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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25453/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 27 maggio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante l'assenza di prova della detenzione della sostanza stupefacente, nonchè violazione di legge (artt. 133 e 62 bis cod. pen.) in relazione al quantum di pena, diverso dal minimo edittale e non accompagnato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del quantitativo minimo di sostanza rinvenuta.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (penultima ed ultima pagina), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla circostanza che l'imputato aveva aperto il portone d'ingresso alla p.g. in quanto tratto in inganno dagli stessi circa la loro identità, sulla suddivisione in dosi della sostanza e sulla condizione di attesa dei clienti.

Quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito evidenziano la gravità del fatto e la personalità criminale dell'imputato, dimostrata tra l'altro dai suoi numerosi precedenti penali anche specifici.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 27 maggio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante l'assenza di prova della detenzione della sostanza stupefacente, nonchè violazione di legge (artt. 133 e 62 bis cod. pen.) in relazione al quantum di pena, diverso dal minimo edittale e non accompagnato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del quantitativo minimo di sostanza rinvenuta. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (penultima ed ultima pagina), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla circostanza che l'imputato aveva aperto il portone d'ingresso alla p.g. in quanto tratto in inganno dagli stessi circa la loro identità, sulla suddivisione in dosi della sostanza e sulla condizione di attesa dei clienti. Quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito evidenziano la gravità del fatto e la personalità criminale dell'imputato, dimostrata tra l'altro dai suoi numerosi precedenti penali anche specifici. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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