 14/03/2024 e notificata a mani del RUGGERI il successivo 19/03/2024, è stato presentato in data 10/04/2024 e quindi tardivamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 585, comma 1 lett. a), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in data 12/09/2024, e quindi senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi, e che comunque sono stati esposti argomenti manifestamente infondati, sia quanto alla prospettata esclusione dell'ordinanza tra i provvedimenti emessi in camera di consiglio, sia quanto al rilievo di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al RUGGERI, essendo la relativa comunicazione prevista, dall'art. 610 cod. proc. pen., ai soli difensori; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del RUGGERI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]