CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 20548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13688/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in persona del legale rapp.te. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], riconvocatosi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevato che la questione controversa nel presente giudizio è se la nota di iscrizione ipotecaria sia documento indispensabile per l’ammissione del credito con la richiesta prelazione, anche nel caso in cui la sussistenza dell’ipoteca non sia contestata dal curatore; che analoga questione (in quel caso la nota di iscrizione era stata depositata tardivamente) è stata rimessa dalla sesta sezione civ.all’udienza pubblica con ordinanza n. 8724/022 del 14.12.22( pres. Ferro est. Abete); che, pertanto, trattandosi di questione di interesse nomofilattico, appare opportuna la sua trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza Così